Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 350 del 19 aprile 2021
Ronchi del Garda S.P.A. P.U.A. "Gardaland Bungalow Village" e relativo progetto per la realizzazione di un villaggio turistico in località Ronchi del Garda. Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Ronchi del Garda S.P.A. inerente un Piano Urbanistico Attuativo e relativo progetto per la realizzazione di un villaggio turistico in Comune di Castelnuovo del Garda (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Ronchi del Garda S.P.A., acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA in data 24.12.2020 con prot. n. 549279;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto punto 7 lettera b) e di cui al punto 8 lettera a), dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
- punto 7, lettera b) “progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari”; in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;
- punto 8 “Altri progetti” lettera a) “Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all’interno di centri abitati;”
VISTA la nota prot. n. 551065 del 28.12.2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.02.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti comunicazioni:
- U.O. Genio Civile di Verona, nota n. 22846 del 19.01.2021;
- ULSS 9 Scaligera, nota n. 35400 del 26.01.2021;
VISTE le integrazioni volontarie trasmesse dal proponente e acquisite rispettivamente al protocollo regionale il 12.03.2021 con n. 116410 e il 15.03.2021 con n. 118588;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, la documentazione presentata comprende l’elaborato: Dichiarazione per la non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
VISTA la relazione tecnica n. 2/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, " le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della documentazione di progetto, del Parere Motivato n°109 del 28/09/2020 della Commissione regionale VAS e della Relazione Istruttoria tecnica per la valutazione d’incidenza 146/2020 del 26/08/2020. L’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata, nel rispetto delle prescrizioni presenti nel parere motivato 109 del 28 settembre 2020 della Commissione regionale VAS riferito all’istruttoria per la valutazione d’incidenza numero 146/2020";
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni riportate nella relazione istruttoria del 16.03.2021 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Turismo, dall’ARPAV e da Veneto Strade, agli atti dell’amministrazione regionale;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 17.03.2021, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:
1. nel conteggio dei mezzi relativi al traffico indotto dalla struttura turistica di progetto, non sono stati considerati i mezzi attratti dal parcheggio che verrà realizzato come opera pubblica compensativa sul lato est del lotto e che è costituito da 296 stalli;
2. non è stata sufficientemente e adeguatamente motivata la scelta di utilizzare come dato di input per la valutazione del traffico indotto, un valore compreso tra il 4% ed il 6% delle presenze della struttura turistica, che conduce a stimare un traffico indotto di 40 unità per ora, a fronte di una maggiore stima effettuata in altri studi nello stesso contesto;
3. non sono stati valutati gli impatti cumulativi sul traffico in fase di cantiere, considerando la probabile concomitanza del cantiere del progetto con i cantieri relativi alla realizzazione della pista ciclopedonale sulla S.R. 249 Gardesana e della rotatoria sulla S.R. 249 Gardesana in corrispondenza dell’intersezione con via Gasparina e Via Derna;
4. non sono stati valutati gli impatti cumulativi relativi alle emissioni dei mezzi di trasporto in atmosfera, considerando la probabile concomitanza del cantiere del progetto con i cantieri relativi alla realizzazione della pista ciclopedonale sulla S.R. 249 Gardesana e della rotatoria sulla S.R. 249 Gardesana in corrispondenza dell’intersezione con via Gasparina e Via Derna;
5. la valutazione degli impatti del progetto sul traffico e sulla viabilità, che si è avvalsa anche di un modello di microsimulazione dinamica del traffico, si basa su un rilievo del traffico veicolare avvenuto in un giorno (27 Luglio 2019) che non si può ritenere rappresentativo delle reali condizioni di traffico a causa dell’evento meteorico intercorso e rilevato anche nello studio preliminare ambientale;
DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, per l’argomento in parola, le determinazioni della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 17.03.2021 sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che la Direzione Ambiente, con nota prot. n. 138228 del 26.03.2021, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, l’esito istruttorio di assoggettamento a V.I.A. dando allo stesso il termine di 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della L. n. 241/1990, facendo pervenire le proprie osservazioni con nota acquisita con prot. n. 156702 del 07.04.2021;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., nella seduta del 14.04.2021, ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio in merito alle succitate osservazioni e riportate puntualmente nella relazione tecnica allegata al verbale della seduta;
DATO CONTO che il proponente, per il tramite del proprio consulente, in data 13.04.2021 alle ore 19:36, ha fatto pervenire una richiesta di “spostamento della discussione” da parte del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. adducendo che “…la scrivente è nell’imminenza di presentare ulteriore documentazione utile alla discussione…”, richiesta considerata tardiva ed irrituale rispetto alla fase procedimentale in discussione;
CONSIDERATO che, pertanto, sulla base delle suddette valutazioni, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha ritenuto, a maggioranza dei presenti, di confermare il parere favorevole all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
decreta
1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17/03/2021 e nella seduta del 14/04/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di assoggettare il progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nelle relazioni istruttorie allegate ai verbali.
3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
4) Di trasmettere il presente provvedimento alla società Ronchi del Garda S.P.A. (P.IVA/C.F.00771560232), con sede legale in Loc. Ronchi n. 11, Castelnuovo del Garda (VR), (Pec: ronchispa@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Castelnuovo del Garda, alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Turismo, alla U.O. Genio Civile di Verona, a Veneto Strade;
5) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
Torna indietro