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Bur n. 18 del 10 febbraio 2026


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 19 del 21 gennaio 2026

Revoca dell'accreditamento al sistema regionale dei Servizi al Lavoro in capo all'Ente CREDICI S.R.L. (codice fiscale 15429391004, codice ente 7585, codice accreditamento Servizi al Lavoro L297) e contestuale cancellazione dall'elenco degli operatori accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R. n. 3/2009 art. 25. L.R. n. 3/2009 e D.G.R. n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone la revoca dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro dell'Ente CREDICI S.R.L. (codice fiscale 15429391004, codice ente 7585, codice accreditamento Servizi al Lavoro L297) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi al Lavoro ai sensi della L.R. n. 3/2009 art. 25.

Il Direttore

  • Vista la L.R. n. 3/2009 art. 25 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
  • Visto l’elenco degli Operatori Accreditati ai Servizi per il Lavoro ex L.R. n. 3/2009 art. 25 e D.G.R. n. 2238/2011 e s.m.i.;
  • Vista la L.R. n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;
  • Accertato che, con DDR n. 729 del 06/12/2024, risulta attualmente iscritto nel citato elenco al numero L297 l’Ente CREDICI S.R.L. (codice fiscale 15429391004, codice ente 7585) avente sede legale in Viale Città D'Europa, 679 – 00144 ROMA;
  • Visto il DDR n. 470 del 07/07/2025 trasmesso con nota prot. reg. n. 361785 del 23/07/2025, relativo alla sospensione dell’accreditamento ai Servizi al Lavoro, per un periodo massimo di 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del DDR 470/2025 medesimo, con le conseguenze di cui alla DGR n. 2238/2011 e s.m.i, per omesso invio dell’istanza - tramite SIA - di variazione alla domanda di accreditamento che sanasse l’assenza di almeno un OML subordinato a presidio dell’unica sede accreditata;
  • Vista la nota Prot. Reg. n. 618312 del 12/11/2025 con la quale si comunicava all’ente in oggetto l’avvio del procedimento volto alla revoca dell’accreditamento con gli effetti di cui alla DGR n. 2238/2011 e s.m.i., per omesso invio entro il termine assegnato di 90 giorni dalla data di notifica del succitato DDR n. 470/2025, di integrazioni idonee alla regolarizzazione dei requisiti richiesti per il sistema dell’Accreditamento ai Servizi al Lavoro;
  • Preso atto che non è stata acquisita al protocollo regionale alcuna integrazione e/o memoria difensiva, né è stata presentata alcuna istanza tramite applicativo SIA, da parte di codesto operatore entro il termine perentorio assegnato, relativamente all’avvio del procedimento di revoca di cui al punto precedente;
  • Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la suddetta nota Prot. Reg. 618312 del 12/11/2025, con la revoca dell’accreditamento ai Servizi al Lavoro dell’Ente CREDICI S.R.L. (codice fiscale 15429391004, codice ente 7585, codice accreditamento Servizi al Lavoro L297) con gli effetti previsti dall’art. 7 punti 12-13-14 della D.G.R. n. 2238/2011, come modificato dalla D.G.R. n. 1656/2016;
  • Viste le LL.RR n. 3/2009 e n. 54/2012;
  • Vista la D.G.R. n. 2238/2011 e s.m.i.;
  • Visto il D.D.R. n. 729/2024;

decreta

1. di revocare, ai sensi dell’art 7, comma 7 lettera a, dell’Allegato A alla D.G.R. 2238/2011 come modificata dalla D.G.R. 1656/2016, l’accreditamento ai Servizi al Lavoro dell’Ente CREDICI S.R.L. (codice fiscale 15429391004, codice ente 7585, codice accreditamento Servizi al Lavoro L297);

2. di modificare l’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi al Lavoro, cancellando l’Ente CREDICI S.R.L. (codice fiscale 15429391004, codice ente 7585, codice accreditamento Servizi al Lavoro L297);

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Alessandro Agostinetti

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