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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 521 del 07 giugno 2021
AVICOLA BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Progetto per la realizzazione di due capannoni avicoli. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice per la realizzazione di due capannoni avicoli in comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice, acquisita agli atti con prot. n. 441257 del 16/10/2020; - parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 3/2/2021 le cui determinazioni sono state approvate seduta stante; - comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvenuta con nota prot. n. 135915 del 25/3/20121; - osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente ed acquisite con prot. n. 157799 del 7/4/2021; - conferma del parere favorevole all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/5/2021 le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 16/10/2020 dalla società Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice (P.IVA 03831040237), con sede legale in via Malavicina n. 1231, Valeggio sul Mincio (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 441257 del 16/10/2020;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 1 lettera c) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n 451424 del 23/10/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/11/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
VISTA la relazione tecnica n. 2/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 2/2/2021 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Agroambiente, dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ATTESO che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 3/2/2021:
“Quadro di riferimento progettuale e programmatico
Dall'analisi della relazione tecnica, del quadro programmatico, del quadro progettuale e delle relative tavole grafiche si apprende che il progetto riguarda un allevamento di polli da carne, categoria broiler pesante, con ciclo di allevamento di circa due mesi intervallati da 7-14 giorni di vuoto sanitario, per un totale di 5 cicli all’anno.
I pulcini vengono immessi in allevamento col peso di pochi grammi, ad una densità di 22 capi/mq, ed al raggiungimento di 1,59 kg di peso viene fatto uno sfoltimento di 8 capi/mq, per raggiungere la densità di 14 capi/mq, i quali verranno portati fino al peso di 2,9 Kg. Considerato che l’allevamento sarà composto da due capannoni, rispettivamente di 1.572,45 mq e 1.528,71 mq di superficie netta di stabulazione, (per un totale di 3.101,16 mq), sarà possibile allevare per ogni ciclo un numero di animali pari a 68.226, come riportato nella tabella allegata al quadro progettuale. In base a tale capacità di allevamento la produzione di pollina è stimata in 602 mc/anno e, fatte le dovute proporzioni, la produzione di azoto sarà pari a circa 12.600 Kg/anno.
Non è prevista la realizzazione della concimaia, in quanto l’azienda dichiara di conferire le deiezioni prodotte interamente ad una ditta esterna (Italpollina), e pertanto l’allevamento sarà sprovvisto di terreni aziendali su cui effettuare eventuali accumuli/spandimenti.
Sulla base delle caratteristiche sopra esposte il gruppo istruttorio ha analizzato gli impatti potenziali in considerazione degli effetti cumulativi in termini di carico zootecnico allevato, con gli altri allevamenti presenti sul territorio comunale. Ne è emerso che la realtà di Valeggio sul Mincio risulta già caratterizzata da un’elevata capacità di allevamento e, conseguentemente, di produzione di azoto. Infatti dall’analisi dei dati presenti nella banca dati CREV (anagrafe zootecnica 2019) ed in base alle risultanze dell’applicativo nitrati A58web della Regione Veneto, risulta la seguente situazione:
Specie allevata
n. capi allevabili (capacità potenziale) in base alle strutture di allevamento presenti nel territorio comunale di Valeggio sul Mincio (dati CREV 2019)
EQUINI
254
CAPRINI
194
OVINI
83
BROILER
1.947.564
OVAIOLE IN DEPOSIZIONE
76.500
OVAIOLE POLLASTRA
163.680
TACCHINI DA CARNE
86.940
BOVINI DA CARNE
2.440
BOVINI DA LATTE
5.514
SUINI DA RIPRODUZIONE
23.459
SUINI DA INGRASSO
9.214
Dall’analisi dei dati sopra esposti emerge che la capacità zootecnica, soprattutto per quanto riguarda il comparto avicolo, e in modo specifico l’allevamento dei polli da carne, è già elevata. Questo infatti si apprende dalla tabella sopra riportata, che restituisce le capienze delle strutture attive adibite ad allevamento presenti all’interno del territorio comunale, e quindi la capacità potenziale degli animali complessivamente allevabili.
Inoltre, da una valutazione dei dati presenti nell’applicativo nitrati A58web, risulta che gli allevamenti attivi all’interno del territorio comunale che presentano la comunicazione nitrati, producono complessivamente circa 800.000 Kg di azoto all’anno, produzione che, se rapportata alla superficie agricola utilizzabile (SAU) comunale restituisce un indice di carico ad ettaro ben al disopra del limite di 170 Kg/ha previsto dalla direttiva 91/676 Cee (direttiva nitrati), per il comune, che è designato in zona vulnerabile ai nitrati.
Un altro aspetto critico rinvenibile nel progetto è il carattere industriale intensivo dell’allevamento, ovvero l’assenza di terreni atti allo spandimento degli effluenti. Tale tipologia di stabilimento, sebbene prevista dalla normativa, impone una riflessione in merito alla tracciabilità dell’effluente prodotto.
In base alla normativa ambientale, infatti, gli effluenti zootecnici possono avere le seguenti destinazioni:
Qualunque sia la destinazione, è essenziale avere una tracciabilità completa dell’effluente, alfine di poterne successivamente valutare gli effetti sull’ambiente.
Nel caso dell’utilizzazione agronomica la tracciabilità è assicurata dalle procedure previste dai Programmi d’azione nitrati, attraverso le quali viene registrato l’intero percorso “dall’animale al campo”. Anche lo smaltimento come rifiuto (lettera c) permette la tracciabilità, attraverso il “formulario di identificazione rifiuti”. I maggiori problemi, in tema di tracciabilità, si hanno nel caso dell’ipotesi di cui al punto b), in quanto, in questa circostanza, l’effluente ceduto ad un soggetto terzo come sottoprodotto, esce dal campo di applicazione della normativa sui nitrati ed entra in quello della normativa sui sottoprodotti (ad es. DM 264/2016).
Tale situazione, se analizzata nel contesto della Direttiva Nitrati, che prevede un costante monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, interrompe la tracciabilità delle informazioni sugli effluenti identificati come sottoprodotto e ceduti a terzi. Tale procedura non è compresa tra quelle riconosciute dal DM 25/02/2016, né dal Programma d’azione nitrati per il Veneto, e può concorrere a determinare un aggravamento di carico azotato distribuito e non tracciato in un territorio (quello Veneto e, in senso più esteso, quello nazionale) già gravato da una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.
Per entrambe le situazioni sopra descritte, ovvero l’elevata pressione zootecnica insistente sul territorio comunale ed il rischio della non completa tracciabilità degli effluenti prodotti, si ritiene necessaria un’ulteriore e più approfondita valutazione degli impatti ambientali, attraverso il rinvio alla procedura VIA:
Si suggerisce inoltre l’opportunità di inserire una concimaia coperta nel futuro progetto da presentare in VIA.
quadro di riferimento ambientale
Emissioni in atmosfera
A seguito dell’analisi della relazione “4.1 Relazione emissioni in atmosfera” del 08/10/2020, si ritiene che lo studio non sia stato svolto in modo tale da fornire tutti gli elementi per escludere un impatto significativo sulla componente ambientale in questione, come evidente dai punti che seguono.
Nel seguito, sono riportati in dettaglio gli aspetti critici emersi dalla analisi del documento “4.1 Relazione emissioni in atmosfera” del 08/10/2020”.
Alla luce dei risultati riportati, non si può escludere che non si verifichi il superamento del 5% del limite in corrispondenza dei recettori posti in corrispondenza di aziende agricole (R7 ed R8)
RIFERIMENTI
[1] Linea guida regionale impatto odorigeno: https://rdv.app.box.com/s/b8thu5n3k94e00uvn3rfstf4f0gzmvym
[2] Linea Guida ANPA del 2001 “Linee Guida V.I.A. Parte Generale, ANPA Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 18 giugno 2001”
[3] criteri di accettabilità indicati dalla linea guida regionale impatto odorigeno:
Misure di mitigazione e compensazioni
Si indica di evitare l'utilizzo del Biancospino tra le specie arbustive, in quanto portatore di fuoco batterico e quindi pericoloso per eventuali frutticole circostanti. In sostituzione, visto che vengono descritti problemi per l’utilizzo del nocciolo, si potrà piantumare il ligustrello, il pallon di maggio e la lantana.
Si fa poi notare che con l’utilizzo di piante autoctone, che comunque è del tutto corretto, per alcune specie come carpino ed acero campestre lo sviluppo è molto lento, per cui se si mettono a dimora semenzali di 1 o 2 anni, ci vorranno anni dalla messa a dimora per raggiungere dimensioni significative e quindi una certa efficacia.
Si consiglia quindi di l'utilizzo di piante con pane di terra in vaso, tipo "airpot", da 10-12 litri, quindi più sviluppate, mentre è da evitare l’utilizzo di piante zollate perché rimangono con un accrescimento bloccato per molti anni.”
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che l’intervento produce impatti ambientali significativi negativi.
CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 135915 del 25/3/20121, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio favorevole all’assoggettamento del progetto in questione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC, acquisite con prot. n. 157799 del 7/4/2021;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 214715 del 10/5/2021, l’U.O. Agroambiente ha inviato le osservazioni per gli aspetti di propria competenza in merito alle controdeduzioni dell’azienda alla comunicazione art. 10/bis.
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 12/5/2021:
“Si evidenzia che la fase procedimentale che ci occupa consente la sola possibilità, da parte del proponente, di controdedurre alle motivazioni che hanno portato il Comitato VIA a determinarsi in ordine all’assoggettamento dell’istanza in parola alla procedura completa di VIA.
Al contrario si deve dare conto che il proponente ha deciso di fornire indubbi elementi di novità che si sostanziano in documentazione incidente su dati di progetto e su aspetti ambientali, non contemplati né individuabili nell’ambito della domanda presentata.
Come detto poc’anzi appare irricevibile e non processabile in questo preciso momento della procedura l’acquisizione di documenti la cui portata ed il cui contenuto potranno, semmai, trovare idonea collocazione e valutazione qualora l’attuale proponente intendesse avviare apposita istanza finalizzata alla realizzazione dei capannoni agricoli oggetto dell’attuale istanza di verifica di assoggettamento a VIA; nuova procedura nel cui contesto verrebbe aperta ex novo la fase della partecipazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 27 bis del TUA.
Fermo restando quanto sopra esposto in merito alla necessità di una nuova procedura di VIA che permetta, tra l’altro, una nuova fase di partecipazione, si riportano di seguito le osservazioni inviate dall’U.O. Agroambiente (con nota prot. n. 214715 del 10/5/2021) in merito alle controdeduzioni dell’azienda alla comunicazione art. 10/bis:
“In merito alla nota pervenuta al protocollo regionale in data 07/04/2021 (prot.n. 157799), con la quale la ditta ha controdedotto alla comunicazione art. 10/bis del 25/03/2021 prot. n 135915 nella quale il Direttore della Direzione Ambiente comunicava che, nella seduta del 03/02/2021, il comitato tecnico regionale VIA si era espresso favorevolmente all’assoggettamento a VIA del progetto, si espone quanto riportato di seguito.
Per quanto riguarda le osservazioni di diretta competenza della scrivente, ovvero quelle attinenti al “Quadro di riferimento progettuale e programmatico”, l’azienda ha presentato la seguente documentazione:
In merito a quanto al punto 1) si osserva che la figura dell’intermediario, come é qualificata la ditta Agri E.N.T Srl, non è compresa nella tracciabilità agronomica definita dal DM 25/02/2016 e nell’ambito dei Programmi d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto e coordinata disciplina in zona ordinaria. Pertanto l’accordo allegato non risulta valido allo scopo. Infatti, relativamente agli adempimenti previsti dall’art. 24 (comunicazione e Piano di Utilizzazione agronomica) dell’Allegato A alla DGR 1835/2016, la cessione a terzi per finalità diverse dall’utilizzo agronomico diretto, è permessa solo nel caso di conferimenti diretti ad impianti di digestione anaerobica o agli impianti di trattamento gestiti in conformità al regolamento CE 1069/2009.
Fermo restando quanto sopra esposto, si ritiene che la dichiarazione di cui al punto n. 2) con cui il legale rappresentate della ditta Agri E.N.T. si impegna a conferire la pollina alla ditta Agribios Italiana Srl sita in Canneto sull’Oglio (MN) non rappresenti un documento sufficiente a superare le criticità esposte nella nota 25/03/2021, n. 135915, in quanto non ammesso dalla disciplina regionale nitrati; tale intenzione di conferimento del sottoprodotto “pollina” all’impresa di trasformazione finale, potrebbe infatti essere ricusata in qualsiasi momento.
In merito alla relazione al punto n. 3), dove l’azienda sostiene che per effetto del totale conferimento a ditta esterna gli “effetti cumulativi dell’allevamento” non avranno incidenza sul territorio comunale, che l’assenza della concimaia si giustifica con il fatto del totale conferimento della pollina, e che la tracciabilità della pollina verrà garantita dall’osservanza di quanto previsto dal regolamento (CE) 1069/2009- (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano), si osserva che quanto indicato relativamente ai punti 1) e 2) fa venire meno la validità di tali considerazioni.
In merito al punto n. 4), si prende atto di quanto dichiarato dal direttore dell’area A del dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 9 - Scaligera dott. Fabrizio Cestaro, relativamente alla non necessità della valutazione in deroga, e del conseguente nulla osta per la realizzazione del nuovo allevamento. Tutto ciò per quanto attiene alla specifica competenza del Servizio di Sanità Animale dell’ULSS 9.
Per quanto sopra esposto si ribadisce quanto già espresso nell’ambito dei lavori del gruppo istruttorio che hanno preceduto la seduta del comitato VIA del 03/02/2021, ovvero che, a causa dell’elevata pressione zootecnica insistente sul territorio comunale e del rischio della non completa tracciabilità degli effluenti prodotti, si ritiene necessaria un’ulteriore e più approfondita valutazione degli impatti ambientali, attraverso il rinvio alla procedura VIA.
Si conferma peraltro anche l’opportunità dell’inserimento della concimaia coperta nel futuro progetto da presentare in VIA, in quanto tale accorgimento progettuale potrà risultare utile anche alla stessa azienda proponente nel caso che, per cause non prevedibili a priori, non fosse possibile il conferimento immediato della pollina alla fine del ciclo di produzione.”
ha confermato, all'unanimità dei presenti, il proprio parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 dell’intervento presentato dalla società Avicola Bersani s.s. Società Agricola Semplice.
decreta
Luigi Masia
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