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Bur n. 61 del 07 maggio 2021


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 193 del 28 aprile 2021

Approvazione del primo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva "rifugio alpino" (art. 31 della L.R. n. 11 del 2013 e DGR n. 109 del 2019).

Note per la trasparenza

Si approva il primo modello regionale della simbologia grafica da utilizzare per esporre il segno distintivo di classificazione della struttura ricettiva “rifugio alpino”.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina all’articolo 31 la classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;

- ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera e) della citata legge regionale, la Giunta regionale, con provvedimento, definisce : “il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali”;

- in data 19 febbraio 2019 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 109 del 5 febbraio 2019, con oggetto:Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari: rifugi alpini. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n. 122/CR del 27 novembre 2018”;

CONSIDERATO CHE

- le strutture ricettive, tra cui i rifugi alpini, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 della L.R. n. 11/2013, devono esporre, in modo ben visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e) del citato articolo;

- i titolari delle strutture ricettive, tra cui i rifugi alpini, che non espongono o espongono in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00= a euro 2.000,00= ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’articolo 49 della l. r. n. 11 del 2013;

- l’art.10 dell’Allegato A della DGR n.419 del 31 marzo 2015, con oggetto: “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1”, disciplina le direttive per realizzare il simbolo grafico distintivo delle citate strutture ricettive complementari;

- le citate direttive per il simbolo grafico distintivo sono estensibili, per analogia, anche ai rifugi alpini, poiché anche questi sono una tipologia di strutture ricettive complementari, ai sensi dell’art.27 della L.R. n.11/2013;

- con Deliberazione n. 2078 del 14 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha deliberato di modificare il Marchio turistico regionale sostituendo il pay-off "Tra la terra e il cielo", in "The Land of Venice" autorizzandone, al contempo, la registrazione;

- nel punto n.4 del deliberato della citata DGR n. 109/2019, si autorizza il Direttore della Direzione regionale Turismo, con proprio decreto, ad individuare il modello regionale del simbolo grafico per esporre il segno distintivo di classificazione “rifugio alpino”;

- sono estensibili, per analogia tra le strutture ricettive complementari, al citato modello regionale di simbolo del rifugio alpino, le prescrizioni tecniche già approvate, con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 2 del 14 gennaio 2016, per realizzare il simbolo grafico distintivo della struttura ricettiva complementare del bed & breakfast;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare le seguenti prescrizioni tecniche, in conformità sia alle citate DDGR n.419/2015, n.2078/2017 e 109/2019, sia al citato Decreto della Sezione Turismo n.2/2016, per il primo modello regionale del simbolo distintivo di classificazione della struttura ricettiva "rifugio alpino”:

- adottare il suddetto simbolo distintivo, come specificato nell'Allegato A al presente provvedimento, dell’unico livello di classificazione dei rifugi alpini previsto dalla citata DGR n.109/2019;

 - omettere conseguentemente, nel citato simbolo dell’unico livello di classificazione del rifugio alpino, i leoni alati veneziani, riprodotti nei cerchi rossi nella parte inferiore dell’ellisse, previsti, invece, nell’art.10 dell’Allegato A della citata DGR n.419/2015, nel numero variabile da due a cinque, per distinguere i corrispondenti livelli di classificazione delle altre strutture ricettive complementari;

- il simbolo è costituito da un letto visto di profilo, sovrastato da un cuscino a forma di ellisse in posizione obliqua;

- il suddetto simbolo, di colore bianco su fondo verde, è racchiuso in un’ellisse delimitata da bordini in rosso bianco e verde;

- la specificazione della tipologia di struttura complementare deve essere riportata in rosso nella parte superiore dell’ellisse con lettere scritte in maiuscolo (“RIFUGIO ALPINO”) ;

- nella parte inferiore dell’ellisse appare un fondo di colore bianco;

- il simbolo è riprodotto in una targa identificativa con ellisse esterna di 23 cm. di larghezza e 15 cm di altezza inserita in un rettangolo di cm. 40 x cm 21, con materiale di metallo o plastico;

- i modelli devono essere riprodotti con i seguenti colori:

- fondo del rettangolo in cui sono inseriti: bianco;

- ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e bordino interno dell’ellisse : verde pantone 347;

- bordino esterno dell’ellisse, scritta in alto che specifica l’attività : rosso pantone Warm Red/C;

- all’interno dell’angolo inferiore sinistro del rettangolo è posizionato il marchio turistico regionale per l’Italia, da realizzarsi in conformità alle disposizioni del manuale d’uso del citato marchio turistico, pubblicato nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ ; il marchio comprende un leone marciano, una stella bianca a sette punte inserita in un cerchio che ritaglia altrettanti spicchi di colore diverso, il logotipo : Veneto, il pay-off : “The Land of Venice” , il dominio del portale: www.veneto.eu

- le misure citate potranno essere adeguatamente ridotte solo nel caso di oggettiva carenza di sufficiente spazio espositivo all’esterno dell’ingresso principale della struttura, mantenendo comunque inalterate le proporzioni e gli altri elementi del modello nonché garantendo sempre la leggibilità delle scritte e dei simboli;

CONSIDERATO CHE

- la realizzazione del simbolo distintivo della classificazione e la sua affissione richiedono adeguati tempi tecnici;

- per un principio di proporzionalità, l’obbligo di esposizione del simbolo distintivo non può avere efficacia immediata coincidente con la data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, perché i titolari dei rifugi alpini non avrebbero il tempo di adeguarsi al nuovo obbligo;

RITENUTO OPPORTUNO

- disporre che il simbolo distintivo della classificazione, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, realizzato secondo le prescrizioni tecniche citate in premessa, sia obbligatorio, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell’art.10 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale dei rifugi alpini e non costituisce messaggio pubblicitario;

- il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs. n.507 del 1993, art.17, comma 1, lettera i), perché si tratta di targa la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI il D.lgs.n.507/1993; la l.n.241/1990; la L.R. n.33/2002; la L.R.n.11/2013; le DDGR 419/2015, n.2078/2017; n.109/2019;

decreta

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il primo modello regionale di simbolo distintivo della classificazione dei rifugi alpini, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;

2. di approvare tutte le prescrizioni tecniche descritte in premessa per la realizzazione del suddetto simbolo grafico;

3. di disporre, che il modello regionale di simbolo distintivo della classificazione, approvato con il presente Decreto, sia obbligatorio, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;

4.di dare atto che, ai sensi dell’art.10 dell’Allegato A della DGR n.419/2015, il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale dei rifugi alpini e non costituisce messaggio pubblicitario;

5.di dare atto che il simbolo distintivo della classificazione è esente dall’imposta di pubblicità, ai sensi del D.lgs.n.507 del 1993 art.17, comma 1, lettera i);

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella versione a colori nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

193_Allegato_DDR_193_28-04-2021_447049.pdf

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