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Materia: Caccia e pesca
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 10727 del 04 febbraio 2026
Approvazione del calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva nelle acque della provincia di Verona per l'anno 2026. Articolo 35, Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e articolo 33, Regolamento regionale n. 1/2023.
Con il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 54/2012, si approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva nelle acque della provincia di Verona per l'anno 2026 come previsto, dall'articolo art. 33, comma 4, del Regolamento regionale n. 1 del 03 gennaio 2023.
Il Direttore
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"» e in particolare l'articolo 11;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1649 del 29/11/20221 e n. 579 del 27/05/2024, di incarico di direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria al dott. Pietro Salvadori, fino al 30/06/2026;
VISTA la DGR n. 956 del 13/08/2024 di trasferimento in ruolo del dott. Pietro Salvadori nell'organico della Regione del Veneto, a seguito di procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/200;
VISTO il decreto n. 396 del 17 settembre 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con il quale sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca di competenza del Direttore della Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;
VISTO l'articolo 31 della L.R. n. 19/1998 e ss.mm.ii. con il quale si stabilisce, in particolare:
a) l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione della Giunta regionale per lo svolgimento delle gare a carattere agonistico e per le manifestazioni di pesca sportiva;
b) la possibilità di partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9;
c) la possibilità di trattenere il pescato in appositi contenitori al fine di consentirne la sopravvivenza, senza osservanza dei periodi di divieto, di misura e di specie per il loro eventuale rilascio al termine della competizione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7;
d) nei campi gara di cui al comma 2, adibiti alla pesca dei salmonidi ed oggetto di apposita immissione ai fini della competizione, può essere fatta deroga di misura, di quantitativo e di periodo, fatta salva la tutela dei patrimoni ittici originari;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 03 gennaio 2023 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19", che ha modificato il R.R. n. 6/2018, ed in particolare articolo 33 "Gare e manifestazioni" con il quale sono state stabilite le prescrizioni di natura amministrativa e tecnico-operativa per l'organizzazione e svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca sportive, tra cui quelle in zona salmonicola (Zona A);
VISTO, in particolare, l'articolo 33 del R.R. n. 1/2023 che norma i campi di gara fissi e fissa le modalità di affidamento e di gestione degli stessi, anche con riferimento ai ai tratti ricadenti all'interno delle concessioni di pesca sportiva;
VISTO, altresì, il comma 4 dell'articolo 33 del R.R. n. 1/2023 con il quale si stabilisce che, ad esclusione dei campi gara fissi, la cui gestione è stata affidata in concessione, "i soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca negli altri campi gara e negli ambienti compatibili devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno, la quale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successive, articolato per ciascun campo gara o ambiente compatibile, che costituisce l'autorizzazione (..)";
VISTA la D.G.R. n. 1747 del 30 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la nuova Carta ittica regionale, ed in particolare l'allegato G "Piano di Gestione Acque Dolci Zone A e B " con il quale sono stati individuati i tratti fluviali ove è possibile lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportive e il numero massimo di gare che possono essere svolte in ciascuno di essi;
VISTA la D.G.R. n. 819 del 12 luglio 2024 con la quale è stata approvata la Prima Variante della Carta ittica regionale, a seguito dell'acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 09 maggio 2022;
CONSIDERATO che la Carta ittica regionale, con particolare riferimento alle disposizioni in ordine allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca sportiva, è stata sottoposta alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
VISTO il decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 60 del 01 marzo 2023 con il quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle superfici dei corpi idrici individuate dalla Carta ittica regionale come idonei alle attività di ripopolamento e di immissione a scopo di pesca sportiva;
VISTO il decreto del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 306 del 26 settembre 2024 con il quale sono state approvate le tabelle relative alle superfici dei tratti di corpi idrici idonei all'immissione di salmonidi adulti delle specie trota fario e trota iridea a seguito dell'approvazione della Prima Variante della Carta ittica regionale avvenuta con DGR n. 819 del 12 luglio 2024, in sostituzione delle tabelle approvate con DDR n. 60 del 91/03/2023;
VISTO il decreto del direttore dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" n. 805 del 07 dicembre 2023 con il quale è stato approvato il disciplinare di concessione all'A.P.P.V. per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque salmonicole della provincia di Verona;
VISTO il decreto del direttore dell'Unità Organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" n. 796 del 04 dicembre 2023 con il quale è stato approvato il disciplinare di concessione alla F.I.P.S.A.S. per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque della provincia di Verona;
CONSIDERATO, in particolare, che con i sopraccitati DDR n. 796/2024 e n. 805/2024 sono stati affidati in gestione i campi gara fissi ai rispettivi Concessionari, precisando che "ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento Regionale n. 1/2023 il presente Disciplinare costituisce il provvedimento di affidamento in gestione dei campi gara fissi al Concessionario, nonchè l'autorizzazione allo svolgimento delle gare (..)";
CONSIDERATO che, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale n. 1/2023, sono pervenute due istanze di autorizzazione di gare di pesca per l'anno 2025 (ad esclusione di quelle per il lago di Garda), rispettivamente da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Pescatori Valdadige" (nota prot. n. 676908 del 16/12/2025) e da parte della Sezione provinciale di Verona della F.I.P.S.A.S. (nota prot. n. 39157 del 26/01/2026);
DATO ATTO che, nelle more dell'approvazione del calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva per l'anno 2026, con provvedimento del direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 688358 del 23 dicembre 2025, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Pescatori Valdadige" è stata autorizzata allo svolgimento delle gare di pesca per l'anno 2026 in programma a partire dal 15 febbraio;
DATO ATTO che le autorizzazioni allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca sportiva in zona A prevedono anche l'immissione di salmonidi e sono pertanto subordinate alla possibilità di immissioni nei corsi d'acqua pubblici delle specie ittiche Trota fario, (Salmo trutta trutta) e Trota iridea, (Onchorhyncus mykiss) in relazione al tratto fluviale interessato;
VISTA la Circolare esplicativa della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 660985 del 05/12/2025 con la quale sono stati forniti gli elementi fondamentali per lo svolgimento delle immissioni di trota fario e trota iridea per l'anno 2026 alla luce delle disposizioni previste dalla lelle n. 2/2025;
CONSIDERATO, in particolare, che con la sopraccitata circolare è stato ribadito che le immissioni di trota fario e trota iridea, a prescindere dalle finalità e dalla taglia interessata, dovranno interessare solo "soggetti sterili dotati di certificazione attestante la ploidia", in applicazione di quanto previsto dalla Carta Ittica regionale;
VISTA, altresì, la nota prot. n. 694681 del 24/12/2025 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con la quale è stata integrata la sopraccitata Circolare n. 660985/2025 specificando che "l'immissione di soli lotti di soggetti sterili dotati di certificazione attestante la ploidia per la specie, possa intendersi integralmente applicate nel caso in cui gli esemplari oggetto di immissione abbiano una percentuale di ploidia pari ad almeno il 95%";
DATO ATTO, altresì, che in caso di modifiche normative a livello nazionale o regionale che comportassero disposizioni riguardanti le immissioni/ripopolamenti ittici in contrasto con le immissioni previste nel calendario, l'associazione organizzatrice avrà l'obbligo di adeguare conseguentemente la pianificazione delle attività di immissione;
CONSIDERATO che le autorizzazioni per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva sono subordinate all'obbligo a carico degli organizzatori:
a) di apporre idonee tabelle, oltre ad eventuali nastri di sbarramento, per vietare l'esercizio della pesca nelle zone in cui il medesimo possa arrecare danni o creare situazioni di pericolo, con particolare riferimento ai corsi d'acqua posti in prossimità di strade soggette ad intenso traffico e/o attraversati da linee elettriche aeree;
b) di segnalare la presenza delle linee elettriche nei tratti interessati dallo spostamento dei concorrenti;
c) di adottare ogni possibile accorgimento per tutelare l'incolumità delle persone partecipanti, del personale incaricato dell'organizzazione e degli eventuali spettatori;
RITENUTO pertanto di dover approvare il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva per l'anno 2026, come da Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di rinviare a successivi appositi provvedimenti in forma semplificata, il rilascio alla F.I.P.S.A.S. della relativa autorizzazione con l'indicazione delle specie ittiche e dei quantitativi di cui viene consentita l'immissione, nonché delle modalità con cui gli organizzatori saranno tenuti a dare avviso alla Polizia Provinciale e alle associazioni concessionarie delle eventuali operazioni di immissione;
decreta
1. di considerare le premesse quale parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare il calendario delle gare e manifestazioni di pesca sportiva nelle acque della provincia di Verona per l'anno 2026, come da Allegato A), che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
3. di dare atto che alla F.I.P.S.A.S. - Sezione provinciale di Verona l'autorizzazione sarà rilasciata con apposito successivo provvedimento, ove saranno indicati le specie ittiche e i quantitativi di cui viene consentita l'immissione, nonché eventuali ulteriori prescrizioni;
4. di stabilire che, per lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca sportiva di cui al punto 2., è autorizzata il solo utilizzo di lotti di soggetti sterili (trote fario e/o iridea in relazione al tratto fluviale interessato) dotati di certificazione, da parte della ditta fornitrice, attestante la ploidia per la specie, pari ad almeno il 95% degli esemplari immessi;
5. di precisare che, in caso di modifiche normative a livello nazionale o regionale che comportassero disposizioni riguardanti le immissioni/ripopolamenti ittici in contrasto con le immissioni previste nel calendario, l'associazione organizzatrice avrà l'obbligo di adeguare conseguentemente la pianificazione delle attività di immissione;
6. di dare atto che eventuali variazioni alle date o ai campi gara in calendario potranno essere autorizzate, su richiesta degli interessati, per motivate cause di forza maggiore che impediscano l'effettuazione di quanto programmato;
7. di precisare che la Regione del Veneto deve ritenersi indenne da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio delle attività autorizzate;
8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pietro Salvadori
(seguono allegati)
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