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Bur n. 128 del 29 settembre 2023


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 286 del 25 settembre 2023

Modello regionale di SCIA di agenzia di viaggio e turismo operante solo in modalità on line. L.R. n. 11/2013 e s.m.i, art. 37 e 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019. DGR n. 1172/2020, DGR n.571/2021; DGR n.403/2023.

Note per la trasparenza

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n.22/2023 di modifica della L.R.n.11/2013, si approva il modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività dell’agenzia di viaggio e turismo operante solo in modalità on line, da presentare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, alla Regione ed al Comune del Veneto nel cui territorio ha sede legale l’agenzia.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;

- l’articolo 37 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall’articolo 1 della L.R. n. 22 del 6/9/2023, pubblicata nel BUR n.120 del 8/9/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo, prevede al comma 4, lettera c) : “un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede principale o secondaria qualora l’agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line”;

-  l’articolo 38 della suddetta L.R. n. 11/2013, nel testo attualmente vigente, prevede, ai commi 1 e 2, l’obbligo per il titolare dell’agenzia di viaggio di presentare alla Giunta regionale rispettivamente una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché la comunicazione di ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di SCIA;

- l’articolo 38 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall’articolo 2 della L.R. n. 22/2023, prevede al comma 5 quanto segue: “Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, il titolare della stessa è   tenuto all’obbligo di pubblicare quanto previsto dai commi 1 e 2 sul proprio sito”;

- l’articolo 49 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall’articolo 3 della L.R. n.22/2023, prevede alla lettera h) del comma 3, una sanzione pecuniaria da euro 1.000 ad euro 2.000 per : “il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’ articolo 38 o nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità  on line che non pubblichi quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 38 sul proprio sito.”

- l’articolo 49 della suddetta L.R. n. 11/2013, modificato dall’articolo 3 della L.R. n.22/2023, prevede il comma 6 bis “Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l’agenzia ha sede legale”;

- la DGR n. 768 del 4.6.2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18.6.2019, ha approvato, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenute le agenzie di viaggio; sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;

- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;

- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA e di comunicazioni alla Regione, obbligatorie per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;

- con DGR n.571 del 4 maggio 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità
Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.” è stata istituita la nuova U.O. Presidi turistici territoriali, che cura la gestione territoriale delle competenze turistiche in materia di strutture ricettive, locazione turistiche, agenzie viaggi, professioni turistiche;

- la nuova U.O. Presidi turistici territoriali, sostituisce le precedenti Unità organizzative Veneto orientale e Veneto occidentale della Direzione regionale Turismo

- tra i requisiti necessari per aprire un’agenzia di viaggio, risulta, ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 37 della L.R. n.11/2013, la presenza di un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

- la DGR n. 1172 dell’11 agosto 2020, pubblicata nel BUR n. 134 dell’1.9.2020, ha approvato, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 33 del 2002 e dell’articolo 37, comma 4, lettera b) della L.R. n. 11/2013, le nuove modalità e la documentazione necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti per diventare direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo - ai sensi dell’articolo 29 e dell’Allegato IV, Lista II, n. 3 del D. Lgs n. 206/2007, - nel caso in cui l’interessato dimostri l’esercizio effettivo dell’attività in una agenzia di viaggio in uno Stato membro dell’Unione europea, per un determinato periodo, che varia dai tre ai sei anni, a seconda della posizione di lavoro autonomo o subordinato ricoperta e della partecipazione o meno alle relative attività di formazione professionale;

- la DGR n.403 del 7 aprile 2023, pubblicata nel BUR n.51 del 11 aprile 2023, ha recepito i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi dell’art.2 del D.M. Turismo n.1432 del 5 agosto 2021, per il rilascio della relativa abilitazione da parte della Regione;  

CONSIDERATO CHE

- l’agenzia di viaggio, operante solo in modalità on line, propone e vende ai clienti pacchetti turistici ed eventuali altri servizi turistici, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, svolgendo le trattative precontrattuali nonché agevolando e concludendo i relativi contratti, sempre ed esclusivamente in modalità on line, senza quindi che la suddetta attività si svolga in un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico;

- l’agenzia citata utilizza un sito web con l’indirizzo internet dichiarato nel modello di SCIA, ove, al fine di consentire la vigilanza del Comune, competente ai sensi del comma 6 bis dell’art. 49 della L.R. n.11/2013, nella prima schermata del sito web, sono pubblicati i seguenti dati relativi all’agenzia: la denominazione, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indicazione del Comune nel cui territorio essa ha la sede legale nonchè la copia della SCIA presentata;

- il suddetto sito web consente ai clienti di acquistare pacchetti turistici ed eventuali altri servizi turistici nel periodo di apertura dell’agenzia, inteso come periodo di accessibilità del sito web ai clienti, che può avere una durata annuale o stagionale di almeno sei mesi consecutivi;

- l’agenzia citata deve avere un direttore tecnico abilitato in esclusiva, ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 37 della L.R. n.11/2013;                  

- l’agenzia citata deve aver stipulato ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 11/2013 la polizza assicurativa con i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, rilasciata da primaria compagnia assicuratrice, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

-  l’agenzia citata si impegna a inviare annualmente via PEC a turismo@pec.regione.veneto.it l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio annuale di assicurazione, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 11/2013, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento del suddetto premio, come risulta indicata nel contratto di assicurazione di cui al precedente punto;

 - l’agenzia citata deve aver stipulato ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 79/2011 (c.d. Fondo di Garanzia) la polizza assicurativa o la garanzia consortile o la garanzia bancaria, per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e di impegnarsi, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 11/2013, a inviare annualmente via PEC a: turismo@pec.regione.veneto.it, in alternativa tra loro:

a) l’attestazione dell’assicuratore dell’avvenuto pagamento del premio annuale di assicurazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento del suddetto premio, come risulta indicata nel contratto di assicurazione;

b) l’attestazione dell’Istituto di Credito dell’avvenuto pagamento della commissione annuale di garanzia bancaria, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento della suddetta commissione, come risulta indicata nel contratto di garanzia bancaria;

c) l’attestazione del Garante collettivo dell’avvenuto pagamento della quota annuale di adesione al fondo consortile o ad altra forma di garanzia collettiva, entro i trenta giorni successivi alla scadenza per il pagamento della suddetta quota, come risulta indicata nel contratto di garanzia collettiva;

RITENUTO CHE

- il contenuto del modello regionale della citata SCIA deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D. Lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall’art. 47 del D. Lgs. n. 79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza  o fallimento dell’agenzia di viaggio;

- la citata SCIA, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal titolare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) alla Regione e sempre tramite lo stesso SUAP comunicata al Comune del Veneto nel cui territorio ha sede legale l’agenzia di viaggio operante solo in modalità on line, per l’esercizio della funzione di vigilanza sulla suddetta agenzia, ai sensi del comma 6 bis dell’art.49 della L.R. n. 11/2013;

DATO ATTO CHE 

- ai sensi della DGR n. 1997/2018, la citata SCIA è oggetto degli accertamenti, atti e comunicazioni tramite SUAP, ai sensi degli articoli 18 bis e 19 della L.n.241/1990 e dell’art.2 del DPR n.160/2010:

- la perdita dei requisiti di esercizio dell’agenzia di viaggio, previsti dagli art. 37 e 38 della L.R. n. 11/2013 e dalla DGR n.768/2019, accertata con Decreto del Direttore della citata U.O. Presidi turistici territoriali, costituisce condizione risolutiva della citata SCIA;

RITENUTO NECESSARIO

- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il nuovo modello regionale di SCIA in oggetto;

- disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di SCIA debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it  sia al Comune del Veneto nel cui territorio ha sede legale l’agenzia;

- inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;         

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; il D.Lgs.n.59/2010, il D.Lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; il DPRn.160/2010; la L.R.n.33/2002; la L.R. n.54/2012; la L.R.n.11/2013 come modificata dalla L.R.n.22/2023; la DGR n.1997/2018; la DGR n.768/2019; la DGR n.1172/2020; la DGR n.571/2021; la DGR n.403/2023;

decreta

  1. di approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il nuovo modello regionale di SCIA per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio e turismo operante solo in modalità on line;
     
  2. di disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio operante solo in modalità on line trasmetta il citato modello regionale di SCIA debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it  sia al Comune del Veneto nel cui territorio ha sede legale l’agenzia;
     
  3. di inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;
     
  4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
     
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

286_Allegato_A_DDR_286_25-09-2023_512900.pdf

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