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Bur n. 17 del 06 febbraio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 10512 del 27 gennaio 2026

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Stalla sociale Quadrifoglio – società agricola cooperativa". Comune di Salgareda (TV). Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, art. 9.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, rilasciata alla ditta "Stalla sociale Quadrifoglio – società agricola cooperativa" (CUAA 00402190268), con sede legale e operativa in Via Callurbana, 57 – Salgareda (TV), con DGR n. 1136 del 26 luglio 2011 e ss. mm. ii. (DGR n. 1644 del 9 settembre 2014, DDR n. 205 del 13 novembre 2018, DDR n. 145 del 27 aprile 2023 e DDR n. 230 del 15 luglio 2024).

Il Direttore

VISTI:

  • il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, con il quale è stata modificata la disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi e abilitanti in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
  • gli articoli 8 e 9 del citato D. Lgs. n. 190/2024 con i quali è stata rimodulata, rispettivamente, la competenza comunale e regionale per il rilascio dei titoli alla costruzione e all'esercizio -e la loro eventuale successiva modifica e integrazione- degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in funzione della produzione di energia primaria installata ovvero dell'assetto impiantistico assentito precedentemente;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2204/2008, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica;
  • n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
  • n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale, finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica;
  • n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l'approvazione di limitate variazioni, in corso d'opera e d'esercizio, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas, biomassa), nonché per il rilascio del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;
  • n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza in materia di modifica e integrazione dei titoli autorizzativi agli impianti di produzione di energia rinnovabile, la cui competenza è stata assegnata, sulla base della DGR n. 958/2024, alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, deve essere ricondotta agli assetti impiantistici di cui all'allegato C del D. Lgs. n. 190/2024;

CONSIDERATO, altresì, che alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria è confermata la competenza autorizzatoria in capo alle istanze presentate da imprenditori agricoli con nesso di connessione all'attività agricola ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

CONFERMATI i contenuti del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nelle more del nuovo provvedimento in attuazione del D. Lgs. n. 190/2024;

VISTA la DGR n. 1136 del 26 luglio 2011 con la quale la ditta "Stalla sociale Quadrifoglio - società agricola cooperativa" (CUAA 00402190268), con sede legale e operativa in via Callurbana, 57 - Salgareda (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ora art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Salgareda (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino);
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto;

PRESO ATTO che con la medesima DGR n. 1136/2011 la società "Enel Distribuzione S.p.A.", ora "e-distribuzione S.p.A.", ha ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all'impianto di produzione di energia in argomento;

DATO ATTO che in data 30 agosto 2012 l'impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;

DATO ATTO, altresì, che con DGR n. 1644 del 9 settembre 2014, che ha modificato la DGR n. 1136/2011, e con successivi Decreti Direttoriali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 205 del 13 novembre 2018, n. 145 del 27 aprile 2023 e n. 230 del 15 luglio 2024, la "Stalla sociale Quadrifoglio - società agricola cooperativa" ha ottenuto una variazione del Piano di approvvigionamento della biomassa con l'introduzione dell'effluente avicolo (pollina), oltre a numerose modifiche planivolumetriche ed all'introduzione di nuovi manufatti;

CONSIDERATO pertanto che, a regime di esercizio, il Piano di approvvigionamento della biomassa assentito con DGR n. 1644/2014 è risultato composto da:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 1.195 tonnellate all'anno tal quali (11% del peso totale della biomassa), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  • sottoprodotti di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 8.645 t/a t.q., ossia l'83% del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo), pari a 694 t/a t.q., ossia il 6 % del totale in peso;

ATTESTATO che, nel corso del sopralluogo effettuato in data 7 ottobre 2025 presso il sito in argomento, sono state rilevate alcune lievi modifiche al progetto dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili (biogas) della società "Stalla sociale Quadrifoglio - società agricola cooperativa", rientranti nei casi disciplinati dal procedimento semplificato di cui alla DGR n. 725 del 27 maggio 2014 e di seguito riportate:

  • l'edificio tecnico multifunzionale differisce in parte da quanto autorizzato con DGR n. 1644 del 9 settembre 2014, per quanto riguarda il vano adibito a servizio igienico;
  • l'area di stoccaggio coperta posta a fianco della vasca di miscelazione differisce da quanto autorizzato con DDR n. 230 del 15 luglio 2024;
  • l'area di separazione del digestato in frazione liquida e solida, costituita da un separatore, da due vasche per il prelievo del digestato ed il rilancio della frazione liquida alla vasca di stoccaggio e da una concimaia coperta per lo stoccaggio della frazione solida, preesistente all'autorizzazione unica dell'impianto di biogas ed esterna alla recinzione, non è stata riportata nella planimetria, pur essendo a tutti gli effetti a servizio dell'impianto;

VISTO l'avvio del procedimento d'iniziativa dell'Ufficio Promozione Energie Rinnovabili della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 23 dicembre 2025, prot. n. 692077, per la presa d'atto delle modifiche apportate al progetto e la conseguente revisione di taluni elaborati progettuali (Tav. V05 rev. 1 - agg. Dic. 2013, Tav. AU18.01 rev. 1° marzo 2011 e Relazione tecnica descrittiva del 5 febbraio 2024), precedentemente approvati con DGR n. 1644/2014 e DDR n. 230/2024;

DATO ATTO che:

  • in data 30 dicembre 2025 la documentazione tecnica acquisita a fascicolo istruttorio permetteva di notificare alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (Comune di Salgareda, Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, ARPAV) i contenuti progettuali della variante n. 645664/2025 (prot. reg.le n. 698821 del 30 dicembre 2025);
  • alla data del 9 gennaio 2026, termine ultimo per la trasmissione di pareri e richieste di integrazioni, l'Amministrazione procedente (Regione del Veneto) non ha acquisito note ostative all'approvazione della variante di progetto n. 645664/2025;

CONFERMATO, inoltre, che i contenuti tecnici della variante possono considerarsi, ai sensi dell'allegato "A" alla DGR n. 1391/2009 e per gli effetti della DGR n. 725/2014, di modesta entità e che non alterano la natura, la funzionalità e la destinazione originaria dell'intervento;

RILEVATO che il sopra citato progetto di variante prevede la revisione degli elaborati progettuali Tav. V05 rev. 1 - agg. Dic. 2013, Tav. AU18.01 rev. 1 - marzo 2011 e Relazione tecnica descrittiva del 5 febbraio 2024 con i seguenti nuovi elaborati trasmessi dalla Società agricola cooperativa agricola in data 27 novembre e 22 dicembre u.s.:

  • tavola AU18.01 "Planimetria di progetto" rev. 2 - novembre 2025;
  • tavola V05 "Planimetria aziendale - Tavola comparativa" rev.3 - dicembre 2025;
  • relazione tecnica descrittiva relativa alle opere autorizzate con DDR n. 230/2024 del 23 ottobre 2025;

RITENUTO necessario aggiornare il documento prescrittivo utile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico alimentato a biogas, prevedendo la sostituzione, in considerazione delle intervenute modifiche normative in materia ambientale, dell'Allegato A alla DGR n. 1136 del 26 luglio 2011 con l'Allegato A al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa, di fare propri, nel corso del procedimento in argomento, i contenuti progettuali intervenuti con DGR n. 1644 del 9 settembre 2014 e con Decreti Direttoriali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 205 del 13 novembre 2018, n. 145 del 27 aprile 2023 e n. 230 del 15 luglio 2024, non modificati o in contrasto con il presente provvedimento;

CONFERMATA la disponibilità dei luoghi sui quali insiste l'impianto termoelettrico, la rete elettrica privata e la rete di teleriscaldamento in capo alla società "Stalla sociale Quadrifoglio - società agricola cooperativa" - Comune di Salgareda - TV - catasto fabbricati - sez. urbana B, foglio 10 (catasto terreni foglio 23) mappale n. 434 tramite:

  • contratto di compravendita registrato all'Ufficio del Registro di Treviso il 27/10/1977 al n. 4627, mod. 71 M Pubblici, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 09/10/1977, al n. 20598 d'ordine e Registro particolare n. 17419, come da atto notarile del 10 ottobre 1977 a firma del dott. Elio Gallina, notaio in Treviso (Rep. n. 46227), con cui sono state acquisite le particelle n.111 e n.148;
  • contratto di compravendita registrato all'Ufficio del Registro di Treviso il 25/07/1974 al n. 3522 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 08/08/1974, al n. 12855 d'ordine e Registro particolare n. 14345, come da atto notarile del 10 luglio 1974 a firma del dott. Guglielmo Santomauro, notaio in Treviso (Rep. n. 71273 e Racc. n. 4025), con cui sono state acquisite le particelle n.196, n.197 e n.198;
  • successivi frazionamenti e accorpamenti con i quali le particelle n. 111, n. 148, n. 196, n. 197, n. 198 hanno dato origine, tra le altre, alla particella n. 434;

CONFERMATA, altresì, la disponibilità dei luoghi sui quali insistono le opere connesse all'impianto termoelettrico (elettrodotto pubblico) in capo alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto - ora e-distribuzione S.p.A. - in Comune di Salgareda - TV - catasto fabbricati - sez. urbana B, foglio 10 (catasto terreni foglio 23) mappale n. 434 e catasto fabbricati - sez. urbana B, foglio 12 (catasto terreni foglio 25) mappale n. 235 sub 1, tramite:

  • atto di costituzione di servitù inamovibile per elettrodotto in cavo interrato e di passaggio per accesso a cabina elettrica, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 13/06/2011 al n. 10983, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Treviso in data 15/06/2011, al Registro generale n. 20928 e Registro particolare n. 13416, come da atto notarile del 14/06/2011 a firma del dott. Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 101977 e Raccolta n. 29495);

DATO ATTO che, in data anteriore alla presentazione della richiesta di variante in argomento, la Società cooperativa agricola interessata, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 453/2010, aveva trasmesso un aggiornamento alla perizia di stima, asseverata dall'ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2963 e giurata presso l'ufficio del Giudice di pace di Chioggia (VE) il 17 gennaio 2024, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, pari a euro 298.318,89;

CONSIDERATO che, in fase di stipula della relativa garanzia fideiussoria, il soggetto contraente (Stalla sociale Quadrifoglio - società agricola cooperativa) ha elevato i costi per spese tecniche (10%) e oneri fiscali (22%), ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 253/2012 e pertanto ha aggiornato la fideiussione per l'importo complessivo di euro 400.343,93;

ATTESTATO che la relativa polizza fideiussoria 96.110607625 del 25 luglio 2014 con le relative appendici n. 1 e n. 2, pari a euro 400.343,93 (euro quattrocentomilatrecentoquarantatre/93, emessa dalla Compagnia di assicurazioni UnipolSai Assicurazioni S.p.A a favore della Regione del Veneto, è risultata idonea alla copertura dei costi delle opere da realizzare con la variante di progetto in argomento;

RITENUTO, pertanto, che i nuovi elaborati progettuali rappresentino soluzione meritevole di approvazione negli aspetti tecnici e amministrativi del progetto originario autorizzato in quanto:

  • la Società cooperativa agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta a seguito del sopralluogo (protocolli regionali n. 645664 del 27 novembre 2025 e n. 691302 del 23 dicembre 2025);
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

DATO ATTO che le altre Amministrazioni e Enti pubblici interessati (Comune di Salgareda, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ARPAV) non hanno comunicato all'Amministrazione procedente - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - motivi ostativi alle modifiche da apportare al progetto autorizzato con DGR n. 1136 del 26 luglio 2011 e ss. mm. ii. (DGR n. 1644 del 9 settembre 2014, DDR n. 205 del 13 novembre 2018, DDR n. 145 del 27 aprile 2023 e DDR n. 230 del 15 luglio 2024);

CONSIDERATO che i termini per la trasmissione di eventuali pareri, osservazioni ovvero dinieghi al contenuto della variante progettuale in oggetto sono scaduti in ultima alla data del 9 gennaio 2026;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

  • 15 maggio 2012, n. 856;
  • 22 giugno 2021, n. 813;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale:

  • 2 maggio 2013, n. 38;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto, altresì, che il piano di approvvigionamento della biomassa inerente l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas, pari a 1.254.050 Normal metri cubi (Nm3) all'anno, assentito alla ditta "Stalla sociale Quadrifoglio società agricola cooperativa" (CUAA 00402190268), con sede legale e operativa in via Callurbana, 57 - Salgareda (TV) con DGR n. 1136 del 26 luglio 2011 è confermato nell'assetto approvato nel corso del 2014, ossia:

  • prodotti di origine biologica, compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali) pari a 1.195 tonnellate all'anno tal quali (11% in peso della biomassa complessiva);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo), pari a 694 t/a t.q., pari al 6% del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo), pari a 8.645 t/a t.q., pari al 83% del totale in peso;

3. di approvare il progetto di variante d'ufficio n. 645664/2025, sulla base di quanto indicato nelle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore della ditta "Stalla sociale Quadrifoglio società agricola cooperativa", consistente nella presa d'atto delle seguenti modifiche al lay out dell'impianto:

  • modifiche interne all'edificio tecnico multifunzionale;
  • modifiche funzionali e costruttive, senza variazioni di volumi, all'area di stoccaggio coperta posta a fianco della vasca di miscelazione;
  • inclusione dell'area di separazione del digestato, preesistente all'autorizzazione unica, in quanto a servizio dell'impianto di biogas,

il cui progetto è allegato alle note protocollo regionale n. 645664 del 27/11/2025 e n. 691302 del 23/12/2025;

4. di confermare in capo alla medesima ditta "Stalla sociale Quadrifoglio - società agricola cooperativa" le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio delle opere e degli impianti, catastalmente individuati nel Comune di Salgareda (TV), catasto fabbricati - sez. urbana B, foglio 10 (catasto terreni foglio 23) mappale n. 434, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 69027 del 11/02/2011, n. 154294 del 30/03/2011, n. 167299 del 06/04/2011, n. 215098 del 04/05/2011, n. 202349 del 09/05/2014, n. 238246 del 03/06/2014, n. 323499 del 02/08/2018, n. 173190 del 29/03/2023, n. 88025 del 20/02/2024, n. 317928 del 01/07/2024;

5. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato "A" approvato al punto 8 del dispositivo della DGR n. 1136 del 26 luglio 2011, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere assentite;

6. di confermare, altresì, in capo alla società "Enel Distribuzione S.p.a.", ora "e-distribuzione SpA" (CUAA 05779711000) con sede legale in Roma, via Ombrone 2, l'esercizio di un tronco di linea elettrica a media tensione 20.000V in doppio cavo sotterraneo (impianto di rete pubblica), connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Agr. Quadrifoglio" e la linea MT sotterranea esistente denominata "Campo di Pietra", uscente dalla cabina primaria AT/MT "Salgareda", su terreni censiti al catasto del Comune Salgareda (TV), - catasto fabbricati - sez. urbana B, foglio 10 (catasto terreni foglio 23) mappale n. 434 e catasto fabbricati - sez. urbana B, foglio 12 (catasto terreni foglio 25) mappale n. 235 sub 1, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 7993 del 10/01/2011 n. 69027 del 11/02/2011, n. 154294 del 30/03/2011 e n. 215098 del 04/05/2011;

7. di prendere atto che, per le motivazioni esposte in premessa, cessa l'efficacia della Deliberazione della Giunta regionale n. 1644 del 9 settembre 2014 e dei Decreti Direttoriali della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 205 del 13 novembre 2018, n. 145 del 27 aprile 2023 e n. 230 del 15 luglio 2024, inerenti i precedenti completamenti della costruzione e la modifica dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas assentito alla Società agricola cooperativa agricola meglio identificata al precedente punto 2.;

8. di prendere atto che la polizza fideiussoria n. 96.110607625 del 25 luglio 2014 e successivi atti di variazione (Appendici n. 1 del 14 gennaio 2019 e n. 2 del 9 gennaio 2024) emessa dalla Compagnia di assicurazioni "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", pari a euro 400.343,93 (quattrocentomilatrecentoquarantatre/93), è idonea per la copertura dei costi, comprensivi di spese tecniche e oneri fiscali, inerenti l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature autorizzati, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

9. di notificare alla ditta "Stalla sociale Quadrifoglio - società agricola cooperativa", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pietro Salvadori

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_575388.PDF

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