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Bur n. 56 del 30 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 210 del 17 aprile 2024

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Diniego istanza concessione di derivazione di acque pubbliche dalla falda sotterranea in Comune di Valeggio sul Mincio (VR) in loc. Le Coste previa ricerca d'acqua da falda sotterranea, per uso irriguo. Richiedente: ECO CORSE SRL Pratica D/12696.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rigetta la domanda di concessione della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.n. 41906 del 03/02/2016; dichiarazione A.G.S. S.p.A. prot.n. 3576 del 13/04/2022; valutazione ex ante della derivazione prot.n. 108489 del 09/03/2022; comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda prot.n. 124288 del 29/04/2022, ai sensi art. 10-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 03/02/2016 prot.n. 41906 per la ricerca e concessione di derivazione d’acqua pubblica da falda sotterranea, presentata dalla ECO CORSE SRL, P.IVA 04338300231, con sede legale in loc. Casa Lodi n. 4 nel Comune di Villafranca di Verona (37069 - VR), tramite un pozzo da realizzare su fg. 18 mappale 802 nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR) in loc. Le Coste, per medi mod. 0,004817 (l/s 0,4817) e massimi mod. 0,0289 (l/s 2,89) e un volume massimo di mc/anno 485,55 ad uso irriguo;

CONSIDERATO che durante l’istruttoria perveniva la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese, prot.n. 2849 del 22/03/2022, con la quale comunica che esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti nel catasto del comune di Sommacampagna: fg. 28 mappali 112-113-114-115 e fg. 18 mappali 346-802;

VISTO che con nota prot.n.194288 del 29/04/2022 il Genio civile Verona ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza come formulata il 03/02/2022 prot.n. 41906 in quanto l’art. 40 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque stabilisce che la concessione ad uso irriguo può essere “assentita solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio” e quindi laddove non è presente il Consorzio di Bonifica;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO che non sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di concessione di derivazione d’acqua pubblica previa ricerca presentata dalla Eco Corse S.r.l. il 03/02/2016 prot.n. 41906;

VISTI gli atti dell’istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la Legge n. 241/1990, la L.R. n. 11/01, l’art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque vigente;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

1. Per quanto di competenza e per le motivazioni sopra esposte di rigettare la domanda della ECO CORSE S.R.L. di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea previa ricerca formulata in data 03/02/2016 prot.n. 41906.

2. Di disporre l’archiviazione dell’istanza prot.n. 41906 del 03/02/2016 ed afferente il fascicolo D/12696.

3. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23.

4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971 e D.Lgs. n. 104/2010), nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell’atto ritenuto illegittimo o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Rimangono ferme, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 T.U. n. 1775/1933, le materie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque (TRAP) e la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) per i provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di acque pubbliche che devono essere impugnati nel termine di 60 giorni dalla data della notifica o della piena conoscenza dello stesso da parte dell’interessato.

Domenico Vinciguerra

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