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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 2 del 14 gennaio 2026
Ditta SIPEG S.r.l. Progetto di variante in ampliamento al piano di coltivazione della cava di detrito, denominata "LA MAROGNA", in Comune di Valdastico (VI). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.
Trattasi di provvedimento con il quale la ditta SIPEG S.r.l. è autorizzata a coltivare la cava di detrito denominata “LA MAROGNA” in Comune di Valdastico (VI), secondo un progetto di variante del piano di coltivazione già autorizzato che prevede l’ampliamento dell’area di cava, la ricomposizione e messa in sicurezza complessiva del sito estrattivo.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA l’istanza dalla ditta SIPEG S.r.l. (C.F. 00787520246) di variante in ampliamento al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di detrito "LA MAROGNA", senza aumento del volume autorizzato, per adeguamento del cantiere estrattivo agli interventi di messa in sicurezza presentata per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita, unitamente alla documentazione progettuale, ai prott. n, 599576, 599587, 599591, 599597, 599601, 599605 in data 26/11/2024;
VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e in particolare l’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;
VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.
VISTA la L.R. 18/02/2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 27/05/2024 n. 12 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
VISTO il regolamento regionale n. 2 del 09/01/2025 “Regolamento attuativo in materia di VIA”;
PRESO ATTO che l’istanza in oggetto è stata presentata ai sensi della L.R. 4/2016 e che l’avvio del procedimento è stato formalizzato con nota 158049 del 27/03/2025 in vigenza della L.R. n. 12/2024 e del regolamento regionale n. 2/2025;
PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
PRESO ATTO delle documentazioni integrative presentate dal proponente e acquisite ai prott. n. 82411, 82439 e 82430 in data 17/02/2025, n. 146664 in data 21/03/2025, n. 441690 e n. 441695 del 11/09/2025;
PRESO ATTO del parere n. 273 in data 17/12/2025, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di variante in ampliamento al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava in oggetto, senza aumento del volume autorizzato, in adeguamento agli interventi di messa in sicurezza del cantiere estrattivo di cui all'ordinanza n. 729 del 29/06/2020 della Provincia di Vicenza, con validità temporale pari a 20 (venti) anni a far data dall’efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 21 in data 13/06/2025, subordinatamente al rispetto di specifiche indicazioni e condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave, ai fini:
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (da verificarsi nell’ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. n. 13/2018 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959) indicate nel medesimo parere;
VISTO il decreto n. 108 del 30/12/2025, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla lettera F, fase 8, dell’allegato A al Regolamento regionale n. 2/2025, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA facendo propria la determinazione favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA n. 273 del 17/12/2025 subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali dettagliate nel medesimo parere;
PRESO ATTO che il parere favorevole di VIA di cui al citato D.D.R. n. 108 del 30/12/2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, ha efficacia temporale pari a 20 (venti) anni a far data dall’efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e, che decorsa l'efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 17/12/2025 (Allegato B) svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e con la procedura stabilita dal citato regolamento regionale n. 2/2025, che all’unanimità ha espresso parere favorevole con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 273 in data 17/12/2025 del Comitato Tecnico regionale VIA in relazione al:
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);
PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato riscontrato che la ditta SIPEG S.r.l. è iscritta nell’elenco (cd. “WHITE LIST”) della Prefettura di Vicenza di “estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti”, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuato dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013;
CONSIDERATO che la ditta SIPEG S.r.l. possiede capacità tecnico finanziaria ad eseguire l’attività di cava in oggetto e che è stata accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
CONSIDERATO che, in applicazione della citata D.G.R. n. 79/2018, è confermata la ripartizione del contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 560018 in data 30/12/2019, fra i comuni di Valdastico, Pedemonte e Lastebasse, in ragione rispettivamente del 70,0 %, 20% e 10% del materiale estratto;
VISTO il R.D. 29/07/1927 n. 1443 – “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
VISTO il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018 e aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025;
VISTI il D.lgs. 30/05/2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15/03/2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28/12/2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
VISTO IL R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
VISTA la L.R. 13/09/1978 n. 52 – “Legge forestale regionale”;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523 – “Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
VISTO il D.lgs. 22/01/2004 n. 42 – “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 31/12/2012 n. 54;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento regionale n. 2/2025, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.lgs.152/2006 per l’approvazione del progetto di variante in ampliamento al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di detrito denominata “LA MAROGNA” senza aumento del volume autorizzato, per adeguamento agli interventi di messa in sicurezza del cantiere estrattivo;
decreta
Elaborato
Titolo
Prot.
data
01
Studio Impatto Ambientale
599587
26/11/2024
02
Riassunto non tecnico
03-REV02
Relazione Tecnica
441690
11/09/2025
04
Relazione Geologica geotecnica e idrogeologica
599601
05
Valutazione preliminare screening specifico livello
146664
21/03/2025
-
Modulo procedura Vinca livello
06
Relazione Paesaggistica
599591
07-REV01
Piano Gestione Rifiuti di Estrazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2008
82411
17/02/2025
08
Previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge quadro 447/95
09-REV01
Relazione idraulica
TAV01
inquadramento geografico e catastale
599605
TAV02
Inquadramento nella pianificazione territoriale
TAV03
Planimetria dello stato di fatto a Maggio 2024
TAV04
Planimetria stato progetto di estrazione -Fase l
TAV05
Planimetria stato progetto di estrazione - Fase Finale
TAV06
Sezioni stato attuale e progetto di scavo
TAV07-REV02
Planimetria fasi di avanzamento
441695
TAV08-REV02
Planimetria ricomposizione ambientale
TAV09-REV02
Sezioni progetto ricomposizione ambientale
TAV10
Estratto planimetrico ai sensi della richiesta dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali protocollo no0626156 del 10.12.2024punto 1, 2 e 3
TAV11
Confronto temporale ai sensi della richiesta dell'Unità Organizzativa Servizi Forestali protocollo nº0626156 del 10.12.2024 punto 1, 2 e 3
NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Ante operam
Oggetto della condizione
Al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, il Proponente dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n. 1987/2014 e in particolare:
1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero dei maggiori valori di fondo.
Le verifiche sulle terre per il ripristino ambientale dovranno essere integrate con i parametri relativi ai PFAS (in particolare con la ricerca del PFBA) i cui valori, per essere utilizzati in cava, devono essere al di sotto del limite di quantificazione definito da ARPAV e in vigore al momento del conferimento.
Accertamenti da svolgersi ad ogni differente origine del materiale in entrata e conservare la documentazione relativa;
2. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla D.G.R. n. 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale.
Accertamenti da svolgersi ogni 12 (dodici) mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione.
3. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 1987/2014.
Accertamenti da svolgersi ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione.
4. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a D.G.R. n. 761/2010.
Aggiornamenti da svolgersi ogni 30 (trenta) giorni.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Il Proponente dovrà presentare entro 90 (novanta) giorni dall’efficacia del provvedimento autorizzativo, un Piano di monitoraggio delle terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno che tenga conto delle indicazioni riportate nella succitata condizione ambientale.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici – U.O. Servizio geologico e attività estrattive ed ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2
Corso d'opera
Emissioni acustiche
Il Proponente dovrà effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata per la Fase 1 del progetto.
I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Valdastico.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Valdastico, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
Entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione con le modifiche da progetto, il Proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016
3
Ante operam della Fase 2
Il proponente dovrà produrre una nuova Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) relativa alla fase 2 del progetto, tenuto conto dell’osservazione formulata nel corrente parere relativamente a questa seconda fase di progetto.
Contestualmente alla presentazione della nuova Valutazione Previsionale, dovrà essere presentata anche una proposta di verifica di impatto acustico, da svolgersi secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/2008 - BURV n. 92 del 07/11/2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Tale verifica di impatto acustico sarà quindi volta a dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata per la Fase 2 del progetto, e gli esiti della stessa dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Valdastico
La Valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere presentata almeno 3 (tre) mesi prima dell’avvio della Fase 2 del progetto, mentre per la verifica di impatto acustico, si dovrà prevedere che la stessa venga presentata entro 6 (sei) mesi dopo l’avvio della Fase 2 del progetto.
4
Ante Operam
Il Proponente dovrà presentare ad ARPAV, per la sua definizione, il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dell’atmosfera, comprensivo delle azioni di mitigazione da mettere in atto in caso di criticità. Il PMA dovrà tenere conto di tutte le indicazioni riportate all’interno del paragrafo “Valutazioni” della Relazione istruttoria.
Gli esiti del monitoraggio e le relative azioni mitigative messe in atto dovranno essere inviati alla Regione del Veneto e ad ARPAV per la loro valutazione e ai fini delle successive revisioni del PMA e delle ulteriori azioni correttive da adottare.
120 giorni prima dell’inizio dell’attività come da progetto valutato.
Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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