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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 14 del 15 aprile 2024
Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza immessa pari a 2.462 kW. Ditta proponente: GEA S.r.l. stabilimento alla via Brusà n. 6 in Comune di Sant'Urbano (PD). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato dal biogas ricavato dalla coltivazione della discarica tattica regionale in Comune di Sant’Urbano.
Il Direttore
RICHIAMATO
VISTA
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
- “è assolutamente vietato il tombamento o l’eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione del Consorzio, interne all’area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l’eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume di invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti ;resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare il percorso delle acque meteoriche scolanti delle aree limitrofe non dovranno subire variazioni;
- è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti negli scoli consortili;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche sarà a totale carico del richiedente;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all’oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
- il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all’oggetto.”;
- “La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità agli elaborati tecnici a firma del progettista (omissis) che, ai sensi del punto G.2.9.2 del Codice di Prevenzione Incendi, si è assunto la piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d’incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.
- Contestualmente all’eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell’art.4 del DPR 151/2011, venga allegata la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 22/01/2008 n. 37, relativa alla nuova tubazione interrata di adduzione del gas al nuovo gruppo di cogenerazione.
- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l’obbligo dell’integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio.
- Ove l’attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell’art.6 del DPR 151/2011.”;
Inoltre, con la medesima nota, il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova ha comunicato che: “Ai soli fini antincendio, il presente parere NON equivale all’autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività che resta subordinata all’effettiva presentazione della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività di cui all’art. 4 del DPR n° 151/2011 che dovrà essere presentata a questo Comando con le modalità e la documentazione di corredo di cui al DM 7/08/2012.
Il presente atto è soggetto agli articoli 2 e 21 della Legge n°1034/71 e agli articoli 8 e 9 del D.P.R. n°1199/71.”;
DATO ATTO che l’impianto in progetto, secondo la documentazione progettuale presentata dalla Ditta, non rientra tra le aree e siti non idonei alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a biogas ai sensi dell’allegato alla deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto n. 38 del 2.05.2013;
CONSIDERATO che l’area dove sarà realizzato l’impianto in progetto, ai sensi del vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), definitivamente approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2972 del 14.10.2008, è a destinazione “F – Servizi di interesse comune a maggior rilevanza”. Inoltre, il Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 09.08.2012, riconosce a sua volta l’area come “Discarica regionale R.S.U.”;
VISTA la documentazione attestante la disponibilità dell’area come richiesto dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dal punto 13.1 lett. C dell’allegato al D.M. 10.09.2010;
VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali d’impianto e l’elenco degli elaborati di progetto;
CONSIDERATE le condizioni ambientali indicate nel decreto della Direzione Ambiente n. 378 del 10.04.2020 e le prescrizioni riportate nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020, entrambi compresi nel citato decreto dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 64 del 29.12.2020 con il quale è stato approvato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs n. 152/2006 per il “Progetto di valorizzazione con aumento di volume della discarica “tattica regionale” ubicata presso il Comune di Sant’Urbano (PD)”;
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede del futuro impianto sono individuati dai seguenti codici: ZPS IT3260021 - Bacino Val Grande – Lavacci; ZSC IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; ZSC & ZPS IT3260017 - Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco; ZPS IT3260020 - Le vallette;
DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 2/2024 del 13.03.2024, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;
EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.;
VISTA la relazione istruttoria della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto) agli atti dell’ufficio che, sulla base delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;
VISTI i pareri agli atti di: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;
DATO ATTO che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale non è oggetto del presente provvedimento in quanto già acquisita dalla Ditta.
RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;
RICHIAMATA l’autorizzazione unica approvata con la DGR n. 2400 del 27.11.2012 sulla scorta dell’allegato parere della CTRA n. 3830 del 11.10.2012, con la quale è stata autorizzata la Ditta, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, all’installazione ed esercizio di un impianto alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 834 kWe e potenza termica pari a 2.091 kWt presso il proprio stabilimento;
DATO ATTO che il cogeneratore autorizzato con la citata DGR n. 2400/2012 ed il nuovo cogeneratore oggetto del presente provvedimento risultano entrambi connessi e funzionali alla discarica “tattica regionale” gestita dalla Ditta;
RITENUTO di stabilire con il presente atto le prescrizioni a cui deve attenersi il nuovo cogeneratore soggetto ad autorizzazione e, contestualmente, di allineare le prescrizioni relative al cogeneratore esistente;
CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia e valvole di sovra-sottopressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto sistemi di emergenza;
RICHIAMATA la nota prot. reg. 164646 del 03.04.2024, con la quale si trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi del 01.03.2024 inerente il procedimento in corso di modifica dell’AIA, a seguito di istanza per la modifica dell’impianto di trattamento del percolato;
DATO ATTO che il suddetto verbale richiama il procedimento in atto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., presentata da GEA S.r.l. con prot. n. 146/21 del 07.06.2021 relativa all’installazione di un nuovo impianto per la produzione di energia alimentato a biogas di discarica, e dichiara che questo comporterà l’aggiornamento delle prescrizioni 46 e 47 dell’AIA n. 1092/2020 facendo riferimento ai due cogeneratori presenti;
DATO ATTO pertanto, che l’AIA n.1092/2020 sarà aggiornata con le prescrizioni ambientali relative ai due cogeneratori, in esito al procedimento di modifica in corso;
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la D.G.R. n. 232/2020;
la D.G.R. n. 24/2021;
la D.G.R. n. 473/2022;
decreta
1. È adottata la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Si dà atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce il provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, alla Ditta GEA S.r.l., con sede legale e stabilimento alla via Brusà n. 6 in Sant’Urbano (PD), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile costituita da biogas da discarica con potenza introdotta pari a 2.462 kW e potenza elettrica generata pari a 999 kW.
3. A seguito di procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/1990, si dà atto che l’autorizzazione unica viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti successivamente da parte della Ditta.
4. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità alle proposte progettuali di cui all’Elenco Elaborati riportati nell’Allegato A e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento, fatte salve le indicazioni e prescrizioni del decreto della Direzione Ambiente n. 1092 del 28.12.2020; ogni modifica deve essere assentita ai sensi della normativa vigente.
5. Le prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera relative all’impianto di produzione di energia elettrica esistente autorizzato con DGR n. 2400/2012 e quelle relative al nuovo cogeneratore, segnatamente dall’articolo 13 all’articolo 20 del presente provvedimento, integrano l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n. 1092 del 28.12.2020.
Realizzazione dell’impianto
6. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, devono essere rispettati gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
7. L’INIZIO LAVORI, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, quarto periodo, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovrà avvenire entro i tre anni successivi al rilascio dell’autorizzazione ed il termine degli stessi entro tre anni dalla data di inizio lavori, decorsi detti termini, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti; per un’eventuale proroga dell’inizio e conclusione dei lavori potrà avvenire tramite presentazione di motivata istanza all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.
8. Almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori, la Ditta dovrà darne comunicazione alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Sant’Urbano e alla Provincia di Padova; alla comunicazione di inizio lavori - pena decadenza del titolo abilitativo - dovrà essere allegata una GARANZIA FINANZIARIA per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 66.833,72 Euro indicizzato secondo l’importo previsto al momento della presentazione della garanzia. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla D.G.R.V. n. 253/2012 e s.m.i. L’importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell’indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla D.G.R. n. 253/2012.
9. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
10. La Ditta dovrà comunicare la FINE LAVORI all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Sant’Urbano, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova; alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento, incluse quelle in materia di incidenza ambientale.
11. Entro 90 giorni dalla data di avvio dell’impianto come definito al punto precedente, la Ditta dovrà comunicare la MESSA A REGIME all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Sant’Urbano, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Antincendio
12. Dovranno essere osservate le prescrizioni e indicazioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova di cui alla nota proprio prot. n. 878 del 11.01.2024 registrata al prot. reg. n. 18321 del 12.01.2024 richiamate in premessa al presente provvedimento.
Emissioni in atmosfera
13. Per le emissioni derivanti dal NUOVO COGENERATORE ALIMENTATO A BIOGAS, punto emissione n. 7, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
Punto emissione n. 7 – cogeneratore a biogas
Inquinante
Concentrazione massima (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 5%)
Flusso di massa kg/h
Polveri (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)
10 mg/Nm3
0,0315
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori come HCL (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)
Carbonio organico totale COT (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)
150 mg/Nm3
0,4731
Acido fluoridrico HF (valore medio rilevato su 1 ora di campionamento)
2 mg/Nm3
0,0063
Ossidi di azoto NOx
450 mg/Nm3
1,4193
Monossido di carbonio CO
500 mg/Nm3
1,5770
Ossidi di Zolfo SO2
160 mg/Nm3
/
14. Il funzionamento degli impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni dovrà essere garantito in qualsiasi condizione.
15. L’altezza dei punti di emissione presenti deve essere tale da evitare gli impatti negativi su finestre, pareti o aperture praticabili, prese d’aria, etc. presenti sugli edifici più prossimi.
16. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.
17. Eventuali liquidi di condensa provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini dovranno essere allontanati come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs 152/2006).
18. VALVOLE DI SOTTO-SOVRAPRESSIONE: devono essere azionate per il solo tempo necessario all’arresto in sicurezza degli impianti. La Ditta è tenuta ad annotare in registro cartaceo o informatizzato non modificabile, la causa dell’entrata in funzione delle valvole e la relativa durata.
19. TORCE: dovranno essere munite di un conta-ore di funzionamento e messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
20. Le medesime prescrizioni indicate all’articolo 13 lettere e, f, g, h, nonché dall’articolo 14 all’articolo 19, si applicano al COGENERATORE ESISTENTE A BIOGAS precedentemente autorizzato con la DGR 2400/2012, Punto emissione n.1.
Gestione acque e scarichi
21. Compatibilità idraulica: dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nel parere idraulico del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo proprio prot. n. 197/2024 del 9.01.2024 e registrato al prot. reg. n. 11795 del 10.01.2024, richiamato in premessa al presente provvedimento.
V.INC.A. e opere di mitigazione ambientale
22. Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.
23. Nella realizzazione delle opere a verde dovranno essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale.
24. Le piantumazioni arboree/arbustive previste saranno effettuate con soggetti già sviluppati in termini di fusto e chioma e verranno messi in atto dalla Ditta tutti gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento, provvedendo al ripristino di eventuali fallanze.
25. Dovrà essere documentato il rispetto delle suddette prescrizioni dandone adeguata informazione all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.
Dismissione e ripristino
26. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Sant’Urbano, alla Provincia di Padova e al Dipartimento provinciale ARPAV di competenza.
27. Sono posti a carico dell’esercente dell’impianto l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo.
28. Il ripristino dello stato dei luoghi, dovrà avvenire secondo un piano definitivo da redigere sulla base del Piano di ripristino trasmesso dalla Ditta con proprio prot. n. 76/2024 dell’08.03.2024 e registrato al protocollo regionale con n. 124323 del 11.03.2024.
29. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.
Altre prescrizioni
30. L’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia degli elaborati approvati devono essere conservati presso l’impianto.
31. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
32. I serbatoi di stoccaggio di liquidi di servizio nonché di reagenti dovranno essere realizzati e posizionati in sicurezza su aree idonee in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati; le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eve ntuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
33. Il sistema di illuminazione esterno dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore e in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
34. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell’impianto deve risultare conforme agli art. nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 08/07/2003; ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.
35. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.
36. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata. Secondo quanto indicato dall’art. 296 del D.Lgs n. 81/2008, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell’allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/2001.
37. La Ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile.
Prescrizioni generali
38. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso.
39. La durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento.
40. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del D. Lgs n. 28/2011 e s.m.i. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.
41. Eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
42. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta GEA S.r.l. e ai seguenti soggetti: Comune di Sant’Urbano, Provincia di Padova, ARPAV Dipartimento provinciale di Padova Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Comando Provinciale dei VV F. di Padova, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, Genio Civile di Padova, e-Distribuzione S.p.A., GSE S.p.A. e Ufficio delle Dogane di Padova.
43. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
44. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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