Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 429 del 17 dicembre 2025
Euro Veneta Srl, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Sona (VR) via Molinara 7. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Euro Veneta Srl l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata in Comune di Sona (VR) via Molinara 7.
Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore Regionale (DDR) dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27/09/2016 (acquisizione del PMC aggiornato), con la quale sono stati rilasciati alla Veneta Recuperi Ambiente S.r.l. il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto e l’AIA relativamente al progetto di modifica sostanziale dell’impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Sona (VR);
VISTO che, con DDR n. 61 del 26/06/2017, è stata volturata a favore della Euro Veneta S.r.l., C.F.02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 Sona (VR) – Verona, l’AIA di cui alla DGR n. 476 del 19/04/2016 a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
VISTI i Decreti n. 93 del 23/10/2017, n. 36 del 22/05/2018, n. 1 del 11/01/2019, n. 318 del 26/03/2020 e n. 882 del 19/10/2020, con i quali è stata modificata, ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DGR n. 476/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI i Decreti n. 97 del 01/12/2017, n. 110 del 06/12/2018, n. 610 del 02/12/2019 e n. 48 del 08/09/2021 di autorizzazione in deroga alla prescrizione 46.f dell’Allegato B alla DGR n. 476/2006 per il conferimento dei rifiuti prodotti dalla miscelazione presso impianti terzi ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1;
DATO ATTO che con nota regionale n. 48598 del 02/02/2022 si è dato riscontro alla comunicazione trasmessa dalla Ditta con nota del 26/10/2021, come integrata dalle successive note del 03/01/2022 e 21/01/2022, e si è confermata la non sostanzialità della modifica richiesta relativamente alla sola gestione emergenziale del CER 180103* (limitatamente ai tamponi rapidi antigenici per la ricerca del Covid eseguiti presso le farmacie e ai DPI utilizzati dal personale esecutore dei tamponi stessi) e del CER 180202* (limitatamente ai DPI provenienti dal settore veterinario riconducibili all’emergenza aviaria), con possibilità di gestione presso l’impianto fino al 31/12/2022;
VISTA l’Ispezione Ambientale Integrata del 2023, acquisita con prot. reg. n. 266193 del 17/05/2023 con la quale Arpav comunica che non sono state rilevate inottemperanze e propone, quale adeguamento dell’AIA, l’introduzione nell’autorizzazione dell’obbligo di chiusura dei portoni quando non vi sono mezzi in movimentazione;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la DGR n. 119/2018 Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti e il verbale dell’incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e prot. ARPAV 107728/2024);
VISTA la comunicazione prot. reg. n. 348213 del 05/08/2022 che ha disposto l’avvio del riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. a) del d.lgs. n.152/2006;
VISTA la richiesta di integrazione documentale presentata da Acque Veronesi s.c. a r.l. e acquisita al prot. reg. n. 3778 del 03/01/2023;
VISTA la richiesta di proroga per l’invio della documentazione di riesame presentata dalla Ditta con nota prot. reg. 36400 data 20/01/2023;
VISTA la concessione della suddetta richiesta di proroga al 01/06/2023, prot. reg. n. 60775 del 01/02/2023;
VISTA la documentazione di riesame della Ditta acquisita ai prot. reg. nn. 327951-327966-327973 del 19/06/2023;
VISTA la richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’art. 29-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del 07/07/2023 prot. reg. n. 367720;
VISTA la nota di invio della documentazione integrativa da parte della Ditta del 07/08/2023 prot. reg. n. 424102;
VISTA la seconda richiesta chiarimenti da parte di Acque Veronesi s.c. a r.l., protocollo n. 442122 del 18/08/2023, con acquisizione della documentazione integrativa da parte della ditta del 26/09/2023 prot. reg. n. 520148;
VISTA la comunicazione prot. reg. n. 510634 del 20/09/2023 di avvio del procedimento con contestuale indizione della Conferenza di Servizi per il riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. a) del d.lgs. n.152/2006;
ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n.0023780/23 di Acque Veronesi s.c. a r.l (prot. reg. n. 543001 del 06/10/2023);
VISTO che con nota prot. reg. n. 253950 del 22/05/2025 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 17 giugno 2025;
VISTO che con prot. reg. n. 326934 del 02/07/2025 è stato trasmesso il verbale della conferenza dei Servizi e contestualmente sono state richieste integrazioni;
VISTO che con note acquisite ai prot. reg. nn. 519488-519588-519974 del 02/10/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
VISTO che con nota prot. reg. n. 548043 del 10/10/2025 è stata Convocata la seconda riunione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 31 ottobre 2025;
ACQUISITO il PMC Rev. 12 del 13/06/2025 così come richiesto durante la Conferenza di Servizi del 31/10/2025;
VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 31/10/2025, che si è espressa favorevolmente al rilascio dell’AIA riesaminata, secondo il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 641957 del 25/11/2025;
CONSIDERATO che, come evidenziato dal verbale della Conferenza di Servizi sopra richiamato, vengono aggiornate le attività IPPC di cui all’All. VIII del d.lgs. n. 152/2006 con lo stralcio del codice 5.3, presente in DGR n. 476/2016, in quanto il punto 2.4 delle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 fa riferimento ai codici 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii) per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico, che, secondo il cap. 3.3 del BREF, è volto a conseguire output specifici (CSS, CDR, biofuel), che non rientrano tra quelli ottenuti presso l’installazione;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 327951 del 19/06/2023;
ACQUISITA la planimetria acque aggiornata, così come discussa in sede di Conferenza di Servizi del 31/10/2025, al protocollo reg. n. 626354 del 17/11/2025;
ACQUISITO il certificato ISO 14001:2025 IT17/0840 valido dal 12/10/2023 al 12/10/2026 emesso dall’Organismo certificatore SGS (prot. reg. n. 519974 del 01/10/2025);
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 626354 del 17/11/2025, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01211268190336 del 10/01/2025 per il rilascio del provvedimento;
VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si adotta la determinazione di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi espressa nella seduta del 31/10/2025 e si rilascia alla Euro Veneta Srl (C.F. e P.IVA 02290420229), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Sona (VR) via Molinara n. 7, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art.29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
3. L’installazione risulta catastalmente censita al Foglio 20 del Comune di Sona (VR), Mappali nn. 414 - 384 - 106 - 411 - 412 - 153 - 373 - 375.
4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame entro 12 anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001:2015; inoltre:
4.1. il termine di cui sopra è ridotto a 10 anni in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione;
4.2. il Gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
5. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
7. Entro 20 giorni dall’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione, Provincia, Comune e ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento e relativi suballegati; tale data non può essere antecedente all’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
8. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui al provvedimento cui alla DGR n. 476/2016 e ss.mm.ii; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l’installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.
9. Le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data indicata nella comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche.
10. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
Allegato A1: Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
Allegato A2: Planimetria della gestione rifiuti;
Allegato A3: Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
Allegato A4: Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.
11. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. reg. n. 510634 del 20/09/2023.
12. Il presente provvedimento è notificato a Euro Veneta Srl e comunicato a Comune di Sona, Provincia di Verona, ARPAV.
13. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
14. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
15. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
16. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
17. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.
Paolo Giandon
Torna indietro