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Bur n. 97 del 20 luglio 2021


Materia: Enti locali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 216 del 22 giugno 2021

Associazione Giovanni Conz, con sede legale in Sedico (BL). Istanza di approvazione di modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. Diniego di approvazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene negata l’approvazione delle modifiche statutarie di cui all’atto a rogito del dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL), rep. n. 46388 del 15 febbraio 2021.

Il Direttore

 Premesso che:

  • con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1765 del 28 agosto 1995 veniva attribuita la personalità giuridica di diritto privato all’ Associazione Asilo Infantile “G. Conz”, con sede legale in Sedico (BL), costituita con atto in data 18 gennaio 1993, rep. n. 41.150, dott. Pasquale Osnato, notaio in Belluno e approvato il relativo statuto di cui all’atto a rogito del medesimo notaio del 31 marzo 1995, rep. n. 53977; 
  • con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 80 del 24 maggio 2006 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate in data 15 dicembre 2005 dall’Assemblea straordinaria dell’ Associazione che viene denominata “Associazione Giovanni Conz”, con sede legale in Sedico (BL), come da atto a rogito del dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL), rep. n. 12980 stessa data;
  •  successivamente, in data 15 febbraio 2021 l’Assemblea dell’Associazione che viene denominata “Associazione Giovanni Conz Associazione di Promozione Sociale”, in breve “Associazione G. Conz A.P.S.”, con sede legale in Sedico (BL), così come risultante dall’atto a rogito del dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL), rep. n. 46388 stessa data, approvava talune modifiche statutarie ai sensi del D.L.vo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.; 
  • con documentata istanza del 12 marzo 2021, pervenuta alla scrivente Direzione il 13 marzo 2021, il legale rappresentante dell’Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea dell’Associazione in data 15 febbraio 2021;
  •  con nota del 24 marzo 2021, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all’Associazione l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
  • con successiva nota dell’11 maggio 2021, essendo emerso nel corso dell’istruttoria che l’Associazione veniva qualificata come Associazione di promozione sociale senza che ciò avesse trovato corrispondenza nell’iscrizione dell’Ente nel Registro regionale delle organizzazioni di promozione sociale, la scrivente Direzione comunicava all’Ente la sospensione dei termini procedimentali, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di acquisire la trasmissione di una comunicazione, a firma del Legale rappresentante dell’Ente, relativa all’avvenuta iscrizione dell’Ente nel suddetto Registro oppure, in alternativa, la copia autentica di un atto pubblico registrato adeguatamente modificato;
  •  con successiva nota del 14 giugno 2021, non avendo l’Associazione fornito il richiesto riscontro alla nota dell’ 11 maggio 2021, veniva comunicato all’Ente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza dando ulteriori 10 giorni dal ricevimento dalla nota regionale, per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
  •  con nota del 18 giugno 2021, pervenuta nella stessa data, il legale rappresentante dell’Ente formulava talune considerazioni peraltro non ritenute idonee a consentire il superamento delle eccezioni formulate dalla scrivente Direzione con le note del dell’11 maggio 2021 e del 14 giugno 2021, posto che alla qualificazione dell’Ente nell’atto notarile del 15 febbraio 2021 come Associazione di promozione sociale non corrisponde l’avvenuta iscrizione dello stesso nel relativo registro e che presso il competente Ufficio della Direzione regionale per i Servizi Sociali, allo stato, pendono accertamenti istruttori volti a verificare il possesso dei requisiti necessari per qualificare l’Ente in esame quale A.P.S.;

Considerato che:

  • per quanto esposto in premessa non può essere accolta l’istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui all’atto a rogito del dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL), del 15 febbraio 2021, rep. n. 46388; 

Tutto ciò premesso e considerato:

  • VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1765 del 28 agosto 1995; 
  • VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 80 del 24 maggio 2006; 
  • VISTO l’atto a rogito del dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL), del 15 febbraio 2021, rep. n. 46388; 
  • VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell’Ente del 12 marzo 2021, pervenuta alla scrivente Direzione il 13 marzo 2021, prot. reg. n. 118388 del 15 marzo 2021; 
  • VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 134638 del 24 marzo 2021;
  • VISTA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 216728 dell’ 11 maggio 2021;
  • VISTA la successiva nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 268875 del 14 giugno 2021;
  • VISTA la nota del legale rappresentante dell’Ente del 18 giugno 2021, pervenuta alla scrivente Direzione nella stessa data, prot. reg. n. 278529 del 21 giugno 2021;
  • VISTE le disposizioni del Codice Civile;
  • VISTI gli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
  • VISTA la Legge 241 del 1990 e s.m.i.;
  • VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
  • VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;

RITENUTO che, per le motivazioni espresse in premessa, l’istanza di approvazione delle modifiche statutarie di cui all’atto a rogito del dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL), del 15 febbraio 2021, rep. n. 46388, non può essere accolta;

decreta

  1. di non accogliere per le motivazioni espresse in premessa, l’istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 15 febbraio 2021 dall' “Associazione Giovanni Conz”, con sede legale in Sedico (BL), codice fiscale n. 80002730259, di cui all’atto a rogito del dott. Michele Palumbo, notaio in Sedico (BL), rep. n. 46388 stessa data;
  2. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  3.  di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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