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Bur n. 55 del 23 aprile 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 326 del 13 aprile 2021

INFANTI E DE FAVERI SNC - "Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006". Comune di localizzazione: Portogruaro - (VE). Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018). Adozione del provvedimento non favorevole di VIA e diniego della domanda.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce provvedimento di VIA non favorevole per il progetto presentato dalla società INFANTI E DE FAVERI SNC di modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza presentata da INFANTI E DE FAVERI SNC acquisita agli atti con prot. nn. 245824, 245985, 246088, 246113 del 23/06/2020;
parere n. 136 non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 23/12/2020 le cui determinazioni sono state approvate seduta stante;
comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvenuta con nota prot. n. 555882 del 30/12/2020;
osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente ed acquisite con prot. n. 7637 del 11/01/2021;
parere n. 140 non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 3/2/2021 le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGRV n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 3650/2017 avente oggetto “Autorizzazione all’esercizio di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/06. Modifica e sostituzione del precedente provvedimento. Ditta Infanti & De Faveri s.n.c. Impianto sito in via Bassie 44 Summaga di Portogruaro”, successivamente prorogata con Determinazione n. 1207/2019;

VISTO il Decreto della Direzione Ambiente della Regione del Veneto n. 131 del 13/02/2020 avente oggetto Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi attualmente già autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006)” il quale disponeva l’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato in data 17/06/2019 da Infanti e De Faveri S.n.c., il quale prevedeva in sintesi i seguenti interventi:

- Aumento dei quantitativi in termini di capacità di stoccaggio e in termini di potenzialità di trattamento.

- Introduzione di nuove operazioni sui rifiuti (Miscelazione non in deroga tra rifiuti pericolosi, miscelazione in deroga, recupero metalli con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), smontaggio RAEE).

- Introduzione di nuovi CER.

- Modifica del Layout.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo regionale con nn. 245824, 245985, 246088, 246113 in data 23/06/2020 con la quale il proponente INFANTI E DE FAVERI SNC (con sede legale in via Bassie n. 64 a Portogruaro CF 02527860270) ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- Provvedimento di valutazione di impatto ambientale

- Approvazione del progetto e Autorizzazione integrata ambientale;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche progettuali richieste, l’installazione risulta riconducibile:

- alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. t) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte IV del D.Lgs n. 152/2006)”;

- alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.a) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte IV del D.Lgs n. 152/2006”;

- alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.b) dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs n. 152/2006”.

- alle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per il punto 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” e per il punto 5.1 “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:…omissis…c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2”;

VISTA la nota prot. n. 278765 del 14/07/2020, con la quale la Direzione Ambiente ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ai sensi del comma 2 del succitato art. 27-bis ed alla richiesta di verifica documentale, di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai seguenti Enti e Amministrazioni interessati:

- Città Metropolitana di Venezia

- Comune di Portogruaro

- ARPAV

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia

- Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;

VISTA la nota del 17/08/2020 prot. n. 324976 con la quale la Direzione Ambiente ha formalizzato al proponente le richieste di integrazioni utili al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con le note acquisite agli atti del protocollo della Regione del Veneto con nn. 370780, 370854 e 370551 del 16/09/2020;

VISTA la nota prot. n. 412633 del 28/09/2020 con la quale la Direzione Ambiente ha ritenuto conclusa la verifica dell’adeguatezza e completezza documentale prevista dal comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso al pubblico di cui all’art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla conseguente comunicazione dell’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., non risultano pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale;

PRESO ATTO  che il proponente ha provveduto ad effettuare in via telematica la presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 02/09/2020;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/07/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTO  il parere n. 136 del 23/12/2020, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in esame;

CONSIDERATO che le determinazioni, espresse il 23/12/2020 dal Comitato Tecnico Regionale VIA in merito all’intervento in argomento, sono state approvate seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Ambiente - U.O. VIA, con nota prot. n. 555882 del 30/12/2020, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA dando allo stesso il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni tramite PEC acquisite con prot. n. 7637 del 11/01/2021;

VISTO  il parere n. 140 del 3/2/2021, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, all’unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in esame;

VISTO che le determinazioni, espresse il 3/2/2021 dal Comitato Tecnico Regionale VIA in merito all’intervento in argomento, sono state approvate seduta stante;

RICHIAMATO l’art. 10 della L.R. n. 4/2016 che prevede che in caso di parere negativo del Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto non può essere realizzato;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, in caso di conferma del parere non favorevole da parte del Comitato VIA, il provvedimento di diniego della domanda viene adottato da parte dal Direttore della struttura competente in materia di VIA;

decreta

1) che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 136 del 23/12/2020 e n. 140 del 3/2/2021, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA non favorevole per il progetto di “Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006” in Comune di Portogruaro (VE), proposto dalla società INFANTI E DE FAVERI SNC;

3) di adottare il provvedimento non favorevole di VIA e conseguentemente, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, dare atto del diniego della domanda relativa al progetto denominato “Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006” in Comune di Portogruaro (VE), proposto dalla società INFANTI E DE FAVERI SNC (con sede legale in via Bassie n. 64 a Portogruaro CF 02527860270), per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 136 del 23/12/2020 e n. 140 del 3/2/2021, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla società INFANTI E DE FAVERI SNC (con sede legale in via Bassie n. 64 a Portogruaro CF 02527860270 PEC infantiedefaverisnc@cgn.legalmail.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Portogruaro (VE), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, alla U.O. Rifiuti della Direzione Ambiente, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia e all’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale;

5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

6) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010 oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica;

7) di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

326_Allegato_A_DDR_326_13-04-2021_446345.pdf
326_Allegato_B_DDR_326_13-04-2021_446345.pdf

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