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Materia: Urbanistica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 10870 del 09 febbraio 2026
Attribuzione della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Roncà (VR), ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
Il Comune di Roncà (VR) ha comunicato di aver assunto le misure organizzative e funzionali allo scopo di adeguarsi ai criteri dettati dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004, per l'attività di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione con l'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR). Pertanto, con il seguente provvedimento, si revoca la delega alla Provincia di Verona e si assegna la competenza al Comune di Roncà (VR), ai sensi dell'art. 45 quater della L.R. n. 11/2004.
Il Direttore
VISTA la nota del 21 gennaio 2026, acquisita il 21 gennaio 2026 agli atti della Regione con prot. reg. n. 29827, con cui il Sindaco del Comune di Roncà (VR) comunicava di avvalersi del servizio messo a disposizione dall'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR), il quale tramite apposita convenzione rilascerà le autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Roncà.
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, D.Lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che la delega all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica per il Comune di Roncà (VR) era stata attribuita alla Provincia di Verona con decreto n. 42/2016, in quanto il Comune non possedeva i requisiti previsti;
VERIFICATA l'idoneità del Comune di Roncà (VR) all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica, in quanto ha assunto le misure organizzative e funzionali per adeguare la propria struttura tecnica/organizzativa e renderla idonea al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR);
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto del possesso dei requisiti da parte del Comune di Roncà (VR) e di revocare conseguentemente alla Provincia di Verona l'attribuzione di dette funzioni.
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire al Comune di Roncà (VR), ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 quater, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica;
3. di revocare alla Provincia di Verona l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, per il Comune di Roncà (VR);
4. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Roncà (VR), alla Provincia di Verona e alla Soprintendenza Archeologia, Belli Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Salvina Sist
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