Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 10949 del 10 febbraio 2026
Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale. Rettifica dell'Allegato A al D.D.R. n. 10892 del 09/02/2026.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;
VISTO il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 220, "Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012";
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 maggio 2023 recante "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
VISTA la D.G.R. n. 1076 del 15/09/25 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale", la quale, tra le altre cose, riporta in Allegato B1 le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto", già approvate con precedente DGR n. 799 del 12 luglio 2024;
VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". Repertorio atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025.
CONSIDERATO che l'autorità competente può istituire zone di ulteriore restrizione ai sensi ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 2016/429 e dell'art. 21, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) 2020/687;
VISTO che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del citato D.Lgs. 136/2022 (come modificato dal D.Lgs. 220/2024), qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali, le Regioni competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale;
VISTO il D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025 "Misure straordinarie a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sul territorio regionale";
VISTO il D.D.R. n. 12198 del 4/11/2025, di modifica del D.D.R. n. 11766 del 21/10/2025;
VISTO il D.D.R. n. 13878 del 22/12/2025, di modifica del D.D.R. n. 13304 del 03/12/2025;
VISTO il D.D.R. n. 10892 del 09/02/2026;
CONSIDERATO che il suddetto D.D.R., nell'Allegato 1 all'Allegato A, riporta un refuso nelle indicazioni relative a procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica del citato Allegato 1 all'Allegato A del D.D.R. n. 10892 del 09/02/2026;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare l'Allegato A del D.D.R. n. 10892 del 09/02/2026 come segue:
"Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello
L'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi provenienti da stabilimenti posti in Zona di Attenzione (ZA) e nelle Zone B, nonché l'invio di pollastre di ovaiole per uova da consumo provenienti da Zone A e B e destinate all'accasamento in Zona B, è vincolato all'esecuzione, con esito favorevole, del seguente protocollo:
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Gli animali provenienti da allevamenti siti in Zona B devono essere sottoposti a visita clinica, e contestuale prelievo dei campioni di seguito riportati, nelle 72 ore precedenti il primo carico per il macello. Successivamente, la visita clinica ed il prelievo dei campioni andranno ripetuti ogni 72 ore fino alla fine del carico.
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Dagli stabilimenti siti in ZA, l'invio di tacchini da carne, ovaiole a fine ciclo e anatidi verso impianti di macellazione e la movimentazione di pollastre è subordinato all'effettuazione, con esito favorevole, di una visita clinica ufficiale nelle 48 ore precedenti il primo carico e prelievo dei campioni di seguito riportati; sia la visita clinica che il campionamento sugli animali (con un massimo di 10 soggetti) dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico.
I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.
Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:
i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Se trattasi di primo campionamento per il macello: prelievo in animali morti di recente (almeno 5 per capannone o tutti se meno di 5, e non meno di 20, o tutti se meno di 20, per allevamento) e in soggetti in vita, privilegiando animali malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a raggiungere il numero stabilito. Per i campionamenti successivi al primo: prelievo nei soggetti morti il giorno del prelievo o, in assenza di questi, morti il giorno precedente (almeno 5 per capannone, o comunque tutti i morti se meno di 5).
ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone, privilegiando i soggetti deceduti e malati.
iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.
Qualsiasi anomalia della situazione sanitaria o aumento della mortalità riscontrata durante la movimentazione di volatili appartenenti a qualsiasi categoria produttiva, deve portare alla interruzione del carico e l'esecuzione di controlli ufficiali."
3. che il presente dispositivo è direttamente applicabile, resta in vigore fino al 28/02/2026, e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
4. di notificare il presente provvedimento al Ministero della Salute - Direzione Generale della Salute Animale, ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto, alle Organizzazioni Professionali di categoria e alle filiere avicole, ciascuno per il seguito di propria competenza;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.