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Bur n. 16 del 03 febbraio 2026


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 10219 del 20 gennaio 2026

Definizione della durata dei cicli colturali delle colture arboree da frutto per l'individuazione degli interventi di sostituzione non ammissibili a finanziamento. Indirizzi Procedurali Generali del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027). DGR n. 687/2023 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto, nell'ambito del finanziamento degli impianti arborei frutticoli mediante il CSR 2023-2027 per il Veneto, si provvede alla individuazione della durata del ciclo vitale delle principali colture arboree da frutto, al fine di definire gli investimenti di sostituzione non ammissibili, in applicazione degli Indirizzi Procedurali del CSR 2023-2027.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 113 del 26 luglio 2022 di approvazione della proposta Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSN PAC);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 14 del 10 gennaio 2023 e s.m.i. che approva il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 05 giugno 2023 e s.m.i. di approvazione degli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027;

CONSIDERATO che nella Sezione II, al capitolo 2.3.2 degli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027 per il Veneto sono indicati come non ammissibili al finanziamento gli investimenti di sostituzione;

CONSIDERATO che con DGR n. 1017 del 02/09/2025 di modifica degli Indirizzi procedurali generali del CSR, sono state riviste le condizioni per cui sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti delle colture arboree da frutto effettuati al termine del ciclo vitale naturale della coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di riconversione colturale;

CONSIDERATO che il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà fornire una relazione che evidenzia come l'intervento non si configuri come reimpianto di coltura effettuato oltre il termine del ciclo vitale naturale della coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, recante l'individuazione della durata del ciclo vitale delle principali colture arboree da frutto. Per le colture arboree da frutto minori si farà riferimento alle colture più assimilabili previste dalla tabella di cui all'Allegato A;

3. di stabilire che, per oliveti e castagneti, non viene precisata una durata tecnico-economica media del ciclo vitale in quanto colture dalla notevole attitudine naturale alla rigenerazione naturale tramite l'emissione di polloni;

4. di stabilire che, è da considerarsi reimpianto varietale la messa a dimora di un frutteto a fronte di un estirpo avvenuto nelle due campagne agrarie precedenti alla data di apertura del bando di riferimento;

5. di prevedere che il richiedente, al momento della presentazione della domanda fornisca una relazione che evidenzi come l'intervento non si configura come reimpianto effettuato al termine del ciclo vitale naturale della coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Franco Contarin

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_574841.PDF

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