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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 51 del 17 marzo 2023
Aggiornamento elenco varietà di viti idonee alla coltivazione di cui all'All. A) alla DGR n. 2257/2003.
Con il presente provvedimento, viene aggiornato l’elenco delle varietà di uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’All. A alla DGR n. 2257/2003, inserendovi le varietà denominate “Merlese”, “Gnoca”, “Benedina”, “Mattarella” ed estendendo l’area idonea alla coltivazione per le varietà “Refosco dal peduncolo rosso” e “Spigamonti”.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;
VISTO il regolamento (CE) n. 273 della Commissione, dell’11/12/2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 33 della Commissione del 17/10/2018, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTA la legge n. 238 del 12/12/2016, relativa alla disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO l’accordo del 25/07/2002, tra Mipaaf, Regioni e Province autonome in materia di classificazione di varietà di viti;
VISTA la DGR n. 2257/2003 ed in particolare:
b) varietà in osservazione,
VISTO il decreto n. 73 del 25 settembre 2014 del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari (ora Direzione agroalimentare) con cui viene istituita nell’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, la sezione “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 8, comma 6, del D.lgs n.61/2010” ora, a seguito di aggiornamento normativo, nominata “Varietà di viti da incrocio interspecifico soggette alle restrizioni di cui all’art. 33, comma 6, della Legge n. 238/2016”;
VISTA la nota del 16 febbraio 2023, prot. regionale n. 90620 con la quale Confcooperative Veneto chiede per la varietà “Spigamonti n.” l’estensione della zona di coltivazione con l’inserimento tra le varietà idonee alla coltivazione per la provincia di Vicenza;
VISTA la nota del CRA-Ve del 24 febbraio 2023, prot. n. 107859 sempre inerente l’estensione della coltivazione della citata varietà “Spigamonti n.” per la provincia di Vicenza;
VISTA la nota del 20 febbraio 2023, prot. regionale n. 97965 con la quale Avisp - Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario prospetta e propone l’inserimento della varietà di uva da vino “Benedina n.” e “Mattarella b.” tra quelle idonee alla coltivazione per la provincia di Rovigo;
VISTA la nota del 10 marzo 2023, prot. regionale n. 134737 con la quale Confcooperative chiede l’inserimento tra quelle in osservazione, delle varietà per uva da vino “Gnoca n.”, “Merlese n.” e “Refosco dal peduncolo rosso n.” secondo la seguente territorialità:
Provincia Vicenza Gnoca e Merlese
Provincia Verona Merlese e Refosco dal peduncolo rosso
ESAMINATA la documentazione allegata alle succitate richieste ed in particolare le osservazioni agronomiche, produttive, qualitative, sanitarie ed organolettiche svolte per le varietà oggetto di richiesta;
CONSIDERATO che tutti i citati vitigni sono inseriti nel Catalogo nazionale delle varietà di vite per uva da vino;
CONSIDERATO inoltre che l’ampliamento delle varietà di vite è finalizzato ad una estensione dell’offerta produttiva tutelando in qualche caso vecchi vitigni tradizionalmente coltivati ed in alternativa ad un continuo trend di polarizzazione verso poche varietà di interesse regionale ed è dettato anche da necessità enologiche che si rendono indispensabili con le modificazioni climatiche in atto negli ultimi anni;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’All. A) alla DGR n. 2257/2003
3. di stabilire che l’elenco aggiornato di cui al punto 2. è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/estirpazione-reimpianto;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV), all’AVEPA, al CREA-VE nonché agli Organismi di controllo interessati;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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