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Bur n. 171 del 29 dicembre 2023


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 394 del 20 dicembre 2023

Modello regionale di SCIA, da presentare tramite SUAP, alla Regione ed al Comune, per l'apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo. L.R. n. 11/2013, art. 38 ed art.49. DGR n. 1997/2018. DGR n.571/2021.DGR n. 768/2019. DGR n. 1172/2020. D.M. Turismo n.1432/2021. Revoca del Decreto della Direzione Turismo n. 284/2020.

Note per la trasparenza

Si approva l'aggiornamento del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività da presentare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, alla Regione ed al Comune, per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo e contestualmente si revoca il Decreto della Direzione Turismo n. 284 del 19 novembre 2020.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;

- il comma 4 dell’art.37 della L.R.n.11/2013 richiede per l’apertura di un’agenzia di viaggio anche un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede principale o secondaria;

- l’art. 38 della L.R. n.11/2013 prevede un modello regionale per la presentazione alla Giunta regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatorio per chiunque intenda aprire la sede principale di una agenzia di viaggio nel Veneto;

- la DGR n. 768 del 4.6.2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18.6.2019, ha approvato, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenute le agenzie di viaggio; sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;

- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;

- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA e di comunicazioni alla Regione, obbligatorie per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;

- la Direzione Turismo, con Decreto n. 284 del 19 novembre 2020, in attuazione dell’articolo 38 della L.R n. 11/2013 e della DGR n. 768/2019, ha approvato il nuovo modello regionale di SCIA da presentare tramite Suap alla Regione per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio;

- tra i requisiti necessari per aprire un’agenzia di viaggio, risulta, ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 37 della L.R. n.11/2013, la presenza di un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

- l’articolo 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha modificato l’articolo 78 della L.R. n. 33/2002, trasferendo tutte le funzioni in materia di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia dalle Province alla Regione;

- la DGR n. 1172 dell’11 agosto 2020, pubblicata nel BUR n. 134 dell’1.9.2020, ha approvato, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 33 del 2002 e dell’articolo 37, comma 4, lettera b) della L.R. n. 11/2013, le nuove modalità e la documentazione necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti per diventare direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo - ai sensi dell’articolo 29 e dell’Allegato IV, Lista II, n. 3 del D. Lgs n. 206/2007, - nel caso in cui l’interessato dimostri l’esercizio effettivo dell’attività in una agenzia di viaggio in uno Stato membro dell’Unione europea, per un determinato periodo, che varia dai tre ai sei anni, a seconda della posizione di lavoro autonomo o subordinato ricoperta e della partecipazione o meno alle relative attività di formazione professionale;

CONSIDERATO CHE

- a seguito della DGR n.403 del 7/4/2023 l’interessato può presentare istanza alla Direzione regionale Turismo di abilitazione a Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del Decreto del Ministero del Turismo n.1432 del 5/8/2021; 

- conseguentemente nel modello di SCIA di agenzia di viaggio, il direttore tecnico deve poter dichiarare di essere riconosciuto presso una Pubblica Amministrazione per i requisiti previsti dal D.M. Turismo n.1432/2021;

- l’art.1 della L.R 6/9/2023 n.22 ha modificato l’articolo 37 della L.R.n.11/2013, consentendo la modalità di esercizio dell’attività solo on line alle agenzie di viaggio con sede legale nel Veneto, esonerandole dal requisito del locale aperto al pubblico con destinazione d’uso direzionale o commerciale, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dal citato articolo 37;

- a seguito della citata modifica, introdotta dalla L.R.n.22/2023, per consentire l’agenzia di viaggio operante esclusivamente in modalità on line, sembra conforme al principio di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D.L. 24/1/2012, n.1, che anche l’agenzia di viaggio dotata di sede fisica, con un locale aperto al pubblico, possa essere gestita dal titolare in più modalità;

- conseguentemente il titolare dell’agenzia di viaggio con sede fisica deve poter dichiarare nella SCIA di operare in modalità tradizionale, mediante la presenza continuativa del titolare/addetto nella sede operativa nei tempi di apertura dichiarati nella SCIA, oppure in modalità alternativa, mediante la disponibilità del titolare/addetto a ricevere i clienti nella sede citata, entro i limiti dei citati tempi di apertura, previo appuntamento concordato telefonicamente al numero da indicare in modo leggibile ed esporre all’esterno dell’ingresso della sede; 

RITENUTO NECESSARIO

- per i motivi sopra esposti, a seguito delle modifiche normative citate, aggiornare il citato modello regionale di SCIA per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo, da presentare tramite SUAP, alla Regione, per l’accertamento dei requisiti dichiarati ai sensi dell’art.38 della L.R.n.11/2013 ed al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art.49 della L.R.n.11/2013; 

CONSIDERATO CHE

- il contenuto del modello regionale della citata SCIA deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D. Lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall’art. 47 del D. Lgs. n. 79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio;

- la citata SCIA, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal titolare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla Regione e sempre tramite lo stesso SUAP comunicata al Comune competente per territorio, per l’esercizio della funzione di vigilanza sulla suddetta agenzia, ai sensi del comma 6 dell’art.49 della L.R. n. 11/2013;

- la citata SCIA è aggiornata, ai sensi della DGR n. 1172/2020, relativamente alle modalità di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia di viaggio, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 11/2013;

DATO ATTO CHE 

- la DGR n.1997 del 21 dicembre 2018, modificando la citata DGR n.830/2018, ha disposto che le funzioni amministrative e le procedure di adozione degli atti in materia di agenzie di viaggio, precedentemente esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, siano esercitate dal 1^ aprile 2019 dalle Unità organizzative regionali Veneto orientale e Veneto occidentale;

- con DGR n. 571 del 4 maggio 2021 è stata istituita la nuova Unità Organizzativa “Presidi turistici territoriali” che cura la gestione territoriale delle competenze turistiche in materia di strutture ricettive, locazioni turistiche, agenzie viaggi e professioni turistiche;

- la nuova U.O. Presidi turistici territoriali sostituisce le precedenti Unità organizzative Veneto orientale e Veneto occidentale della Direzione regionale Turismo ed è competente per l’accertamento dei requisiti dichiarati nella SCIA oggetto del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 571/2021 e dell’art.4 della L.n.241/1990;

- la perdita dei requisiti di esercizio dell’agenzia di viaggio, previsti dagli art. 37 e 38 della L.R. n. 11/2013 e dalla DGR n.768/2019, accertata con Decreto del Direttore della citata Unità, costituisce condizione risolutiva della citata SCIA;

RITENUTO OPPORTUNO 

- revocare il proprio Decreto n. 284/2020 perché non risulta più conforme a quanto richiesto dai titolari di agenzie viaggio per i motivi citati;

- disporre che l’efficacia della revoca del citato Decreto n. 284/2020 decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

- confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle SCIA di agenzie di viaggio presentate alla Regione ed al Comune, in conformità al modello allegato al Decreto n. 284/2020 revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

- applicare in via transitoria, per il principio di tutela dell’affidamento, la procedura di accertamento dei requisiti di direttore tecnico su richiesta secondo il modello regionale di cui al citato Decreto della Direzione Turismo n.284/2020, limitatamente alle procedure in corso alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il nuovo modello regionale di SCIA in oggetto;

- disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di SCIA debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede l’agenzia;

- inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; il D.Lgs.n.59/2010, il D.Lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; il D.L.n.1/2012; il DPRn.160/2010; la L.R.n.33/2002; la L.R. n.54/2012; la L.R.n.11/2013; la DGR n.1997/2018; la DGR n.768/2019; la DGR n.1172/2020;la DGR n.571/2021; il Decreto della Direzione Turismo n. 284/2020;

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto della Direzione Turismo n. 284 del 19 novembre 2020;
     
  2. di disporre che l’efficacia della revoca del citato Decreto n. 284/2020 decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
     
  3. di confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle SCIA di agenzia di viaggio presentate alla Regione ed al Comune, in conformità al modello allegato al Decreto n. 284/2020 revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
     
  4. di applicare in via transitoria, per il principio di tutela dell’affidamento, la procedura di accertamento dei requisiti di direttore tecnico, su richiesta dell’interessato, secondo il modello regionale di cui al Decreto revocato n.284/2020, limitatamente alle procedure in corso alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
     
  5. di approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il nuovo modello regionale di SCIA per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo;
     
  6. di disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di SCIA debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede l’agenzia;
     
  7. di inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;
     
  8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
     
  9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  10. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

394_Allegato_A_DDR_394_20-12-2023_519380.pdf

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