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Bur n. 54 del 23 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 56 del 05 marzo 2024

Ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL Conferimento della concessione mineraria n. 51 di acqua termale, denominata "SALVAGNINI", ubicata in comune di Abano Terme (PD) rilasciata con D.M. 25/05/1953 e rinnovata con DD.G.R. n. 64 del 04/01/1983 e n. 2736 del 21/07/1998. L.R. 40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l’utilizzo di acqua termale, denominata “SALVAGNINI” in Comune di Abano Terme (PD) e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dell’evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023.

Il Direttore

PREMESSO che 

  • con DM 25/05/1953 è stata rilasciata alla ditta Casa per cure termali Salvagnini S.r.l(C.F. 00279340285), la concessione mineraria per l’utilizzo di acqua termale, denominata “SALVAGNINI” in Comune di Abano Terme (PD), su una superficie di ha 3.38.60 all’interno del Bacino Idrominerario dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
  • con DD.G.R. n. 64 del 04/01/1983 e n. 2736 del 21/07/1998 la concessione è stata rinnovata fino al 29/05/2023 e con DDR n. 189 del 19/05/2023 è stata differita fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica per il conferimento della concessione mineraria e comunque non oltre il 31/12/2024;

PRESO ATTO che la concessione “SALVAGNINI” si estende su un’area di ha 3.38.60 (ettari tre, are trentotto centiare sessanta) e che ad oggi le pertinenze sono rappresentate dai pozzi n. 7 e 8 che alimentavano lo stabilimento termale denominato “Hotel Salvagnini Bernerhof”, inattivo dal 2002;

VISTO il D.D.R. n. 266 del 13/07/2023 di indizione di procedure a evidenza pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, di concessioni minerarie di acqua termale in Comune di Abano Terme (PD). in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014, e in particolare per la concessione denominata “SALVAGNINI” per la durata di anni 21 (ventuno);

TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 97 del 25/07/2023, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione per 60 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio del Comune Abano Terme (PD), per l’acquisizione di eventuali domande in concorrenza, come da comunicazione prot. 382327 del 17/07/2023;

VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. dalla ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL (CF 00279340285), acquisita al prot. 514943 del 22/09/2023, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al decreto di indizione di procedure a evidenza pubblica DDR n. 266 del 13/07/2023;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 266/2023 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte della ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL.;

PRESO ATTO che con nota prot. 529762 del 02/10/2023 è stato chiesto al comune di Abano Terme di pubblicare all’Albo Pretorio la domanda presentata dalla ditta per un periodo di 15 gg., per l’acquisizione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e che la domanda con relativa documentazione è stata pubblicata anche sul sito web istituzionale della Direzione Difesa del Suolo e della Costa.

VISTA la comunicazione prot. n. 646600 del 04/12/2023 di avvio del procedimento di conferimento della concessione;

RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che il programma di coltivazione prevede l’emungimento dell’acqua termale per tramite dei pozzi esistenti il nn. 7 e 8 inattivi ma immediatamente riutilizzabili, nell’ambito della concessione, nel rispetto degli aspetti ambientali connessi alla coltivazione ed utilizzo della risorsa garantendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie e la corretta conservazione delle pertinenze;

PRESO ATTO che la Ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL è soggetto titolato secondo le modalità stabilite dal disciplinare e possiede le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche previste.

RILEVATO che gli interventi in programma risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel decreto della Direzione regionale commissioni valutazioni n. 22 del 25/02/2019 di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sulle concessioni in essere, nonché per la futura riassegnazione delle stesse all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), comprensivo delle valutazioni sull’incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che è stata richiesta Prot. n. 97889 del 10/11/2023 per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informativa, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92 comma tre del D.Lgs. 159/ 2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al conferimento della concessione sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;

PRESO ATTO che l’art. 13 della L.R. 40/1989 prevede, come indicato all’art. 11 del disciplinare del bando ad evidenza pubblica approvato con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023, che la concessionaria deve presentare nei termini e modi che verranno indicati dal provvedimento di concessione, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, dal ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l’importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 40/1989 e di Euro 10.000,00 per la messa in sicurezza e sistemazione di ciascuna captazione presente nell’ambito della concessione;

VISTO il D.D.R. n. 388 del 31/10/2023 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;

PRESO ATTO che:

  • la concessione, come risultante dal verbale di delimitazione contenuta nell’atto di rilascio originario di cui al D.M. del 25/05/1953, si estende su una superficie di ha 3.38.60 (ettari tre, are trentotto centiare sessanta) ed è riportata indicativamente nell’allegato A al presente decreto;
  • il canone annuo di superficie di cui all’art. 15 della L.R. n. 40/1989 è calcolato in Euro 1.735,96 (sulla base del canone unitario di Euro 57,86/ha o frazione con un minimo di Euro 1.735,96) e relativi adeguamenti biennali ai sensi del comma 9 del citato art.15;
  • all’interno della concessione sono presenti due opere di captazione (pozzo n. 7 e 8, funzionanti seppur inattivi) il cui valore stimato ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.R. 40/89, come riportato nel bando approvato con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023, è di Euro 5.000,00 per il pozzo n. 7 e 5.000,00 per il pozzo n. 8;
  • il conferimento avviene a favore della ditta precedente concessionaria e pertanto non è tenuta a versare il canone d’uso delle pertinenze;
  • l’importo del deposito cauzionale è determinato in Euro 23.471,92, ai sensi dell’art. 13 lettera m) comma 2 della L.R. n. 40/1989, dalla somma di due annualità del canone di superficie e dai costi per la corretta ricomposizione dell’area, determinati in Euro 10.000,00 per ogni opera di captazione presente nell’ambito della concessione come previsto dal bando approvato con DDR n. 266/2023;

VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante “disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL la concessione mineraria di acqua minerale termale denominata “SALVAGNINI” nel Comune di Abano Terme per 21 anni a partire dal 01/01/2024;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di conferire alla ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL (CF 00279340285), con sede a Abano Terme (PD) in P.zza dei Caduti n. 16, la concessione mineraria per l’utilizzo di acqua termale denominata “SALVAGNINI”, ricadente nel comune di Abano Terme (PD), fino al 31/12/2044;
  3. di prendere atto che, dalla documentazione agli atti, l’area della concessione è pari a ha 3.38.60 (ettari tre, are trentotto centiare sessanta), sulla quale è determinato il canone di cui all’art. 15 della L.R. 40/1989 in continuità con il precedente esercizio, e che i vertici della concessione sono definiti dal verbale di delimitazione della concessione di cui all’originario titolo di conferimento rilasciato con D.M. del 25/05/1953, la cui area è riportata indicativamente nello stralcio planimetrico contenuto nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
  4. di subordinare l’efficacia del presente conferimento alla presentazione alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti dell’importo di Euro 23.471,92 (ventitremilaquattrocentosettantuno/92) oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  5. di stabilire che la mancata presentazione del deposito cauzionale prescritto al precedente punto 4, potrà comportare il ritiro amministrativo del presente provvedimento e la conseguente acquisizione della concessione a patrimonio regionale;
  6. stabilire che la ditta è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
    1. trascrivere, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro tre mesi dalla trasmissione del presente provvedimento, nota di avvenuta sua trascrizione;
    2. corrispondere alla Regione il canone annuo di superficie ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989 per l’importo di Euro 1.735,96 e relativi adeguamenti biennali;
    3. mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie;
    4. installare, in luogo accessibile prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi che includa la registrazione dei tempi di funzionamento e salvaguardarne la funzionalità con le modalità dell’art. 52 della L.R. 40/1989;
    5. sottoscrivere la certificazione di assoggettamento alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, come previsto dall’art. 20 della L.R. 40/1989;
    6. assicurare ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e dell’U.L.S.S. territorialmente competente la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sulle opere di captazione e sulle pertinenze della concessione mineraria, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
    7. attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    8. presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le rilevazioni effettuate nell’anno precedente;
    9. far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute almeno ogni 7 (sette) anni le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque e comunicare i risultati di tali analisi con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 della L.R. 40/1989;
    10. per l’esercizio della concessione rispettare le misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 39/2018), nonché delle prescrizioni del Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) con il quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.IA. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
  7. di stabilire inoltre che qualora la ditta non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui al punto 4;
  8. di stabilire inoltre che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 6 possono comportare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 40/1989;
  9. di stabilire ai sensi del comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 che il presente conferimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta CASA PER CURE TERMALI SALVAGNINI SRL informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
  10. di prescrivere espressamente alla ditta il rispetto inoltre delle seguenti disposizioni:
    1. comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
    2. l’obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia mineraria e in particolare il rispetto delle distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
    3. presentare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, al Comune, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del medesimo art. 18;
    4. l’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l’autorizzazione come previsto dal comma 4 dell’art. 17 della L.R. n. 40/1989;
    5. le opere di captazione della risorsa al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
    6. i pozzi e le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora dette captazioni, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica dovranno essere sottoposte a sigillatura tramite cementazione, che nel caso di pozzi dovrà avvenire dal basso verso l’alto, con spesa a carico del concessionario;
    7. lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque;
  11. di stabilire altresì, che il conferimento di cui al presente provvedimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  12. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Abano, al Ministero della Salute, all’U.L.S.S. n. 6 “Euganea”, alla Direzione regionale Gestione del Patrimonio;
  13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

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