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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 321 del 09 aprile 2021
SKIAREA MIARA S.R.L. E SAN LUCANO IDROELETTRICA S.R.L. Impianto idroelettrico Col di Prà Comune di localizzazione: Taibon Agordino (BL) Procedura V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 1628/2015, DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento VIA non favorevole.
Il presente provvedimento costituisce provvedimento di VIA non favorevole per il progetto presentato dalle società Skiarea Miara S.R.L. e San Lucano Idroelettrica S.r.l. denominato "Impianto idroelettrico Col di Prà" localizzato nel Comune di Taibon Agordino (BL). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di aggiornamento del progetto presentata con note prot. n. 350336 del 06/08/2019, prot. n. 534781 del 11/12/2019 e prot. n. 28312 del 21/01/2020, (istanza originaria presentata con prot. n. 558851/46.01 del 20/08/2004); parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA (n.137) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 23/12/20; verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/12/20 approvato nella seduta di Comitato del 03/02/2021; comunicazione alla ditta proponente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvenuta con nota prot. n. 555101 del 30/12/20; osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente ed acquisite in data 08/01/2021 con prot. n. 7573 del 11/01/21, prot. n. 7555 del 11/01/21, prot. n. 7489 del 11/01/2021; conferma del parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA (n. 142) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 10/03/2021 le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.
Il Direttore
PREMESSO che:
CONSIDERATO che l’istanza di procedura di VIA è da intendersi incardinata nell’ambito del procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTO il parere n. 137 del 23/12/2020, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA per il progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/02/2021, è stato approvato il verbale della seduta del 23/12/2020;
CONSIDERATO che la Direzione Ambiente – U.O. VIA, con nota prot. n. 555101 del 30/12/20, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
CONSIDERATO che il proponente ha inviato le proprie osservazioni in merito acquisite in data 08/01/2021 con prot. n. 7573 del 11/01/21, prot. n. 7555 del 11/01/21, prot. n. 7489 del 11/01/2021;
PRESO ATTO che la Soprintendenza di Venezia, Belluno, Padova e Rovigo ha comunicato con nota prot. n. 0004463-P del 17/02/2021 (acquisita con prot. reg. n. 77217 del 18/02/21) che le osservazioni presentate dalle società Skiarea Miara srl e San Lucano Idroelettrica Srl in data 08/01/2021, inerenti la tutela paesaggistica, non sono accoglibili;
PRESO ATTO che la Provincia di Belluno con nota prot, n. 0005755 del 08/03/2021 (acquisita con prot. reg. n. 109571 del 09/03/2021) ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alle osservazioni presentate dalle società Skiarea Miara srl e San Lucano Idroelettrica Srl in data 08/01/2021;
VISTO il parere n. 142 del 10/03/2021, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA, all'unanimità dei presenti, ha confermato il parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in oggetto;
VISTO che le determinazioni, espresse il 10/03/2021 dal Comitato Tecnico Regionale VIA in merito all’intervento in argomento, sono state approvate seduta stante;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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