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Bur n. 17 del 06 febbraio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT n. 10455 del 26 gennaio 2026

Presa d'atto della richiesta di proroga di mesi trentasei del termine di fine lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano, alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere al medesimo connesse – DGR n. 1776 del 6 luglio 2010 e successiva voltura (DGR n. 84 del 27 gennaio 2015), modifica e integrazione (DGR n. 516 del 14 maggio 2024). Azienda agricola "Gallmann Bioenergy di Francesco Gallmann" - Comune di Chioggia (VE). Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, art. 9.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto della nota acquisita al protocollo regionale n. 444567 del 12 settembre 2025 con la quale l'azienda agricola "Gallmann Bioenergy di Francesco Gallmann" ha comunicato che, ai sensi dell'art. 10 septies lett. a) del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito con Legge n. 51/2022, modificato dall'art. 7 comma 2 del Decreto-Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, intende avvalersi dell'estensione di trentasei (36) mesi del termine di fine lavori, che ora viene fissato nella data del 3 novembre 2030.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrato in vigore il 30 dicembre 2024;

VISTO, altresì:

- l'art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTE, inoltre, le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2204/2008, con la quale sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica;

- n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

- n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica;

- n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;

DATO ATTO che con DGR n. 1776 del 6 luglio 2010 e successiva voltura (DGR n. 84 del 27 gennaio 2015), modificata e integrata con DGR n. 516 del 14 maggio 2024, l'azienda agricola "Gallmann Bioenergy di Francesco Gallmann" (C.U.A.A. (omissis) ), con sede legale e operativa in via Salasco, 20 - Comune di Chioggia (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dell'art. 8 bis del D. Lgs. n. 28/2011, ora art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Chioggia (VE), per la riconversione alla produzione di biometano di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola;

CONSIDERATO che l'Allegato B della DGR n. 516/2024 raccomanda di rispettare "i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001", dandone comunicazione alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Chioggia (VE);

PRESO ATTO che l'azienda agricola "Gallmann Bioenergy di Francesco Gallmann", ha comunicato l'avvio dei lavori di riconversione dell'impianto termoelettrico alla produzione di biometano in data 4 novembre 2024;

VISTO l'art. 10 septies lett. a) del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito con Legge n. 51/2022, modificato dall'art. 7 comma 2 del Decreto-Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede la possibilità di una proroga di trentasei (36) mesi dei termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga "..e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42..";

VISTA la nota acquisita a prot. reg.le n. 444567 del 12 settembre 2025 con cui la medesima Azienda agricola comunica di volersi avvalere della previsione di cui alla norma sopra citata e chiede l'estensione del termine per l'ultimazione dei lavori in relazione all'impianto in oggetto;

VISTA la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 647032 del 28 novembre 2025 con cui viene chiesto al Comune di Chioggia (VE), alla Città metropolitana di Venezia e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, di comunicare l'eventuale sussistenza di nuovi strumenti urbanistici approvati o di piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che risultino contrastanti con i titoli abilitativi oggetto della proroga richiesta;

ACQUISITO il nulla osta da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia in data 12 gennaio 2026, con nota prot. reg.le n. 10916;

PRESO ATTO che contestualmente la Soprintendenza ha integrato le prescrizioni già trasmesse con nota protocollo regionale n. 200532/48.24 del 12 aprile 2010;

PRESO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 1, articolo 17-bis della L. n. 241/1990, il Comune di Chioggia (VE) e la Città metropolitana di Venezia sono rimasti silenti, alla scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 17-bis della L. n. 241/1990, alla richiesta formulata dagli Uffici competenti regionale in data 28 novembre 2025;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale:

- 15 maggio 2012, n. 856;

- 22 giugno 2021, n. 813;

VISTA, altresì, la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale:

- 2 maggio 2013, n. 38;

ATTESA la regolarità dell'istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 10 septies lett. a) del Decreto-Legge n. 21/2022, convertito con L. n. 51/2022, modificato dall'art. 7 comma 2 del Decreto-Legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'azienda agricola "Gallmann Bioenergy di Francesco Gallmann" (C.U.A.A. (omissis) ), con sede legale e operativa in via Salasco, 20 - Comune di Chioggia (VE), titolare dell'autorizzazione unica alla riconversione alla produzione di biometano di un impianto termoelettrico alimentato a biogas, rilasciata ai sensi dell'art. 8-bis del D. Lgs. n. 28/2011 con DGR n. 516 del 14 maggio 2024, intende avvalersi dell'estensione di trentasei (36) mesi del termine di ultimazione dei lavori relativi all'impianto in parola, che ora viene fissato alla data del 3 novembre 2030;

3. di integrare il punto 4 dell'Allegato B alla DGR n. 516/2024 con il quale sono state impartite, al Soggetto intestatario dell'autorizzazione unica, le prescrizioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano in materia di tutela dei beni archeologici, con quanto segue:

a. le operazioni di movimentazione terra dovranno essere condotte con l'assistenza di un professionista archeologo incaricato dalla committenza, con oneri non a carico di questo ufficio [Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, ndr], prescelto tra quelli in possesso dei requisiti previsti della I fascia dell'Elenco Nazionale Archeologi oppure della II fascia del medesimo elenco, purché coordinato da un professionista di I fascia, così come stabilito dalla Legge 22 luglio 2014 n. 110 e dal D.M. n. 244 del 20 maggio 2019;

b. alla fine dell'assistenza archeologica, la Direzione Lavori dovrà inviare la scheda di fine intervento, redatta e firmata dall'archeologo incaricato, compilando il modulo scaricabile dal sito web di questa Soprintendenza [Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, ndr]. Sulla base dei dati inviati con questa comunicazione la Soprintendenza determinerà formalmente la valutazione sull'esito dello scavo e la comunicherà alla direzione lavori e all'archeologo incaricato;

c. entro il termine di due mesi in caso di esito negativo e di sei mesi in caso di esito positivo, la direzione lavori dovrà formalmente inviare la documentazione conclusiva di carattere archeologico, con le modalità previste nelle Indicazioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, consultabili sul sito web di questa Soprintendenza [Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, ndr];

d. l'eventuale ritrovamento in corso d'opera di reperti e/o strutture di interesse storico-archeologico dovrà essere comunicato entro 24 ore a questa Soprintendenza [Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia, ndr]] ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e potrà comportare l'adozione di conseguenti disposizioni di tutela;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'azienda agricola "Gallmann Bioenergy di Francesco Gallmann", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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