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Bur n. 115 del 25 agosto 2023


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 163 del 22 agosto 2023

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2023, destinate alla produzione di vino frizzante, spumante, spumante di qualità e spumante di qualità del tipo aromatico della DOC "Prosecco".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta pervenuta dal Consorzio di Tutela della DOC “Prosecco” per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino spumante e vino frizzante.

Il Direttore

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA l’istanza prot. n. 434477 del 14 agosto 2023 del Consorzio Tutela DOC Prosecco, da cui risulta che le particolari condizioni climatiche verificatesi tra fine luglio ed inizio agosto, potrebbero influenzare negativamente le dinamiche di maturazione delle uve in relazione agli eventi grandinigeni che hanno causato danni all’apparato fogliare e alle temperature registrate che hanno rallentato l’attività vegetativa, condizioni, che in combinazione, possono impedire il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui al disciplinare di produzione della DOC Prosecco;

VISTA quindi la richiesta formulata con la nota sopra richiamata di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare, raccolte nella vendemmia 2023 e destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dal disciplinare della DOC Prosecco;

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire che per la campagna vendemmiale 2023/2024, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della denominazione “Prosecco”, destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico di cui al disciplinare di produzione, è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dallo stesso disciplinare, purché la destinazione di queste uve atte, sia espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla società Valoritalia srl e al Consorzio di Tutela della DOC Prosecco;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo

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