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Bur n. 77 del 11 giugno 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 495 del 28 maggio 2021

ACQUE VENETE S.P.A. Impianto di trattamento delle acque reflue urbane - Via Foci Adige, località Rosolina Mare, Comune di Rosolina. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio e allo scarico. Comune di localizzazione: Rosolina (RO) Procedura ex-art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane Via Foci Adige località Rosolina Mare, nel Comune di Rosolina (RO), presentata dalla società Acque Venete S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata dalla società Acque Venete S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 341831 del 31/07/2019

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Venete S.p.A. (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in Monselice (PD) Via C. Colombo n. 29/A 35043, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 31/07/2019 con prot. n. 341831;

VISTA la nota prot. n. 392238 del 11/09/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione acque reflue urbane, sito in Via Foci dell’Adige in località Rosolina Mare nel Comune di Rosolina (RO), autorizzato all’esercizio e allo scarico nella foce del fiume Adige, con provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1026 del 25.05.2016 rilasciato alla Società Polesine Acque S.p.A, e successivamente volturato alla società Acquevenete con determinazione n. 2652 del 01/12/2017;

CONSIDERATO che il depuratore, classificato come impianto di I^ categoria ai sensi dell’art. 35 della L.R. 33/85, ha una potenzialità massima di 30.000 A.E. ed è a servizio dell’agglomerato Codice 26063 in località Rosolina Mare;

PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo con provvedimento n. 96 del 30/10/2019 ha prorogato l’autorizzazione n. 70 del 14/05/2015, fino al 14/11/2020;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 1400/2017, l’istruttoria predisposta dal consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità, ha rilevato che: “Le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata”;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al punto n. 7 lett. v);

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016 ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

CONSIDERATO che:

  •  l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
     
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, risulta autorizzato all’esercizio e allo scarico con determina n. 1959 del 23/12/2020 del Dirigente Area Lavori Pubblici e Ambiente della Provincia di Rovigo;
     
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
     
  • dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
     
  • allo stato attuale, non si registrano lamentele da parte della popolazione residente in prossimità dell'impianto relativamente alla gestione dell’impianto;
     
  • ai sensi della DGR n. 1400/2017 l’istruttoria predisposta dal consulente del Comitato Tecnico Regionale VIA esperto in tutela delle specie biologiche e della biodiversità, ha rilevato che: “Le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata”.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 21/05/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

Emissioni odorigene:

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Rovigo, o inoltrate al Comune di Rosolina, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rosolina e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Rovigo, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Rovigo.

Soggetto verificatore

Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione

Emissioni acustiche:

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Rovigo, o inoltrate al Comune di Rosolina, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e al Comune di Rosolina, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Rosolina, alla Provincia di Rovigo e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia di Rovigo.

Soggetto verificatore

Provincia di Rovigo anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 21/05/2021 esperita dalla U.O. VIA e dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Rovigo, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;
     
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Venete S.p.A. (P.IVA./C.F 00064780281), con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo n. 29/A CAP 35043 PEC: protocollo@pec.acquevenete.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rosolina (RO), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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