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Bur n. 159 del 07 dicembre 2023


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' ENERGETICA n. 77 del 14 novembre 2023

Modifica agli artt. 6 comma 4 e 7 comma 2 del "Bando per il sostegno agli investimenti nelle Infrastrutture di ricerca" approvato con DGR n. 1237 del 10 ottobre 2023 nell'ambito del PR Veneto FESR 2021-2027, Azione 1.1.2 "Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono modificati gli artt. 6 “Spese ammesse” comma 4 e 7 “Spese non ammesse” comma 2, dell’Allegato A “Bando per il sostegno agli investimenti nelle Infrastrutture di ricerca” alla DGR n. 1237 del 10 ottobre 2023, ridefinendo l’ammissibilità del costo relativo all’IVA ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023.

Il Direttore

PREMESSO con Decisione C(2022) 8415 final del 15/11/2022 della Commissione europea è stato approvato il Programma Regionale - parte FESR della Regione del Veneto relativo al periodo 2021-2027 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13 dicembre 2022;

che nel quadro dell’attuazione del PR Veneto FESR 2021 – 2027 la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1237 del 10 ottobre 2023 ha approvato il bando attuativo dell’Azione 1.1.2 "Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese".

CONSIDERATO che l’articolo 6 del citato bando, rubricato “Spese ammissibili”, al comma 4, prevede che “Il costo relativo all’IVA, ai sensi dell’art. 64 par. 1. lett. c) del Regolamento (UE) 2021/1060, è ammissibile per le operazioni con costo totale inferiore ai 5.000.000 Euro (IVA inclusa); per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000.000 Euro (IVA inclusa), il costo dell’IVA è ammissibile nel caso in cui non sia recuperabile.”

DATO ATTO che il Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha modificato il Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 sulle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in particolare all’articolo 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, comma 1, viene inserito il seguente passaggio “(…) L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.”

RILEVATA la necessità di modificare le disposizioni dell’articolo 6 “Spese ammissibili” e dell’articolo 7 “Spese non ammissibili”, del Bando per conformarlo con il novellato articolo 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili” del Regolamento (UE) 651/2014;

DATO ATTO che tali modifiche hanno effetto per i soli soggetti beneficiari, per cui il sostegno rientri nel quadro del regolamento 651/2014, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) dell’Allegato A alla DGR 1237/2023 per i quali l’IVA è da considerarsi un costo non ammissibile;

DATO ATTO che la DGR n. 1237 del 10 ottobre 2023 al punto n. 7 del dispositivo dispone di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, necessario:

  • modificare l’articolo 6 “Spese ammissibili” eliminando il comma 4;
  • inserire all’articolo 7 “Spese non ammissibili”, comma 2, la lettera “u) l’IVA non è considerata costo ammissibile per i soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) dell’Allegato A al Bando in relazione ai quali il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.”;

SENTITA la Direzione Programmazione Unitaria, che si è espressa favorevolmente rispetto alla modifica dell’articolo 6, comma 4 e dell’articolo 7 comma 2 del bando in oggetto;

VISTI la Decisione (CE) C(2022) 8415 final della Commissione europea “Approvazione PR Veneto FESR 2021-2027”, obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” della Regione del Veneto”;

il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta;

il Regolamento (UE) n. 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e il Regolamento n. 2023/1315;

la Delibera della Giunta regionale n. 1573 del 13/12/2022;

la Delibera della Giunta regionale n. 1237 del 10/10/2023;

il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica n. 1 del 13 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Organizzazione della Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica, istituita con DGR. n. 789 del 5 luglio 2022. Assegnazione ai Direttori di Unità Organizzativa delle deleghe alla sottoscrizione di atti e provvedimenti che comportano registrazioni contabili. Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 18.”;

la nota prot. n. 0611212 del 13 novembre 2023 della Direzione Programmazione Unitaria;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di modificare il bando, Allegato A alla DGR n. 1237 del 10 ottobre 2023, come di seguito indicato:
    • all’articolo 6 “Spese ammissibili” viene eliminato il comma 4;
    • all’articolo 7 “Spese non ammissibili”, comma 2, viene aggiunta una lettera: “u) l’IVA non è considerata costo ammissibile per i soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) dell’Allegato A al Bando in relazione ai quali il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.”;
  3. di stabilire che rimane invariato quanto altro stabilito dalla DGR n. 1237 del 10 ottobre 2023 e dai relativi allegati;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

Rita Steffanutto



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