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Bur n. 18 del 10 febbraio 2026


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 2 del 14 gennaio 2026

Ditta SIPEG S.r.l. Progetto di variante in ampliamento al piano di coltivazione della cava di detrito, denominata "LA MAROGNA", in Comune di Valdastico (VI). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale la ditta SIPEG S.r.l. è autorizzata a coltivare la cava di detrito denominata “LA MAROGNA” in Comune di Valdastico (VI), secondo un progetto di variante del piano di coltivazione già autorizzato che prevede l’ampliamento dell’area di cava, la ricomposizione e messa in sicurezza complessiva del sito estrattivo.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.G.R. n. 918 del 06/05/2008 la ditta Betonrossi S.p.a. è stata autorizzata a coltivare la cava di detrito denominata “LA MAROGNA” in Comune di Valdastico (VI), stabilendo la conclusione dei lavori di estrazione entro il 31/12/2024 e quelli di sistemazione entro il 31/12/2026;
  • con D.D.R. n. 321 del 12/02/2019 l’autorizzazione è stata intestata alla ditta SIPEG S.r.l.;
  • l’autorizzazione paesaggistica è stata rinnovata con DD.D.R. n. 87 del 08/06/2016 e n. 49 del 24/08/2021 fino al 24/08/2026;
  • con provvedimenti di polizia mineraria n. 1703 del 19/11/2019, n. 1930 del 23/12/2019, n. 729 del 29/06/2020, n. 1623 del 29/12/2020, n. 345 del 14/03/2022 e n. 473 del 15/04/2024 la Provincia di Vicenza ha ordinato, ai sensi dell’art. 674 del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, interventi di messa in sicurezza funzionali a contenere il rischio derivante da situazioni di instabilità delle falde di detrito e delle pareti rocciose a monte della cava nonché l’attivazione di un piano di monitoraggio che include anche un’attività di sorveglianza automatica delle pareti sovrastanti la cava per mezzo di interferometro a scansione automatica;
  • con D.D.R. n. 109 del 17/04/2024 è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in modifica di quello precedentemente a approvato con D.D.R. n. 126 del 8/07/2014;
  • con D.D.R. n. 406 del 08/11/2024 è stata rilasciata la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di estrazione fino al 31/12/2032 e di ricomposizione fino al 31/12/2034, prescrivendo la presentazione di un progetto di coltivazione della cava, da autorizzare nell’ambito della procedura di autorizzazione unica regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, che consideri gli interventi di messa in sicurezza e una nuova conformazione dell’intero cantiere;

VISTA l’istanza dalla ditta SIPEG S.r.l. (C.F. 00787520246) di variante in ampliamento al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di detrito "LA MAROGNA", senza aumento del volume autorizzato, per adeguamento del cantiere estrattivo agli interventi di messa in sicurezza presentata per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita, unitamente alla documentazione progettuale, ai prott. n, 599576, 599587, 599591, 599597, 599601, 599605 in data 26/11/2024;

VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e in particolare l’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTA la L.R. 18/02/2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. 27/05/2024 n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTO il regolamento regionale n. 2 del 09/01/2025 “Regolamento attuativo in materia di VIA”;

PRESO ATTO che l’istanza in oggetto è stata presentata ai sensi della L.R. 4/2016 e che l’avvio del procedimento è stato formalizzato con nota 158049 del 27/03/2025 in vigenza della L.R. n. 12/2024 e del regolamento regionale n. 2/2025;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

  • provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);
  • autorizzazione dell’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018;
  • approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;

PRESO ATTO delle documentazioni integrative presentate dal proponente e acquisite ai prott. n. 82411, 82439 e 82430 in data 17/02/2025, n. 146664 in data 21/03/2025, n. 441690 e n. 441695 del 11/09/2025;

PRESO ATTO del parere n. 273 in data 17/12/2025, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di variante in ampliamento al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava in oggetto, senza aumento del volume autorizzato, in adeguamento agli interventi di messa in sicurezza del cantiere estrattivo di cui all'ordinanza n. 729 del 29/06/2020 della Provincia di Vicenza, con validità temporale pari a 20 (venti) anni a far data dall’efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 21 in data 13/06/2025, subordinatamente al rispetto di specifiche indicazioni e condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave, ai fini:

  • del rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. n. 13/2018, al progetto di coltivazione in variante e ampliamento della cava;
  • dell’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010;
  • dell’autorizzazione idrogeologica (R.D.L. n. 3267/1923) e forestale (L.R. n. 52/1978);
  • al rilascio dell’autorizzazione idraulica (R.D. n. 523/1904) nei confronti delle valli e di occupazione di superficie demaniale;

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (da verificarsi nell’ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. n. 13/2018 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959) indicate nel medesimo parere;

VISTO il decreto n. 108 del 30/12/2025, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla lettera F, fase 8, dell’allegato A al Regolamento regionale n. 2/2025, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA facendo propria la determinazione favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA n. 273 del 17/12/2025 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali dettagliate nel medesimo parere;

PRESO ATTO che il parere favorevole di VIA di cui al citato D.D.R. n. 108 del 30/12/2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, ha efficacia temporale pari a 20 (venti) anni a far data dall’efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e, che decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 17/12/2025 (Allegato B) svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e con la procedura stabilita dal citato regolamento regionale n. 2/2025, che all’unanimità ha espresso parere favorevole con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 273 in data 17/12/2025 del Comitato Tecnico regionale VIA in relazione al:

  • autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. n. 13/2018;
  • approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;
  • autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004;
  • autorizzazione idrogeologica ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923
  • autorizzazione forestale ai sensi della L.R. n. 52/1978;
  • autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di occupazione di sedime demaniale;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato riscontrato che la ditta SIPEG S.r.l. è iscritta nell’elenco (cd. “WHITE LIST”) della Prefettura di Vicenza di “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuato dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013;

CONSIDERATO che la ditta SIPEG S.r.l. possiede capacità tecnico finanziaria ad eseguire l’attività di cava in oggetto e che è stata accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

CONSIDERATO che, in applicazione della citata D.G.R. n. 79/2018, è confermata la ripartizione del contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 560018 in data 30/12/2019, fra i comuni di Valdastico, Pedemonte e Lastebasse, in ragione rispettivamente del 70,0 %, 20% e 10% del materiale estratto;

VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443 – “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;

VISTO il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018 e aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025;

VISTI il D.lgs. 30/05/2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15/03/2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28/12/2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO IL R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;

VISTA la L.R. 13/09/1978 n. 52 – “Legge forestale regionale”;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 – “Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO il D.lgs. 22/01/2004 n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 31/12/2012 n. 54;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento regionale n. 2/2025, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.lgs.152/2006 per l’approvazione del progetto di variante in ampliamento al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di detrito denominata “LA MAROGNA” senza aumento del volume autorizzato, per adeguamento agli interventi di messa in sicurezza del cantiere estrattivo;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di adottare, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ad esito della seduta del 17/12/2025;
     
  3. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 108 del 30/12/2025con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 273 del 17/12/2025, Allegato A al presente provvedimento;
     
  4. di prendere atto della determinazione favorevole della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 17/12/2025 al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto con le prescrizioni minerarie contenute nel parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 273 del 17/12/2025, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);
     
  5. di autorizzare la ditta SIPEG S.r.l. (C.F. 00787520246), con sede a Pedemonte (VI) in via Molino n. 3, a coltivare la cava di detrito, denominata "LA MAROGNA", in Comune di Valdastico (VI) come delimitata con linea blu tratteggiata nell’estratto di planimetria catastale di Tav. 01 (inquadramento geografico e catastale) facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 11 e con le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;
     
  6. di autorizzare con le condizioni e prescrizioni del presente provvedimento la coltivazione della cava di cui al punto 5 in relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923, n. 3267), forestale (L.R. 52/1978), idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di occupazione di sedime demaniale nei confronti delle valli e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004), esistenti sull’area, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 11 della L.R. 13/2018;
     
  7. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
     
  8. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, come indicato al punto 11,;
     
  9. di stabilire che la compatibilità ambientale dell’intervento, rilasciata con il D.D.R. n. 108 del 30/12/2025 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, compresa nel presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, ha efficacia temporale pari a 20 (venti) anni a far data dall’efficacia del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
     
  10. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 20 anni dalla data del presente provvedimento;
     
  11. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, di seguito elencati:

Elaborato

Titolo

Prot.

data

01

Studio Impatto Ambientale

599587

26/11/2024

02

Riassunto non tecnico

599587

26/11/2024

03-REV02

Relazione Tecnica

441690

11/09/2025

04

Relazione Geologica geotecnica e idrogeologica

599601

26/11/2024

05

Valutazione preliminare screening specifico livello

146664

21/03/2025

-

Modulo procedura Vinca livello

146664

21/03/2025

06

Relazione Paesaggistica

599591

26/11/2024

07-REV01

Piano Gestione Rifiuti di Estrazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2008

82411

17/02/2025

08

Previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge quadro 447/95

599591

26/11/2024

09-REV01

Relazione idraulica

441690

11/09/2025

TAV01

inquadramento geografico e catastale

599605

26/11/2024

TAV02

Inquadramento nella pianificazione territoriale

599605

26/11/2024

TAV03

Planimetria dello stato di fatto a Maggio 2024

599605

26/11/2024

TAV04

Planimetria stato progetto di estrazione -Fase l

599605

26/11/2024

TAV05

Planimetria stato progetto di estrazione - Fase Finale

599605

26/11/2024

TAV06

Sezioni stato attuale e progetto di scavo

599605

26/11/2024

TAV07-REV02

Planimetria fasi di avanzamento

441695

11/09/2025

TAV08-REV02

Planimetria ricomposizione ambientale

441695

11/09/2025

TAV09-REV02

Sezioni progetto ricomposizione ambientale

441695

11/09/2025

TAV10

Estratto planimetrico ai sensi della richiesta dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali protocollo no0626156 del 10.12.2024punto 1, 2 e 3

82411

17/02/2025

TAV11

Confronto temporale ai sensi della richiesta dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali protocollo nº0626156 del 10.12.2024 punto 1, 2 e 3

82411

17/02/2025

 

  1. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da detrito per un volume utile di mc 5.470.000 a riserva dalla precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 918 del 06/05/2008;
     
  2. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 5 deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici della Regione del Veneto:
  1. deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 2.116.000,00 (duemilionicentosedicimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola in cui è esplicitato che la garanzia si estende a tutti gli adempimenti e oneri necessari alla ricomposizione a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. nomina del Direttore dei lavori di cui all’art. 18 della L.R. n. 13/2018;
  3. accordo con l’U.O. Servizi Forestali per l’esecuzione del versamento di € 208.330= (duecento ottomila trecento trenta/00) quale misura compensative ai sensi della lettera c), comma 2, art. 15, della L.R. 52/78, per la superficie di mq. 119.050, già disboscati;
  4. provvedimento concessorio da parte dell’U.O. Genio Civile di Vicenza per l’interessamento del terreno demaniale della Valle denominata “Calcara del Laghetto”;
  5. rilievo dello stato di fatto aggiornato alla progressione dei lavori di messa in sicurezza e l’eventuale adeguamento della conformazione morfologica finale del versante che, fermo restando il volume utile di materiale estraibile, confermi il miglioramento delle condizioni di sicurezza di progetto;
  1. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato Tecnico regionale VIA di cui al parere n. 273/2025:

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, il Proponente dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n. 1987/2014 e in particolare:

1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero dei maggiori valori di fondo.

Le verifiche sulle terre per il ripristino ambientale dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento.

Accertamenti da svolgersi ad ogni differente origine del materiale in entrata e conservare la documentazione relativa;

2. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla D.G.R. n. 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale.

Accertamenti da svolgersi ogni 12 (dodici) mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione.

3. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 1987/2014.

Accertamenti da svolgersi ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione.

4. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a D.G.R. n. 761/2010.

Aggiornamenti da svolgersi ogni 30 (trenta) giorni.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Il Proponente dovrà presentare entro 90 (novanta) giorni dall’efficacia del provvedimento autorizzativo, un Piano di monitoraggio delle terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno che tenga conto delle indicazioni riportate nella succitata condizione ambientale.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici – U.O. Servizio geologico e attività estrattive ed ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

2

Macrofase

Corso d'opera

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Il Proponente dovrà effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata per la Fase 1 del progetto.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Valdastico.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Valdastico, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

Entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione con le modifiche da progetto, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

3

Macrofase

Ante operam della Fase 2

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche

Il proponente dovrà produrre una nuova Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) relativa alla fase 2 del progetto, tenuto conto dell’osservazione formulata nel corrente parere relativamente a questa seconda fase di progetto.

Contestualmente alla presentazione della nuova Valutazione Previsionale, dovrà essere presentata anche una proposta di verifica di impatto acustico, da svolgersi secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Tale verifica di impatto acustico sarà quindi volta a dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata per la Fase 2 del progetto, e gli esiti della stessa dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Valdastico

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

La Valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere presentata almeno 3 (tre) mesi prima dell’avvio della Fase 2 del progetto, mentre per la verifica di impatto acustico, si dovrà prevedere che la stessa venga presentata entro 6 (sei) mesi dopo l’avvio della Fase 2 del progetto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

4

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Il Proponente dovrà presentare ad ARPAV, per la sua definizione, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dell’atmosfera, comprensivo delle azioni di mitigazione da mettere in atto in caso di criticità. Il PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate all’interno del paragrafo “Valutazioni” della Relazione istruttoria.

Gli esiti del monitoraggio e le relative azioni mitigative messe in atto dovranno essere inviati alla Regione del Veneto e ad ARPAV per la loro valutazione e ai fini delle successive revisioni del PMA e delle ulteriori azioni correttive da adottare.

Termine per l’avvio della
Verifica di Ottemperanza

120 giorni prima dell’inizio dell’attività come da progetto valutato.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

 

  1. di stabilire che la Ditta per la coltivazione della cava dovrà rispettare le seguenti prescrizioni poste per gli aspetti minerari dal Comitato Tecnico regionale VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 273/2025:
  1. apporre la recinzione al ciglio di scavo con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a 1,5 m, laddove non sia già presente, mantenendo una distanza tra recinzione e ciglio di scavo non inferiore a 5 m e apponendo su tutta la recinzione cartelli ammonitori di pericolo;
  2. accantonare il terreno superficiale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area di cava autorizzata e riutilizzarlo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  3. durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione al fine di ridurre l'impatto percettivo negativo dell'attività di scavo e in particolare, durante i lavori di coltivazione trattare le porzioni sommitali delle pareti finali di scavo, che risultino visibili dall’esterno della cava, con tecniche idonee alla mitigazione degli impatti visivi, anche secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall’autorità di vigilanza nel corso dei lavori;
  4. il terreno vegetale proveniente dall’esterno della cava ad integrazione del terreno superficiale accantonato e del materiale associato di cava per realizzare la ricomposizione morfologica e quantificato in 10.000 mc deve presentare concentrazioni dei primi 18 elementi inferiori ai limiti CSC definiti dalla parte IV del D.lgs. 152/2006, per le specifiche destinazioni dei suoli, ovvero dei più elevati valori di fondo desunti dalla pubblicazione “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto – Definizione dei valori di fondo” pubblicata dalla Regione Veneto – Arpav nel 2019”. Dette verifiche dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento. Il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà inoltre presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative delle fitocenosi da utilizzare per la ricomposizione e simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
  5. per i cumuli di terreno di scotico accantonato ai fini della ricomposizione la ditta dovrà adottare le seguenti prassi:
  1. rapida ricostituzione di una copertura vegetale autoctona (in particolare graminacee e leguminose), mediante interventi di inerbimento con semina o idrosemina;
  2. gestione regolare della vegetazione tramite sfalcio almeno 2 volte l’anno;
  3. rimozione precoce di individui o nuclei di specie alloctone invasive definite ai sensi del Regolamento UE 1143/2014;
  4. individuare un referente per la tematica, che abbia il compito di gestire le azioni da intraprendere;
  1. porre in atto opportuni accorgimenti per limitare la produzione di polveri adottando almeno i seguenti accorgimenti pertinenti:
  1. bagnatura dei piazzali e delle piste di accesso, anche considerando l’uso di sistemi di recupero delle acque meteoriche ai fini di minimizzare il consumo delle risorse idriche, e, nei periodi particolarmente siccitosi e/o ventosi, adottare la telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
  2. limitare la velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  3. prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);
  1. evitare l’imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto mantenendo in attività l’impianto di lavaggio delle gomme dei mezzi di trasporto del materiale durante tutto il periodo di coltivazione della cava;
  2. implementate le seguenti misure di prevenzione:
  1. conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
  2. siano omologati i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e che questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  1. interessare dal disboscamento una superficie complessivamente non superiore a mq. 186.715, come individuata nella cartografia di progetto, costituita da mq. 60.015 oggetto di disboscamento per le operazioni di messa in sicurezza del versante e mq. 126.700 da disboscare per la coltivazione della cava; i disboscamenti dovranno procedere come da cronoprogramma e dovranno essere ripartiti tra i lotti come da progetto;
  2. i lavori di coltivazione non devono danneggiare in alcun modo le aree costituenti la superficie di mq. 35.000, individuata con colore verde nelle tavole progettuali e situata a cavallo dei Lotti di avanzamento nn. 3-4-5 (Tavola 10 – “Estratto planimetrico);
  3. effettuare il rimboschimento compensativo di mq. 188.500 (mq. 126.700 da disboscare + mq. 61.800 già disboscati) secondo le seguenti indicazioni:
  1. il rimboschimento compensativo deve essere eseguito secondo le indicazioni fornite nella Relazione Tecnica, impiegando piantine con pane di terra dell’età di 2-3 anni delle specie indicate e adottando le percentuali indicate; dovrà altresì essere valutata la possibilità di modificare leggermente le suddette percentuali impiegando anche altre specie, in particolare tra gli arbusti, da scegliere tra quelle con maggiore interesse apistico; le piantine dovranno essere adeguatamente protette con protezioni (shelter) biodegradabili contro i danni della fauna selvatica;
  2. in corrispondenza dei versanti, al fine di garantire la sopravvivenza delle piantine, deve essere steso uno spessore di terreno vegetale maggiore rispetto ai 25 cm indicati; a tale riguardo, anche per prevenire l'erosione del suolo e stabilizzare il terreno, in fase di ricomposizione dovranno essere ricavate lungo le linee di livello delle fasce (o tasche), possibilmente in contropendenza, entro cui ricavare uno spessore adeguato di terreno (almeno 50 cm) in cui alloggiare le piante;
  3. in corrispondenza delle aree più pianeggianti, il previsto rimboschimento dovrà essere preceduto dalla stesura di uno strato di almeno 50 cm di terreno vegetale; 
  4. l’impianto dovrà essere effettuato con una densità di 2400 piantine/ha, con un sesto d’impianto il più possibile naturaliforme: in corrispondenza delle aree più pianeggianti le piante dovranno essere messe a dimora in gruppi irregolari, mentre sui versanti dovranno essere messe a dimora il più possibile lungo linee sinusoidali, garantendo un’adeguata alternanza tra specie;
  5. dovranno essere adottate tutte le cure colturali al bisogno (irrigazioni, concimazioni, controllo delle infestanti, risarcimenti) negli anni successivi all’impianto;
  1. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  2. la ricostituzione di zone a bosco va eseguita sotto il controllo della Struttura regionale competente in materia di foreste, soprattutto in funzione della scelta delle essenze arboree da mettere in opera;
  3. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, deve essere prodotta una dichiarazione della Struttura regionale competente in materia di foreste relativa all’attecchimento delle essenze arboree utilizzate per la ricostituzione del bosco ovvero un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;
  1. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 560018 in data 30/12/2019, fra i comuni di Valdastico, Pedemonte e Lastebasse, in ragione rispettivamente del 70 %, 20% e 10% del materiale estratto;
     
  2. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 13 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 918 del 06/05/2008 per l’importo complessivo di € 1.421.022,34 (garanzia n. 9887377 della Credit Agricole Italia S.p.a. in data 10/10/2024 – ordine di costituzione n. 15/2025) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;
     
  3. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 918 del 06/05/2008 nonché le precedenti;
     
  4. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
     
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
     
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Valdastico, Pedemonte e Lastebasse, alla Provincia di Vicenza, all’Arpav, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e Pianificazione Territoriale;
     
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

2_Allegato_A_575385.pdf
2_Allegato_B_575385.pdf

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