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Bur n. 97 del 20 luglio 2021


Materia: Enti locali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 190 del 07 giugno 2021

Modifiche e integrazioni all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013 avente ad oggetto: "Articolo 2, comma 3 bis, della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. "Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine". Definizione dei criteri e individuazione della modalità procedimentali concernenti la fusione tra più Regole".

Note per la trasparenza

Con il presente decreto vengono apportate alcune modifiche e integrazioni all’Allegato A della D.G.R. n. 1305 del 23 luglio 2013, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella deliberazione stessa, con la quale sono stati definiti i criteri e individuate le modalità procedimentali concernenti la fusione tra più Regole.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • con deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013 sono stati definiti i criteri e individuate le modalità procedimentali concernenti la fusione tra più Regole, impartendo delle linee guida in materia;
  • con la sopra richiamata D.G.R., di conseguenza, è stato approvato un allegato (Allegato A) disciplinante il procedimento amministrativo diretto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola sorta dalla fusione delle Regole originarie;
  • il punto 3) del dispositivo della predetta deliberazione autorizza il Direttore dell’attuale Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali a provvedere con propri successivi decreti all’eventuale modifica/integrazione e aggiornamento dell’allegato in questione, nei limiti dei principi e delle linee guida contenute nella deliberazione stessa;
  • si rende ora necessario intervenire sotto alcuni profili, modificando quanto disposto dall’Allegato A della D.G.R. relativamente alle modalità procedimentali concernenti la fusione tra più Regole;
  • in primo luogo, venendo incontro alle esigenze espressamente manifestate da alcune Regole, formalizzate con istanza della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva - Coordinamento della Proprietà Collettiva del Veneto pervenuta in data 5 marzo 2021, viene stabilito che le Regole interessate possano deliberare la fusione nelle rispettive Assemblee, riunite in sede straordinaria, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
  • in secondo luogo, viene stabilito che il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, derivante dalla fusione delle Regole originarie, verrà concluso, per allinearlo alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, relativa al riconoscimento, alle modifiche statutarie e all’estinzione delle Persone Giuridiche di diritto privato, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali; detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Nel corso del procedimento amministrativo in questione la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali chiederà un apposito parere ai Comuni territorialmente interessati, da far pervenire nei 30 giorni successivi alla richiesta, restando comunque impregiudicato il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento stesso;
  • il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche e contestuale cancellazione dal Registro stesso delle Regole originarie che hanno dato corso alla fusione, è dettagliato nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

TUTTO CIO’ PREMESSO:

  • VISTA la L.R. 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i.;
  • VISTO il Codice Civile;
  • VISTI il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e l’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  • VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
  • VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
  • VISTA la D.G.R. n. 1305 del 23 luglio 2013;
  • VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
  • VISTA l’istanza della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva - Coordinamento della Proprietà Collettiva del Veneto pervenuta in data 5 marzo 2021 (prot. reg. n. 105374 dell’8 marzo 2021);
  • VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
  • VISTO l’allegato al presente decreto (Allegato A);

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
  2. di approvare, ai sensi del punto 3) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 23 luglio 2013, nei limiti dei principi e delle linee guida in essa contenute, nuove modalità procedimentali per la fusione tra più Regole, di cui all’art. 2, comma 3 bis, della Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i., modificando e integrando l’Allegato A della predetta D.G.R.;
  3. di approvare l’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, disciplinante il procedimento amministrativo diretto al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola sorta dalla fusione delle Regole originarie (Allegato A);
  4. di stabilire che il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola deve concludersi nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  8. di disporre l’inserimento nel sito internet della Regione del Veneto del presente decreto e della modulistica correlata.

Enrico Specchio

(seguono allegati)

190_Allegato_DDR_190_07-06-2021_452319.pdf

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