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Bur n. 54 del 23 aprile 2021


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 174 del 16 aprile 2021

Approvazione degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, con dati aggiornati al 30 giugno 2020, ai fini della loro pubblicazione nei siti istituzionali regionali gestiti dalla Direzione Turismo e dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021.

Note per la trasparenza

Si approvano gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, con dati aggiornati al 30 giugno 2020, per la pubblicazione nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” disciplina, agli articoli 82 e seguenti, le professioni turistiche, così definite:

- guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;

- accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito;

- animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;

- guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine;

DATO ATTO CHE

 - l’articolo 83 della L.R. n.33/2002 - così come novellato dall'articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018" - assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province e alla Città metropolitana, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e, tra l'altro, in particolare sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, sulle iscrizioni d'ufficio in tali elenchi e sulla pubblicità degli elenchi delle professioni turistiche;

- in attuazione dell'articolo 9 della L.R. n. 45/2017 la Giunta regionale, con DGR n. 830 dell'8 giugno 2018 e n. 1997 del 21 dicembre 2018, ha stabilito che le funzioni amministrative in materia di professioni turistiche, precedentemente esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, siano esercitate dalla Regione e attribuite alle Unità Organizzative regionali Veneto Orientale e Veneto Occidentale della Direzione Turismo;

CONSIDERATO CHE 

- la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell’art. 83 della L.R. n. 33/2002, con DGR n. 111 del 2 febbraio 2021, le disposizioni attuative per il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche;

- ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A della citata DGR n. 111/2021 l’istituzione e pubblicazione degli elenchi con i nominativi dei professionisti turistici, attua:

  • una finalità di promozione dell’offerta turistica veneta, ai sensi del comma 7 dell’articolo 13 della L.R. n. 11/2013, favorendo la conoscenza dei suddetti professionisti abilitati da parte dei turisti e degli operatori turistici;
  • una finalità ricognitiva dei suddetti professionisti abilitati, per contrastare le forme di abusivismo della professione, agevolando così le attività di vigilanza dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell’articolo 89, comma 4, della L.R. n. 33/2002, nonché garantendo così l’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme sulle professioni turistiche;

- la DGR n.111/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell’esecuzione del citato provvedimento mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, che definiscano la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l’implementazione di tali elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall’Allegato A della citata DGR;

- ai sensi dell’articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, in attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, sono istituiti i seguenti elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, d’ora in poi definiti elenchi regionali:

 a) elenco regionale delle guide turistiche, nell’Allegato A al presente decreto;

 b) elenco regionale degli accompagnatori turistici, nell’Allegato B al presente decreto;

 c) elenco regionale degli animatori turistici, nell’Allegato C al presente decreto;

 d) elenco regionale delle guide naturalistico-ambientali, nell’Allegato D al presente decreto;

- ai sensi dell’articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, ai fini di promozione e valorizzazione del turismo veneto, ai sensi del comma 7 dell’articolo 13 della L.R. n. 11/2013 e conformemente agli articoli 6 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è prevista la pubblicazione dei citati elenchi delle professioni turistiche, in ordine alfabetico, nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (Bur);

RILEVATO CHE

- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, in sede di prima pubblicazione, negli elenchi regionali sono iscritti d’ufficio i soggetti:

1) già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia;

2) in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure compensative siano state attuate nel Veneto;

3) che accedono alla professione con le modalità di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n. 33/2002;

RITENUTO NECESSARIO

- ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, pubblicare, per ogni elenco di professione turistica, di cui agli Allegati A, B, C, e D del presente decreto, una tabella con i seguenti dati, necessari per la prima pubblicazione:

1) nella prima colonna, un elenco, in ordine alfabetico, con il cognome del professionista;

2) nella seconda colonna, il nome del professionista indicato nella prima colonna;

3) nella terza colonna, le lingue di abilitazione del professionista;

4) nella quarta colonna, la sigla di due lettere ricollegabile all’Amministrazione provinciale di prima iscrizione nel relativo elenco professionale; nel caso di ulteriori estensioni territoriali, per le guide turistiche, le sigle provinciali verranno riportate in ordine alfabetico; sarà utilizzata la sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale, successivo al 1° aprile 2019;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'articolo 8 della citata DGR n. 111/2020, successivamente alla prima pubblicazione dei suddetti elenchi regionali, le modalità di tenuta ed aggiornamento degli elenchi citati saranno definite con successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo, che, ha la facoltà di individuare ulteriori tipologie di dati oggetto di comunicazione da parte dei professionisti, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;

RITENUTO NECESSARIO

 - pubblicare i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;

- dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di pubblicarlo anche nel citato portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI

il D.lgs.n.33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 111/2021;

decreta

1. di approvare, come precisato in premessa, gli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche - ai sensi degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002 e s. m. i. - con i dati aggiornati al 30 giugno 2020, riguardanti le seguenti professioni:

- guide turistiche, nell’Allegato A al presente decreto;

- accompagnatori turistici, nell'Allegato B al presente decreto;

- animatori turistici, nell'Allegato C al presente decreto;

- guide naturalistico-ambientali, nell'Allegato D al presente decreto; 

2. di pubblicare i citati elenchi regionali delle professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di pubblicarlo anche nel citato portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;

5. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

174_Allegato_A_DDR_174_16-04-2021_446048.pdf
174_Allegato_B_DDR_174_16-04-2021_446048.pdf
174_Allegato_C_DDR_174_16-04-2021_446048.pdf
174_Allegato_D_DDR_174_16-04-2021_446048.pdf

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