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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 392 del 11 novembre 2025
ECO GREEN S.r.l. Installazione ubicata in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii . Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs. n. 152/2006 consistente in integrazione Codice EER.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 235 del 28/11/2023 di titolarità della ECO GREEN S.r.l per l'installazione sita in Comune di Nogara, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-novies del d.lgs. n. 152/2006, consistente in integrazione del codice EER 10 03 05 "rifiuti di alluminia" per le operazioni R13, R12, R4 e D14, D15.
Il Direttore
VISTO il Decreto AIA n. 235/2023 con cui è stata rilasciata alla ECO GREEN S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e attività connesse;
VISTO il Decreto n. 48 del 01/08/2024 di esclusione della procedura di VIA per la modifica dell’impianto di fusione e recupero alluminio sito in Nogara senza variazione della potenzialità di trattamento dei rifiuti in ingresso;
VISTO il Decreto n. 381 del 20/12/2024 di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29 ter del D.lgs n. 152/2006 per attività di cui ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla parte II del d.lgs n. 152/2006 e attività connesse;
VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 89345 del 20/09/2025 la ECO GREEN S.r.l. ha richiesto chiarimenti in relazione ai punti 3.6 e 3.7 delle prescrizioni modificate con decreto n. 381/2024, rappresentando che mentre al punto 3.7 è definito l’aumento di potenzialità di fusione da 77.000 Mg/anno a 93.720 Mg/anno, non viene invece modificata “corrispondentemente” al punto 3.6. la capacità annuale di rifiuti destinabili all’attività di fusione, che è rimasta pari a 77.000 Mg/anno;
VISTA la nota prot. reg. n. 104018 del 27/02/2025 che conferma, per le motivazioni ivi espresse, che il tetto di rifiuti destinabili a fusione è da intendersi incrementato al valore della potenzialità di fusione pari a 93.720 Mg/anno, in modifica della prescrizione n. 3.6 dell’AIA;
VISTA la comunicazione ai sensi dell’art. 29-novies del d.lgs.152/2006 acquisita al prot. reg. n. 429518 del 04/09/2025 inerente integrazione del codice EER 10 03 05 “rifiuti da allumina” da autorizzare per le seguenti operazioni: R13/D15 stoccaggio, R12/D14 accorpamento, R12/ D13 riduzione volumetrica, R12 eliminazione frazione estranee, R12 selezione misti e R4 fusione;
VISTA la nota prot. reg. n. 541855 del 08/10/2025, che conferma la non sostanzialità della modifica per le motivazioni ivi espresse e contestualmente avvia il procedimento ai sensi dell’art.7 e 8 della L. 241/90 e richiede osservazioni agli Enti;
VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 560328 del 14/10/2025 ARPAV ha valutato che non sussistano elementi tecnici di rilievo nel merito della modifica;
VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 577284 del 17/10/2025 la Provincia di Verona ha condiviso la valutazione di non sostanzialità espressa dagli uffici regionali;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 563568 del 15/10/2025;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 563568 del 15/10/2025, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01240357251562 per il rilascio del provvedimento;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L’Allegato A1 al decreto n. 235/2023 è sostituito dall’ Allegato A1 al presente provvedimento.
3. il punto 3.6 dell’Allegato A al decreto n. 381/2024 è modificato come segue:
3.6. capacità massima annua di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]:
3.6.1. 110.000 Mg/anno di rifiuti metallici [R12/R4]; il quantitativo massimo di 110.000 Mg/anno va gestito tenuto conto dei seguenti limiti parziali: massimo 77.000 Mg/anno nello stato di fatto e massimo 93.720 Mg/anno nello stato di progetto destinati all’attività di fusione; massimo 75.000 Mg/anno destinati alle altre operazioni di recupero;
3.6.2. 8.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline introitate da terzi [D13, D14, R12];
4. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 235 del 28/11/2025 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
5. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 541855 del 08/10/2025.
6. Il presente provvedimento è notificato a ECO GREEN S.r.l. e comunicato a Comune di Nogara, Provincia di Verona, ARPAV.
7. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
8. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
9. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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