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Bur n. 18 del 10 febbraio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 3 del 14 gennaio 2026

Ditte: Habitat S.r.l. (con sede legale in Via Foscarini, 2/A 31040 Nervesa della Battaglia (TV), C.F. e P.IVA 00910700277) & Balbinot Antonio S.r.l. (con sede legale in Via Roggia, 12 31020 Vidor (TV), C.F. e P.IVA 02488960267) Cava di ghiaia denominata "Belvedere" D.G.R. n. 770 del 15.03.2010 e s.m.i. Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione. Comune di localizzazione: Volpago del Montello (TV). Comune interessato: Paese (TV), Trevignano (TV). Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 12/2024, Regolamento attuativo n. 2/2025). Codice progetto: 75/2024.

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene rilasciato alle ditte Habitat S.r.l. e Balbinot Antonio S.r.l. il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione del bacino estrattivo di sabbia e ghiaia denominata “Belvedere” in Comune di Volpago del Montello (TV), di cui alla D.G.R. n. 770 del 10.03.2010. 

Il Direttore

PREMESSO che: con D.G.R. n. 770 del 10.03.2010 è stata rilasciata l’autorizzazione alle ditte Habitat S.r.l. e Balbinot Antonio S.r.l. alla coltivazione del bacino estrattivo di sabbia e ghiaia denominato “BELVEDERE” in Comune di Volpago del Montello (TV), previo accorpamento delle rispettive cave, stabilendo il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione al 31.12.2020, successivamente prorogato al 31.12.2025;

VISTA la domanda e la relativa documentazione progettuale allegata, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo regionale nn. 620448, 620459, 620571, 620578, 620816, 620827 del 06.12.2024, con la quale le ditte Habitat S.r.l. & Balbinot Antonio S.r.l. hanno richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (ora L.R. n. 12/2024), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi ai sensi dell’art. 27 bis comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione del bacino estrattivo di sabbia e ghiaia denominato “BELVEDERE” in Comune di Volpago del Montello (TV);

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera s) “Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.” dell’Allegato III° alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di PAUR di cui all’art. 27-bis del citato D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che alla domanda è stato allegato l’elenco nel quale i Proponenti hanno provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché l’avviso al pubblico di cui all’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota regionale n. 632171 in data 12.12.2024, l’Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, ha comunicato alle ditte proponenti ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dalle ditte medesime, richiedendo agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolti di comunicare eventuali richieste di integrazioni ritenute necessarie ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, entro il termine di cui all’art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che nel termine di cui sopra risultano pervenute all’Unità Organizzativa V.I.A. richieste di documentazione integrativa da parte dei seguenti Enti ed Amministrazioni:

  • Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, acquisita al protocollo regionale 19625 in data 14.01.2025;

PRESO ATTO che con nota n. 26717 del 17.01.2025 l’Unità Organizzativa V.I.A. ha formalizzato ai Proponenti la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

RILEVATO che le ditte Habitat S.r.l. & Balbinot Antonio S.r.l. hanno dato formale riscontro a quanto richiesto con nota acquisita al protocollo regionale n. 82570 del 17.02.2025 (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. ed inoltrata alla competente Direzione regionale con nota n. 90081 del 20/02/2025);

PRESO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, con nota n. 195826 del 16.04.2025 ha comunicato di ritenere la suddetta documentazione esaustiva rispetto a quanto richiesto;

CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento attuativo n. 4 del 09.01.2025 che disciplina in materia di V.Inc.A. ed in virtù di quanto disposto dall’art. 23 della L.R. 12/2024, i Proponenti hanno provveduto a trasmettere l’aggiornamento della documentazione e della modulistica in materia di V.Inc.A. che è stata acquisita al protocollo regionale n. 143556 del 20.03.2025. in riscontro alla richiesta dell’Unità Organizzativa V.I.A. formulata con nota n. 90069 del 20.02.2025;

CONSIDERATO che l’Unità Organizzativa V.I.A. con nota n. 216198 del 30.04.2025 ha comunicato la conclusione della verifica di completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e l’obbligo per i Proponenti (per quanto disposto dalla Fase 4 “Presentazione al pubblico”, lettera F), dell’Allegato A al Regolamento attuativo n. 2/2025) della presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo modalità concordate con il Comune di localizzazione del progetto;

PRESO ATTO che in data 19.05.2025, presso la sala consigliare del Comune di Volpago del Montello (TV), le ditte Habitat S.r.l. & Balbinot Antonio S.r.l. hanno provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi dell’allegato A, lettera F), FASE 4 del Regolamento regionale n. 2/2025 (come da comunicazione acquisita al protocollo regionale 231326 in data 09/05/2025, pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 75/2024);

PRESO ATTO che le citate ditte hanno successivamente provveduto a trasmettere all’Unità Organizzativa V.I.A. la dichiarazione di avvenuta presentazione, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’intervento, acquisita al protocollo reginale 258246 in data 26.05./2025;

CONSIDERATO che, conclusa la fase di verifica della completezza della documentazione presentata, con nota n. 263547 del 28.05.2025 l’Unità Organizzativa V.I.A. ha comunicato, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione dell’avviso al pubblico (di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e, del medesimo Decreto Legislativo) sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto e ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico) non risultano pervenute osservazioni;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni/raccomandazioni, espresso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (acquisito al protocollo regionale 347782 del 15.07.2025) in merito all’interferenza tra l’attività estrattiva in questione ed il metanodotto di proprietà della società medesima, prescrivendo, tra l’altro il mantenimento di una fascia di rispetto di almeno 21 metri tra il ciglio di scavo e la linea del metanodotto;

VISTA la nota regionale n. 386673 del 06.08.2025 con la quale sono state richieste ai Proponenti, ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, le integrazioni necessarie per completare la valutazione dell’intervento in oggetto, come da valutazioni espresse dal gruppo istruttorio e condivise dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 06.08.2025;

CONSIDERATO che le ditte Habitat S.r.l. & Balbinot Antonio S.r.l., hanno provveduto a depositare, nei termini previsti dal comma 5 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la documentazione integrativa richiesta (acquista al protocollo regionale n. 506784 del 30/09/2025), tenuto conto della sospensione dei termini per la durata di 60 (sessanta) giorni richiesta dalle ditte medesime con istanza acquisita al protocollo regionale n. 423748 del 02/09/2025 e concessa con nota regionale n. 428654 del 04/09/2025;

PRESO ATTO che, successivamente, gli Uffici regionali, conformemente a quanto previsto dall’art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, hanno provveduto ad informare, in data 01.10.2025 (a mezzo avviso pubblicato sul proprio sito web) che la documentazione integrativa relativa al procedimento era stata pubblicata sul sito web istituzionale della U.O. VIA e che nei termini previsti dal medesimo comma (15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso) non risultano pervenute osservazioni;

PRESAO ATTO che, con nota regionale n. 542710 del 08.10.2025 è stata convocata per il giorno 19.11.2025 la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell’espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dai Proponenti;

VISTA la comunicazione di rinvio della succitata seduta (con nota regionale 621192 del 13.11.2025), a seguito del rinvio della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. prevista per il giorno 19.11.2025

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di V.Inc.A. (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, i Proponenti hanno presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 131 del 19.11.2025, della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto, dando atto che la durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è pari a quella indicata nel provvedimento di VIA;

VISTO il parere n. 272 del 27.11.2025, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole al rilascio :

  • del giudizio positivo di compatibilità ambientale al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia denominata “Belvedere” (D.G.R. n. 770 del 15.03.2010 e s.m.i.), in Comune di Volpago del Montello (TV), alle ditte Habitat S.r.l. & Balbinot Antonio S.r.l., con validità temporale pari a 10 (dieci) anni a far data dall’efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 131 del 19.11.2025 e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;

e, considerato che ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave, ai fini:

  • del rilascio del rinnovo, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2018, dell’autorizzazione, alla coltivazione della cava di cui sopra e dell’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, dando atto che non è prevista la produzione di rifiuti di estrazione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni minerarie (da verificarsi nell’ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. n. 13/2018 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959) indicate nel medesimo parere;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 27.11.2025, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente sulla base delle posizioni prevalenti delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza in merito, al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in questione, facendo proprio il parere favorevole n. 272 del 27.11.2025 del Comitato Tecnico regionale V.I.A.:

VISTO il decreto n. 105 del 24.12.2025 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di VIA, relativamente all’istanza in oggetto riguardante il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava “Belvedere” e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 272 del 27.11.2025, che viene integralmente recepito;

CONSIDERATO che con decreto n. 105 del 24.12.2025 è stato inoltre stabilito:

  • di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 06.12.2023;
  • che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento stesso ha efficacia temporale pari a 10 (dieci) anni dalla data di efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, fatta salva la concessione, su istanza dei Proponenti, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi, svoltasi in modalità telematica in data 27.11.2025, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, si è determinata favorevolmente sulla base delle posizione prevalenti delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza in merito al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, con le prescrizioni per gli aspetti minerari di cui al parere n. 272 del 27.11.2025 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con l’aggiunta della prescrizione proposta dalla società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. in ordine alla condivisione del Piano di Monitoraggio Ambientale e prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni/raccomandazioni della società SNAM Rete Gas S.p.A,, integrate dalle disposizioni di carattere generale previste dalla normativa statale e regionale in materia di miniere (Allegato B);

PRESO ATTO del parere contrario espresso dal Comune di Paese (TV) a firma del Responsabile del Servizio Ambiente, acquisito successivamente alla conclusione della seduta della Conferenza di Servizi, al protocollo regionale n. 646000 del 27/11/2025, con il quale è formalizzata con motivazioni la posizione contraria già espressa nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che l’intervento per il quale viene previsto il rinnovo fino al 31.12.2035 dell’autorizzazione di cava interessa una superficie di scavo di circa 582.120 mq, per un volume utile ancora da estrarre al 31.08.2024 di circa 5.100.000 mc, fatta salva la riduzione di modesta entità, sia areale che volumetrica, conseguente all’incremento da 10 a 21 metri della fascia di rispetto dal gasdotto presente a margine del lato sud, come prescritto dalla SNAM Rete Gas;

RITENUTO opportuno a riguardo richiedere la presentazione dell’adeguamento degli elaborati progettuali alla fascia di rispetto di 21 metri dal citato gasdotto, come prescritto dal gestore dell’infrastruttura;

PRESO ATTO, inoltre, che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici con nota n. 195826 del 16.04.2025 ha comunicato all’U.O. VIA che è stato verificato che la documentazione attestante i titoli di disponibilità è contenuta nell’All. 18 acquisito in data 17.02.2025, mentre ulteriore documentazione riferita ad alcuni tratti di sedime stradale comunale è pervenuta in data 07.04.2025.

RILEVATO che le ditte Habitat s.r.l. e Balbinot Antonio s.r.l. a far data, rispettivamente, dal 23.01.2023 e dal 29.01.2016 sono inserite nell'elenco (c.d. “white list”) istituito presso la Prefettura di Treviso dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che l’iscrizione a tale elenco tiene luogo della informazione antimafia liberatoria;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla suddetta D.G.R. n. 568/2018 il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

VISTI il D.Lgs. 42/2004 ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTI la Dir. 92/43/CEE, il D.P.R. 357/1997, la L.R. 12/2024 e il correlato Regolamento attuativo n. 4 del 09/01/2025 che disciplina in materia di V.Inc.A;

VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018 e aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025;

VISTI il D.P.R. n. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996 e il D.Lgs. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 272 del 27.11.2025 (Allegato A), con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria sul progetto di rinnovo dell’autorizzazione del bacino estrattivo di sabbia e ghiaia denominato “BELVEDERE” in Comune di Volpago del Montello (TV), di cui alla domanda in data 01.10.2024 delle ditte Habitat s.r.l. e Balbinot Antonio s.r.l. e pervenuta in Regione in data 06.12.2024, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
     
  3. di prendere atto e fare proprio il Decreto n. 105 del 24.12.2025 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativamente all’istanza di cui al punto 2 del presente provvedimento, dando atto delle determinazioni finalizzate al rilascio del provvedimento di VIA assunte dalla Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. n. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., espresse nella seduta del 27.11.2025, e subordinatamente al rispetto della condizione ambientale e delle prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 272 del 27.11.2025. Il citato provvedimento di VIA ha efficacia temporale pari a 10 (dieci) anni dalla data di efficacia del presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata della ditta, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
     
  4. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L.241/1990 del 27.11.2025 svolta in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo, come da relativo verbale (Allegato B), con la quale sono state confermate le prescrizioni per gli aspetti minerari espresse dal Comitato Tecnico V.I.A. con parere n. 272 del 27.11.2025, con l’integrazione di prescrizione proposta dalla società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. in relazione al Piano di Monitoraggio Ambientale e prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni/raccomandazioni, della società SNAM Rete Gas S.p.A.;
     
  5. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alle ditte Habitat S.r.l. (con sede legale in Via Foscarini, 2/A – 31040 Nervesa della Battaglia (TV), C.F. e P.IVA 00910700277) e Balbinot Antonio S.r.l. (con sede legale in Via Roggia, 12 – 31020 Vidor (TV), C.F. e P.IVA 02488960267), il rinnovo dell’autorizzazione del bacino estrattivo di sabbia e ghiaia denominato “BELVEDERE” in Comune di Volpago del Montello (TV), di cui alla domanda acquisita in data 06.12.2024 al protocollo regionale nn. 620448, 620459, 620571, 620578, 620816, 620827, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, provvisti di firma digitale del Direttore dell’Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive, modificati ed integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito elencati:
     

n.

Elaborato

Tipo

Data Prot.

1

A.01

Relazione Tecnica

06.12.2024

2

A.02

Relazione Geologica, Idrogeologica, Idraulica e Meccanica

06.12.2024

3

A.03

Valutazione Impatto Acustico

06.12.2024

4

A.04

Valutazione delle Emissioni Polverose

06.12.2024

5

A.05

Inquadramento Territoriale

06.12.2024

6

A.06

Estratto Catastale

06.12.2024

7

A.07

Stato di fatto – Rilievo Planoaltimetrico

06.12.2024

8

A.08

Stato autorizzato – Planimetria a curve di livello

06.12.2024

9

A.09

Stato autorizzato – Fase finale ripristinata – Planimetria - Sezione Tipo

06.12.2024

10

A.10

Sezioni di Raffronto

06.12.2024

11

A.11

Foto Aeree

06.12.2024

12

A.12

Piano di Monitoraggio Ambientale

06.12.2024

13

A.13

Stato di coltivazione - Planimetria

06.12.2024

14

A.15

Richiesta scavi in deroga - Relazione Tecnica

17.02.2025

15

A.16

Relazione Tecnica Agronomica

17.02.2025

16

A.17

Relazione Tecnica – Computo Metrico Estimativo

17.02.2025

17

 

Verifica Distanze Z.T.O. – Art. 8 N.T.A. P.R.A.C.

07.04.2025

18

A.19

Relazione Integrativa

30.09.2025

19

A.20

Valutazione Impatto Acustico - Integrativa

30.09.2025

20

A.21

Piano Gestione Rifiuti Estrazione

30.09.2025

21

 

Volumi riporti lotti Porzione “A”

27.11.2025

22

 

Volumi riporti lotti Porzione “B”

27.11.2025

23

B.01

SIA - Introduzione

06.12.2024

24

B.02

SIA - Quadro di Riferimento Ambientale

06.12.2024

25

B.03

SIA - Quadro di Riferimento Programmatico

06.12.2024

26

B.04

SIA - Quadro di Riferimento Progettuale

06.12.2024

27

B.05

SIA - Valutazione Impatti – Mitigazioni - Conclusioni

06.12.2024

28

B.06

SIA - Riassunto non tecnico

06.12.2024

29

B.07

SIA - Citazione Fonti e Modelli - Dichiarazione

06.12.2024

30

B.08

SIA - Corografie

06.12.2024

31

B.09

SIA – Carta Uso Suolo

06.12.2024

32

B.10

SIA – Carta Vincoli

06.12.2024

33

 

Procedura VINCA – Format di Supporto Proponente – Screening specifico

30.09.2025

34

 

Procedura VINCA -Localizzazione ambito di cava Belvedere

30.09.2025

 

  1. di stabilire, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che la presente autorizzazione assorbe, integra e sostituisce l’autorizzazione già rilasciata con D.G.R. n. 770 del 10.03.2010;
     
  2. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n. 506784 del 30.09.2025, ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010;
     
  3. di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro il 31.12.2035;
     
  4. di dare atto che il materiale utile espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da sabbia e ghiaia per un volume utile ancora da estrarre stimato al 31.08.2024 in circa 5.100.000 mc
     
  5. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:
    1. di presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Regione, con apposito provvedimento, procederà allo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che copre tutti gli adempimenti e oneri necessari alla ricomposizione a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 770/2010; ;
    2. nomina del Direttore dei Lavori di cui all’art. 18 della L.R. 13/2018;
       
  6. di far obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
    1. provvedere, prima dell’inizio dei lavori di coltivazione su ogni singolo lotto, alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
    2. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all’interno dell’area di cava, al fine di utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
    3. il terreno agrario costituito dallo scotico della cava, da utilizzarsi per la ricostituzione del suolo organico superficiale, dovrà presentare valori di concentrazioni dei primi 18 elementi inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero, in caso di superamento, dei più elevati valori di fondo desunti dalla pubblicazione “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto – Definizione dei valori di fondo” pubblicata dalla Regione del Veneto – Arpav nel 2019;
    4. provvedere all’implementazione, entro la prima stagione invernale successiva alla data di efficacia del presente provvedimento, della siepe perimetrale esistente con l’impiego di piante autoctone di rapida crescita e di sviluppo contenuto, utilizzando arbusti e alberi di seconda e terza grandezza, con funzione di mitigazione paesaggistica e ecologica;
    5. provvedere alla manutenzione periodica, con cadenza almeno semestrale, sia della siepe realizzata lungo la fascia di rispetto sia della recinzione perimetrale, costituita da rete metallica alta almeno 2 metri montata su paletti in ferro, munita di cartelli avvisatori di pericolo;
    6. assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque. A tal fine realizzare, in fase di ricomposizione ambientale, un fosso di raccolta al piede dell’intero sviluppo delle scarpate, di sezione adeguata alla raccolta delle acque di ruscellamento lungo le scarpate medesime. Realizzare, altresì, per la stessa finalità una cunetta in corrispondenza del bordo interno della stradina di servizio prevista a metà altezza delle scarpate;
    7. procedere con i lavori di estrazione all’interno di ciascun lotto mediante gradoni sfalsati di altezza di 5-6 metri e mantenendo fronti di scavo temporanei con inclinazione non superiore a circa 65° sull’orizzontale;
    8. mantenere in fase di estrazione un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiori a 40° rispetto all’orizzontale, salvo modeste variazioni puntuali e momentanee connesse esclusivamente con le modalità di scavo;
    9. realizzare la risagomatura finale delle scarpate con inclinazione non superiore a 25° sull’orizzontale, con l’impiego di sottoprodotti derivanti dal lavaggio del materiale ghiaioso-sabbioso di cava e di terre da scavo provenienti dall’esterno, e con la successiva stesura di uno strato di terreno superficiale dello spessore di 0,50 m e l’inserimento di una pista di servizio a metà altezza della scarpata. La ricostruzione delle scarpate deve essere eseguita, almeno nelle fasi iniziali, previa ricarica di materiale al piede per strati successivi dello spessore non superiore a metri 1, con operazioni consequenziali di riporto e costipamento;
    10. procedere nei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) secondo l’ordine cronologico indicato nelle tabelle sottostanti il PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE DAL 01/09/2024 nella tavola di progetto di cui all’All. A13 -STATO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA e in maniera tale da avere per ciascuno dei due ambiti un lotto in fase di scavo e quello precedentemente esaurito in fase di ricomposizione ambientale;
    11. alla conclusione dei lavori di estrazione di ciascun lotto, e comunque prima di procedere alla ricomposizione morfologica del tratto di scarpata ricompreso nello stesso, la ditta interessata dovrà provvedere ad inviare a Comune e Provincia un rilievo, anche su supporto informatico, del tratto di scarpata scavato, a firma di tecnico abilitato. Si precisa a riguardo che il limite di ciascun lotto di coltivazione deve intendersi a partire dal ciglio superiore di scavo;
    12. comunicare a Comune, Provincia e Regione il completamento della ricomposizione ambientale di ogni lotto, subordinando il passaggio ad un nuovo lotto all’esito favorevole della verifica da effettuarsi previo sopralluogo da parte del Comune, con la collaborazione della Provincia, sull’avvenuta ricomposizione morfologica del lotto in fase di ricomposizione. Tale esito dovrà essere trasmesso anche agli uffici regionali competenti;
    13. provvedere al riporto sul piano di fondo scavo di uno strato di spessore di almeno 1 m. costituito da materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio del materiale di cava presso gli impianti di prima lavorazione, nonché di un successivo strato di almeno 0,80 m. di terreno agrario precedentemente accantonato;
    14. per la ricomposizione morfologica delle scarpate è consentito l’utilizzo di terre da scavo di provenienza esterna alla cava nella quantità stimata in circa 952.000 mc, nonché di sottoprodotti, provenienti dalla selezione e prima lavorazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi di cava, per un volume di circa 250.000 mc, nel rispetto della condizione ambientale n. 2;
    15. provvedere sul fondo cava alla piantumazione di un noceto da legno (junglas regis) con sesto di impianto adeguato di circa 7x7 metri, nonché alla realizzazione di una stradina, che riproponga il tracciato di via Antiga, munita, lungo entrambi i bordi di filare di alberi, con l’impiego di Carpinus betulus fastigiata e carpino bianco piramidale, e di fossato;
    16. provvedere ad almeno due sfalci annuali sulle superfici che verranno progressivamente ricomposte e inerbite e all’effettuazione di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo e alla manutenzione della vegetazione messa a dimora con eventuale sostituzione delle fallanze;
    17. trasmettere annualmente alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
      • rilievo dello stato di fatto della cava;
      • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione e utilizzo dello stesso;
      • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
    18. in ragione della presenza di fari di illuminazione esterna in corrispondenza dei cancelli d’ingresso (principale e secondario) ed alcuni punti di illuminazione minori sulle pareti degli edifici”, il Proponente dovrà inviare al Comune apposita relazione tecnica di verifica della conformità ai requisiti illuminotecnici stabiliti dalla L.R. n. 17/2009; nel caso di non conformità, la Ditta dovrà prevedere nella relazione anche un piano di adeguamento con relativo cronoprogramma degli interventi, considerando quanto previsto dall’art. 12 della L.R. n. 17/2009;
    19. la società Alto Trevigiano Servizi spa, in qualità di Ente preposto Gestore del S.I.I., dovrà essere inserita nel sistema di allertamento in caso di eventuali emergenze, derivanti da un inquinamento della falda o da eventi che possano comunque comprometterne la qualità dell’acqua (quali ad esempio sversamenti accidentali di sostanze pericolose). A tal fine dovranno essere comunicati ad Alto Trevigiano Servizi spa i recapiti e nominativi dei referenti da poter contattare in caso si rilevino situazioni anomale nella qualità dell’acqua;
    20. presentare, entro 90 giorni dall’efficacia del presente provvedimento, l’adeguamento degli elaborati progettuali, compresa la rideterminazione del volume utile estraibile, al mantenimento di una fascia di rispetto di 21 metri dal tracciato del gasdotto presente a margine del lato sud del bacino estrattivo;
       
  7. la Regione Veneto, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalle ditte Habitat s.r.l. e Balbinot Antonio s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 770 del 10.03.2010 per l’importo di € 2.558.429,43, costituito da polizza digitale n. 2093419 del 07.06.2024 della società REVO Insurance S.p.A., per l’intero importo; nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
     
  8. di far obbligo alle ditte del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia;
     
  9. di dare atto che è consentito di avvicinarsi con gli scavi ad una distanza inferiore a quella definita dall’art. 15, comma 7 delle N.T.A. del P.R.A.C. rispetto sia al tracciato del metanodotto che si sviluppa a sud dell’area del bacino estrattivo, nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere espresso dalla SNAM Rete Gas S.p.A. (acquisito al prot. reg. n. 347782 del 15/07/2025), in qualità di gestore del manufatto, con nota acquisita al protocollo regionale n. 347782 del15.07.2025 riguardo la distanza minima di 21 metri da mantenere tra gli scavi e il metanodotto medesimo; sia al tratto del Canale della Vittoria, posto a margine del lato di nord-ovest dell’ambito estrattivo, pari a 20 metri, come da progetto;
     
  10. di far obbligo alle ditte di presentare, entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento, gli elaborati grafici di progetto adeguati al mantenimento di una distanza di 21 metri tra il ciglio di scavo e il tracciato del metanodotto di cui al punto precedente, integrati dal calcolo del volume di materiale utile ancora disponibile;
     
  11. di fare obbligo alla ditta di osservare la seguente condizione ambientale di cui al D.D.R. n. 105/2025, come di seguito descritta:
     

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, il Proponente dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n. 1987/2014 e in particolare:

  1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero dei maggiori valori di fondo.
    Le verifiche sulle terre per il ripristino ambientale dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento.
  2. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla D.G.R. n. 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale;
  3. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 1987/2014:
  4. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a D.G.R. n. 761/2010.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Prescrizione n.1: ad ogni differente origine del materiale in entrata conservare la documentazione;

prescrizione n. 2: ogni 12 (dodici) mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione;

prescrizione n. 3: ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione;

prescrizione n. 4: ogni 30 (trenta) giorni.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici – U.O. Servizio geologico e attività estrattive ed ARPAV.


 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

2

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata, sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it); le misure andranno compiute con tempi di misura di minimo 30 (trenta) minuti, o comunque sufficientemente prolungati perché al loro interno si possano manifestare tutti i fenomeni sonori propri dello specifico contesto, nel tempo di riferimento diurno in cui si esercita l’attività oggetto di analisi, nella situazione di massimo impatto prevedibile per la stessa. Le misure si dovranno inoltre svolgere secondo le disposizioni del DM 16/3/1998 - “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e al Comune di Volpago del Montello (TV).

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Volpago del Montello (TV), alla Provincia di Treviso e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro 6 mesi dal rinnovo dell’autorizzazione, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione, allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

  1. di far obbligo alle ditte di applicare, oltre a quelle inizialmente individuate dalle ditte medesime (bagnatura piste di transito, bagnatura piste in uscita, adeguata siepe perimetrale), anche le ulteriori misure di mitigazione indicate nelle integrazioni, di seguito richiamate:
    • in riferimento ai mezzi in entrata e in uscita dal cantiere, dovrà essere prevista la telonatura per i mezzi che trasportano materiali pulverulenti;
    • i sistemi di bagnatura dovranno essere previsti sia per i tragitti di uscita e accesso alla cava, sia per i piazzali;
    • in riferimento ad eventuali cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, dovrà essere mantenuta un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);
    • dovrà essere prevista la limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
    • dovranno essere evitate le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
    • dovranno essere previste delle barriere mobili telonate quando le aree in prossimità ai ricettori sensibili saranno interessate dalle attività di coltivazione;
    • si dovrà preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 6 e STAGE V;

Dovranno inoltre essere implementate le seguenti misure di prevenzione:

  • la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  • siano omologati i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e che questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  1. di far obbligo alle ditte di
    • prevedere l’adozione di una prassi operativa (procedure o istruzioni operative) scritta ed istruita agli operatori, da mettere in atto in caso di eventi accidentali, (es. sversamenti carburanti o oli lubrificanti), considerando quanto previsto dall’art. 12 della L.R. n. 17/2009 e che preveda almeno la pronta disponibilità di mezzi assorbenti da utilizzare per mitigare gli effetti;
    • dotare eventuali recipienti fissi e mobili di sostanze potenzialmente inquinanti (es. gasolio, olio lubrificante, ecc.) di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento al fine evitare sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti. Eventuali sversamenti accidentali dovranno essere bonificati immediatamente;
       
  2. qualora le ditte prevedano di realizzare opere per le quali si renda necessario l’utilizzo di sostanze cementizie, le miscele e/o additivi utilizzati non dovranno prevedere la presenza di sostanze che siano:
    • caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nella eventuale forma degradata o metabolizzata;
    • persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (es. PFAS);
    • in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.

Nel caso in cui emergessero criticità, anche a valle degli esiti analitici sulle terre e rocce, l’Autorità Competente potrà disporre l’integrazione del panel analitico del PMA con il parametro PFAS;

  1. di far obbligo alle ditte, prima dell’inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, di effettuare le analisi di questi ultimi al fine di verificare l’assenza delle sostanze di cui al punto precedente. I referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi. Si annota che le analisi si ritengono necessarie poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minori dell’1%;
     
  2. il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione della cava è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
     
  3. di far obbligo alla Ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
     
  4. di dare atto che sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 92, come 2, del D.Lgs. 159/2011, senza che sia pervenuta comunicazione da parte del Prefetto di Treviso e pertanto il presente decreto può essere consegnato alla ditta, fatta salva la clausola di revoca, qualora pervenga informazione interdittiva da parte del Prefetto medesimo;
     
  5. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Volpago del Montello, Paese e Trevignano, alla Provincia di Treviso, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e Ambiente e Transizione Ecologica, al Consorzio di Bonifica Piave, all’Azienda Alto Trevigiano Servizi S.p.A., alla società SNAM Rete Gas S.p.A. e all’A.R.P.A.V.;
     
  6. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  7. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

Luca Marchesi

(seguono allegati)

3_Allegato_A_575501.pdf
3_Allegato_B_575501.pdf

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