Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 80 del 18 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 531 del 10 giugno 2021

CONSORZIO LASTRA S.C.R.L. Progetto di coltivazione della cava di calcare per l'industria denominata "Lastra". Comune di localizzazione: Alpago (BL). Comuni interessati: Ponte nelle Alpi (BL), Susegana (TV), Spresiano (TV). Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018). Adozione del provvedimento di V.I.A. non favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente atto costituisce il provvedimento di VIA non favorevole e diniego della domanda di Procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l'apertura di una nuova cava di calcare per l'industria, in località Sella Fadalto, in Comune di Alpago (BL). Principali riferimenti: istanza acquisita agli atti con n. 522643 del 09.12.2020; parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n.148 del 12.05.2021; verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26.05.2021.

Il Direttore

VISTA la Direttiva del 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva del 16/04/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA  la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO  che relativamente alla valutazione di incidenza:

- il c. 3 dell’art.10 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

- la DGR n. 1400/2017 disciplina le “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014”.

VISTA  la domanda acquisita il 09.12.2020 con n. 522643, n. 522926, n. 522983, n. 523024 e con n. 523187 e successivamente perfezionata con note acquisite in data 16.12. 2020 con n. 534595 e in data 28.12.2020 con n. 550574 - con la quale la Società CONSORZIO LASTRA S.C.R.L. ha richiesto ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale per l’acquisizione del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi indicati nell’elenco autorizzazioni pubblicato nel sito web della U.O. VIA;

DATO ATTO  che l’intervento rientra nelle seguenti tipologie progettuali della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006: Allegato IV, punto 8, lettera i) cave e torbiere;

VISTO  che il progetto è stato assoggettato alla procedura di VIA con Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente n. 662 del 04.12.2019;

VISTO  che alla domanda è stato allegato l’elenco nel quale il proponente ha provveduto ad indicare i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, nonché l’avviso al pubblico di cui all’art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii;

VISTO  che alla domanda sono stati allegati, altresì, gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica del medesimo e la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO  che il proponente, con nota del 16.03.2021 n. 120487, ha trasmesso la dichiarazione di avvenuta presentazione al pubblico, tenutasi il 12.03.2021 in modalità videoconferenza secondo le modalità concordate con il Comune di localizzazione e con le Province interessate;

CONSIDERATO che il progetto è stato presentato nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.03.2021;

CONSIDERATO  che la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza documentale, prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata avviata con la nota della Direzione Ambiente prot. n. 552493 del 29.12.2020, in riscontro alla quale nei termini previsti dal comma 3 dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., risultano pervenute le comunicazioni formulate dalle seguenti amministrazioni:

  • Comune di Susegana, nota acquisita con n. 7673 in data 11.01.2021;
  • U.O. Forestale, nota acquisita con n. 20909 in data 18.01.2021;

CONSIDERATO  che con nota n. n. 65598 del 11.02.2021, gli uffici della U.O. V.I.A. ha inviato alla società proponente le richieste di completamento della documentazione avanzate dagli enti, in risposta alla quale la società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, con note acquisite in data 12.03.2021 n. 116541;

CONSIDERATO che conclusa la fase di verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, in data 18.03.2021, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato pubblicato l’avviso al pubblico sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto ed è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90, l’avvio del procedimento con nota n. 125931 del 18.03.2021;

CONSIDERATO  che entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, sono state trasmesse le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

  • Comune di Alpago, nota acquisita con n. 105291 del 05.03.2021;
  • Bim Gestione Servizi Pubblici SpA, nota acquisita con n. prot. 170658 del 14.04.2021;

CONSIDERATO  che oltre il termine dei trenta giorni di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, sono state trasmesse le osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

  • Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, nota acquisita con n. prot. 207584 del 05.05.2021;
  • Provincia di Belluno, parere acquisito con nota n. 216409 del 11.05.2021;

CONSIDERATO  che la documentazione allegata all’istanza e la documentazione integrativa, è stata pubblicata sul sito http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 71/20;

CONSIDERATO  che il progetto è stato discusso nella seduta del 12.05.2021 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e che, in tale sede, il Comitato, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal gruppo incaricato e per le motivazioni analiticamente riportate nel parere n. 148 del 12.05.2021, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA per il progetto in parola;

VISTA la relazione tecnica n. 22/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, le cui conclusioni sono “Considerato che le aree interessate dal sedime della cava risultano definite nella Tavola della copertura del suolo e descritte nella relazione come “Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione”, “Orno-ostrieto tipico”, “Formazione antropogena di conifere” e “Bosco di latifoglie” e che l’area di progetto della cava rientra in un corridoio ecologico interposto tra il sito della rete Natura 2000 IT32400024 “Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle” ed il sito IT323077 “Foresta del Cansiglio”. Riscontrato che l’analisi effettuata nella Relazione a supporto non ha considerato l’eventualità che specie individuate per i due siti si possano riscontrare all’interno dell’area d’analisi generata dagli impatti della cava. In considerazione del fatto che la documentazione presentata non dà chiara evidenza dell’assenza di possibili impatti in termini di disturbo delle specie d’interesse conservazionistico che si possono riscontrare in tali ambiti, l’istruttoria effettuata dal Dott. Mauro Miolo, propone un esito non favorevole alla Dichiarazione di non necessità di valutazione d’incidenza presentata, in quanto, in relazione alla tutela delle specie incluse nelle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non è certa l’assenza di incidenze significative negative, da intendersi come cambiamenti sfavorevoli del grado di conservazione degli habitat e delle specie all’interno dell’area di analisi rispetto alla situazione in assenza dell’attuazione del progetto. Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, l’analisi delle incidenze verso i siti della Rete Natura 2000 deve essere effettuata attraverso la procedura di selezione preliminare (screening) per la Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell’Allegato A della D.G.R.V. n. 1400/2017.”

VISTO il parere n. 148 del 12.05.2021, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA per il progetto in esame;

CONSIDERATO che le determinazioni, espresse il 12.05.2021 dal Comitato Tecnico Regionale VIA in merito all’intervento in argomento, sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente – U.O. VIA, con nota prot. n. 226496 del 17.05.2021, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni;

CONSIDERATO  che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui all’art. 10bis della L. 241/90 in quanto non ha presentato le proprie osservazioni in risposta alla nota n. 226496 del 17.05.2021;

CONSIDERATO  che la procedura di V.I.A. è ricompresa nella Procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e D.G.R. n. 568/2018);

RICHIAMATO l’art. 10 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, in caso di parere negativo del Comitato Tecnico Regionale VIA, il progetto non può essere realizzato;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, in caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato VIA, il provvedimento di diniego della domanda viene adottato da parte dal Direttore della struttura competente in materia di VIA;

CONSIDERATO  che il verbale del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12.05.2021 è stato approvato nella seduta del 26.05.2021;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 148 del 12.05.2021, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA non favorevole per il progetto denominatoProgetto di coltivazione della cava di calcare per l’industria denominata “Lastra” in Comune di Alpago (BL), proposto dalla società CONSORZIO LASTRA S.C.R.L.;

3. di adottare il provvedimento non favorevole di VIA e conseguentemente, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, dare atto del diniego della domanda acquisita in data 09.12.2020 con n. 522643, relativa al progetto denominato Progetto di coltivazione della cava di calcare per l’industria denominata “Lastra” in Comune di Alpago (BL), proposto dalla società CONSORZIO LASTRA S.C.R.L con sede legale in Via Lastra n. 95 - 32016 Alpago (BL), C.F. e P. IVA 01229060254, per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nel parere n. 148 del 12.05.2021, Allegato A al presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società CONSORZIO LASTRA S.C.R.L con sede legale in Via Lastra n. 95 - 32016 Alpago (BL), C.F. e P. IVA 01229060254 PEC: consorziolastra@legalmail.it nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, alla Provincia di Treviso, al Comune di Alpago (BL), al Comune di Ponte nelle Alpi (BL), al Comune di Spresiano (TV), alla Direzione Generale dell’ARPAV, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, alla Direzione Difesa del Suolo, alla U.O. Geologia, alla U.O. Genio Civile di Belluno, alla U.O. Forestale, alla Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a., a Enel produzione S.p.A. e a Anas S.p.A.;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

531_Allegato_DDR_531_10-06-2021_450736.pdf

Torna indietro