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Bur n. 58 del 30 aprile 2021


Materia: Appalti

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITA' ISPETTIVE n. 12 del 19 aprile 2021

Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dall'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà attuazione alle disposizioni dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. definendo i criteri di competenza e trasparenza da utilizzare nella nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure bandite dall’Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'articolo 78 del citato decreto legislativo.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
  • D. Lgs. n. 56/2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
  • Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 26 ottobre 2016, n. 1096 e aggiornate al D. lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione della medesima Autorità dell’11 ottobre 2017, n. 1007;
  • D. L. del 18 aprile 2019, n. 32, articolo 1, lettera c), come convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55, che ha sospeso sino al 31 dicembre 2020, tra le varie disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, anche l’articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso ANAC di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
  • D.L. 16 luglio 2020, n. 76, articolo 8, comma 7, come convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto il protrarsi della sospensione di cui sopra sino al 31 dicembre 2021.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • il D. Lgs. del 19 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, anche “Codice”), disciplina, tra l’altro, agli articoli 77 e 78, la nomina dei componenti la commissione aggiudicatrice incaricata, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni e limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
  • le disposizioni citate sono state oggetto, insieme ad altre parti del Codice, di interventi di modifica, per effetto dell’entrata in vigore di taluni provvedimenti successivi, quali il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito, anche “Correttivo”); il D. L. del 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (di seguito, anche “Decreto Sblocca Cantieri”) come convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55; il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, come convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120;
  • l’art. 77 del Codice prevede che:
  • nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
  • in caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice i commissari siano scelti tra gli esperti iscritti nell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso ANAC a norma dell’art. 78 del medesimo provvedimento;
  • la stazione appaltante possa, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58;
  • l’art. 78, comma 1, come modificato dal Correttivo e l’art. 216, comma 12, stabiliscono che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
  • il D. L. del 18 aprile 2019, n. 32, articolo 1, lettera c), come convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55, ha sospeso sino al 31 dicembre 2020 l’applicazione dell’articolo 77, comma 3, concernente l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza, preventivamente definite;
  • il successivo D.L. 16 luglio 2020, n. 76, articolo 8, comma 7, come convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto il protrarsi della sospensione di cui sopra sino al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATA:

  • la necessità di definire regole generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, in riferimento alle procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, fino all’entrata in funzione dell’Albo nazionale istituito presso ANAC;
  • l’opportunità di definire criteri generali di nomina delle commissioni giudicatrici interne anche nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria o per quelle che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 77, sopra citato;
  • l’opportunità di demandare alla commissione giudicatrice il procedimento di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, nonché eventuale funzione di supporto al RUP nella verifica di congruità delle offerte, attribuendo al RUP oppure ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un ufficio/servizio apposito a ciò deputato la verifica della documentazione amministrativa;

RITENUTO, pertanto:

  • di adottare, sulla base dei principi contenuti nel Codice, le seguenti regole relative alla competenza e alla trasparenza per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara sopra soglia comunitaria, bandite dall’Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive e da svolgersi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fino all’entrata in funzione dell’Albo nazionale dei commissari istituito presso ANAC:
  1. per ciascuna procedura verrà nominata una commissione giudicatrice cui sarà demandata la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-economico, nonché, qualora previsto negli atti di gara, l’eventuale funzione di supporto al RUP nella verifica di congruità delle offerte;
  2. in ragione dell’esigenza di velocizzare le procedure di gara e anche di ridurne eventuali costi, la commissione giudicatrice sarà composta di regola da un numero di membri pari a tre, salvo procedure di particolare complessità nelle quali il numero di commissari potrà essere elevato a cinque;
  3. i membri della commissione, con esclusione del Presidente, saranno individuati in via prioritaria fra il personale della Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive, dotato della competenza professionale attinente all’oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione. In caso di necessità, ovvero di opportunità, anche in ragione della specificità delle competenze richieste, i componenti della commissione giudicatrice potranno essere individuati, sempre nel rispetto del principio di rotazione, anche tra il personale di altre strutture regionali ovvero di altre Amministrazioni pubbliche o, ancora, tra esperti iscritti in Albi professionali con almeno 5 anni di iscrizione o tra professori universitari di ruolo, con almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’appalto;
  4. qualora designati tra i dipendenti regionali, i commissari diversi dal Presidente dovranno essere individuati tra il personale appartenente almeno alla categoria “D”, ovvero, nel caso di procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, anche alla categoria professionale “C”;
  5. il Presidente della Commissione potrà essere scelto tra il personale regionale, non facente parte dell’Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive quale stazione appaltante, di categoria dirigenziale o “D”. In caso di necessità, ovvero di opportunità, anche in ragione della specificità delle competenze richieste, il Presidente della commissione giudicatrice potrà essere individuato, sempre nel rispetto del principio di rotazione, anche tra il personale di altre Amministrazioni pubbliche o ancora, tra esperti iscritti in albi professionali con almeno 5 anni di iscrizione o tra professori universitari di ruolo, con almeno 5 anni di esperienza nel settore dell’appalto;
  6. i componenti della commissione devono essere esperti nello specifico settore oggetto del contratto da affidare;
  7. i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara verrà valutata con riferimento alla singola procedura;
  8. i componenti della commissione non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6. A tal fine, al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6;
  9. l’individuazione dei commissari avverrà nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, il soggetto che abbia effettivamente svolto il ruolo di componente della Commissione, non potrà ricoprire analogo incarico in un’altra procedura di gara dell’Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, per un periodo di 4 mesi dalla nomina;
  10. per i componenti esterni all’Amministrazione regionale è previsto, per l’intero iter della gara, un compenso forfettario stabilito nel decreto di nomina e parametrato all’impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara. Il compenso, in particolare nel caso di componenti esterni professionisti o docenti universitari, potrà essere stabilito in sede di conferimento sulla base delle tariffe professionali di riferimento, se esistenti;
  • di adottare, inoltre, le seguenti regole afferenti le funzioni e criteri per la composizione dei seggi di gara, cui attribuire la verifica amministrativa delle offerte:
  1. la Stazione appaltante può attribuire al RUP oppure ad un seggio di gara istituto ad hoc oppure, in caso di istituzione di apposito ufficio, al servizio/ufficio designato, la verifica della documentazione amministrativa delle offerte;
  2. il seggio di gara istituto ad hoc, qualora la Stazione appaltante intenda avvalersene, sarà composto da tre membri appartenenti al personale dell’Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive e di categoria “C” o “D”;
  • di stabilire, altresì, che:
  1. i commissari supplenti, in caso di impedimento di uno dei membri effettivi, siano individuati secondo i medesimi criteri di nomina dei membri effettivi, fermo restando che il principio di rotazione sopracitato si intende applicabile ai membri che abbiano effettivamente svolto il ruolo di commissari. I criteri indicati per la nomina dei componenti il seggio di gara, allo stesso modo, si applicano anche per i relativi sostituti;
  2. i membri effettivi e supplenti siano designati con decreto del direttore della Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  3. le regole individuate per la designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure sopra la soglia comunitaria potranno essere utilizzate anche nella nomina del Presidente e dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria o di lavori di importo inferiore ad un milione di euro o per quelle che non presentano particolare complessità, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso si ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 77 , comma 3, del Codice;
  • di dare atto che le regole enunciate assolvono alla previsione transitoria di cui al richiamato art. 216, comma 12, del Codice, e che pertanto rimane ferma l’applicazione di successive disposizioni legislative e/o regolamentari che intervengano a modificare la disciplina in oggetto.

VISTI:

  • il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
  • il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.;
  • il D. L. 18 aprile 2019, n. 32 e ss.mm.ii.;
  • il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii.;
  • il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
  • Linee guida ANAC n. 3;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di approvare, sulla base dei principi contenuti nel Codice, le regole relative alla competenza e alla trasparenza individuate ed elencate nelle premesse, per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara sopra soglia comunitaria, bandite dall’Unità Sistema dei Controlli e Attività Ispettive quale Stazione appaltante e da svolgersi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  3. di approvare, inoltre, le regole afferenti le funzioni e i criteri, individuate ed elencate nelle premesse, per la composizione dei seggi di gara cui attribuire la verifica amministrativa delle offerte;
  4. di stabilire, altresì, che:
  1. i commissari supplenti, in caso di impedimento di uno dei membri effettivi, siano individuati secondo i medesimi criteri di nomina dei membri effettivi, fermo restando che il principio di rotazione si intende applicabile ai membri che abbiano effettivamente svolto il ruolo di commissari. I criteri indicati per la nomina dei componenti il seggio di gara, allo stesso modo, si applicano anche per i relativi sostituti;
  2. i membri effettivi e supplenti siano designati con decreto del direttore della Unità Organizzativa citata, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  3. le regole individuate per la designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure sopra la soglia comunitaria potranno essere utilizzate anche nella nomina del Presidente e dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria o di lavori di importo inferiore ad un milione di euro o per quelle che non presentano particolare complessità, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso si ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 77 , comma 3, del Codice;
  1. di dare atto che le regole enunciate assolvono alla previsione transitoria di cui al richiamato art. 216, comma 12, del Codice, ferma restando l’applicazione di successive disposizioni legislative e/o regolamentari che intervengano a modificare la disciplina in oggetto;
  2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
  3. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

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