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Bur n. 45 del 02 aprile 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 179 del 22 marzo 2021

Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231. Sostituzione dell'impianto mobile con impianto fisso come da prescrizione n. 9, allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013, con contestuale modifica alla prescrizione autorizzativa n. 11, allegato B alla D.G.R. 1079/2013 per esercizio conto terzi in via definitiva. Comune di localizzazione: Zevio (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2020 e Legge n. 120/2020, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1628/2015, D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato da Inerteco S.r.l. di modifica della prescrizione autorizzativa n. 11, allegato B alla D.G.R. 1079/2013, relativa all'impianto di inertizzazione da attuarsi in Comune di Zevio (VR), permettendo definitivamente il conferimento dei rifiuti prodotti dall'impianto, anche presso altre discariche autorizzate (diverse dall'adiacente discarica di Inerteco S.r.l., attualmente chiusa in quanto oggetto di sentenza del C.d.S. n. 1432/2019) alle condizioni previste nello scenario di progetto esaminato nello SPA.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA  la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

COSIDERATO  che l’area oggetto di esame, attualmente esistente, è costituita da:

- un’area adibita a discarica, in parte esaurita e in parte in corso di gestione operativa i cui principali atti autorizzativi sono:

− la D.G.R. n. 44 del 18/01/1999, che ha autorizzato il progetto della porzione di discarica oggi esaurita;

− la D.G.R. n. 995 del 21/04/2009, che ha autorizzato una porzione di ampliamento ubicata sul lato ovest della porzione di discarica esaurita;

− la D.G.R. n. 175 del 23/02/2016, che ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e ha autorizzato il progetto definitivo per l’ampliamento dell’impianto della discarica nonché il contestuale progetto di bonifica del sito denominato cava Bastiello, ubicato in comune di Isola Rizza (VR);

− Sentenza n. 1432/2019 con cui il Consiglio di Stato ha annullato la D.G.R. n. 175/2016 su cui si basava l’ampliamento della discarica e ha richiesto, contestualmente, di procedere alla rinnovazione del procedimento di autorizzazione all’ampliamento della discarica. Tale rinnovazione è stata richiesta dalla società Inerteco S.r.l. in data 02/07/2019;

- una zona in corrispondenza della quale è presente l’impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, autorizzato con D.G.R. n. 1079/2013 (con contestualmente espressione di giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto), i cui principali atti autorizzativi relativi sono:

− D.G.R. n. 1079/2013 di autorizzazione dell’impianto di inertizzazione in questione a sevizio esclusivo della discarica festiata dalal società Inerteco S.r.l.;

− nota del 01/06/2017 (acquisita al protocollo regionale 217555 del 05/06/2017) con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso la relazione di fine lavori, iniziati il 13/06/2014, delle opere previste dal progetto;

− nota del 29/06/2017 (acquisita al protocollo regionale 26636 del 05/07/2017), con la quale Inerteco S.r.l., ha comunicato l'avvio dell'impianto, in esercizio provvisorio, a partire dal successivo 03/07/2017, trasmettendo contestualmente la polizza finanziaria a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata.

− nota del 28/03/2018 (acquisita al protocollo regionale 119960 del 29/03/2018), con la quale la Ditta Inerteco S.r.l. ha trasmesso il certificato di collaudo funzionale dell'impianto nei termini di legge previsti, come prorogati con D.D.R. n. 110 del 28/12/2017;

− D.D.R. n. 303 del 23/03/2020 di non assoggettamento alla procedura di VIA, conclusiva della procedura di Verifica di Assoggettabilità dell’istanza di modifica, a carattere temporaneo, della prescrizione n. 11 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 1079 del 28/06/2013 (ossia la possibilità temporanea di conferire i rifiuti in uscita dall’impianto di inertizzazione, anche presso altre discariche); modifica poi trasposta nel decreto autorizzativo D.D.R. n. 462 del 06/05/2020;

TENUTO CONTO  che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 549260 in data 24/12/2020;

CONSIDERATO  che trattasi di richiesta di modifica della D.G.R. n. 1079/2013 dell’impianto di inertizzazione situato in località Ca’ Bianca nel territorio comunale di Zevio, la cui proprietà e gestione sono della società Inerteco S.r.l.

La prescrizione autorizzativa n. 11 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013, prevedeva che l’impianto di trattamento fosse dedicato alla sola discarica gestita da Inerteco S.r.l., per una potenzialità di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso pari a 80.000 ton/anno, escludendo la possibilità di conferimenti ad altre discariche.

La modifica è finalizzata a permettere il conferimento, in via definitiva, dei rifiuti prodotti dall’impianto anche presso siti diversi dall’adiacente discarica di Inerteco S.r.l.

Allo stato attuale, infatti, la discarica di Inerteco S.r.l. non è operativa, stante l’annullamento dell’atto autorizzativo (D.G.R. n. 175/2016), avvenuto con Sentenza n. 1432/2019 del Consiglio di Stato.

In considerazione della prescrizione autorizzativa n. 11, dell’Allegato B, alla D.G.R. n. 1079/2013, tutt’ora vigente, e a fronte delle modifiche introdotte dal richiamato Decreto dirigenziale n. 303 del 23/03/2020 con il quale veniva assentito l’esercizio dell’impianto in parola per conto terzi, ma soltanto in via temporanea, a tutt’oggi risulta preclusa la possibilità che l’impianto in parola, da tempo autorizzato, possa esercire in via definitiva per conto terzi;

Il Proponente dichiara che:

- nessuna modifica né operativa né costruttiva, né in termini di quantità di rifiuti trattati, viene richiesta per l’impianto di inertizzazione esistente;
- l’impianto sarà condotto conformemente alle modalità già approvate in sede di VIA ed in conformità a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo in essere;

VISTA la nota protocollo regionale 551091 in data 28/12/2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto è stato posto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 03/02/2021, durante la quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata “Relazione Tecnica” ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni
(pubblicate nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 74/2020):

- Associazione ISDE, Medici per l’ambiente, Verona, acquista al protocollo regionale 58327 in data 08/02/2021;
- Comitato no discarica Cà Bianca, acquista al protocollo regionale 62065 in data 10/02/2021;
- Legambiente Verona, acquista al protocollo regionale 58327 in data 12/02/2021;
- Comune di San Giovanni Lupatoto, acquista al protocollo regionale 58327 in data 12/02/2021.

Le succitate osservazioni sono state oggetto di valutazione e controdeduzione ed hanno contribuito alla predisposizione della relazione istruttoria del 10/03/2021 effettuata dall’Unità Organizzativa V.I.A., dall’Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti ed ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

PRESO ATTO della documentazione aggiuntiva volontaria pervenuta dal Proponente (acquisita al protocollo regionale 104656 in data 05/03/2020 e pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 74/2020);

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 10/03/2021 effettuata dall’Unità Organizzativa V.I.A., dall’Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti ed ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

ATTESO  che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 10/03/2021, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione:

valutato  lo studio preliminare ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

vista  la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
- il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
- la D.G.R. n. 1400/2017;

vista  la D.G.R. n. 44 del 18/01/1999, la D.G.R. n. 995 del 21/04/2009, la D.G.R. n. 1079/2013, la D.G.R. n. 175 del 23/02/2016;

preso atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1432/2019;

viste  le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che l’istanza è riferita all’impianto esistente non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;

considerato che, le valutazioni contenute nella relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità di valutazione d’incidenza ambientale relativa al progetto, risultano condivisibili anche alla luce delle analisi fatte nel corso di tutto il percorso di valutazione d’impatto ambientale e riscontrate nella documentazione di progetto;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

preso atto che, l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni per fenomeni e/o episodi di malfunzionamento;

preso atto di quanto riportato dal Proponente, nella documentazione agli atti, in merito all’adozione del solo “Percorso B”, quale unico percorso d’accesso e uscita dall’area interessata, conformemente a quanto prescritto nella D.D.R. n. 462 del 06/05/2020;

preso atto  che, gli aspetti ambientali correlati alle richieste, sono stati affrontati (con analisi e modellazioni matematiche) ed hanno attestato, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, l’assenza di alterazioni significative negative rispetto a quanto già valutato con D.G.R. n. 1079/2013 nonché con 303 del 23/03/2020;

considerato che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

considerato che, codici E.E.R. trattabili rimangono invariati rispetto a quanto già autorizzato con D.G.R. n. 1079/2013;

considerato che, la modifica richiesta riguardo al sito di conferimento dei rifiuti una volta trattati, non determini alcuna variazione delle caratteristiche dimensionali dell’impianto stesso, del ciclo tecnologico della potenzialità e della gestione del processo;

considerato che, la modifica richiesta non comporterà alcun cambiamento, rispetto a quanto già previsto e autorizzato per l’impianto esistente, sui seguenti aspetti:

- potenzialità di trattamento
- utilizzo risorse naturali
- stoccaggi
- produzione di rifiuti
- punti di emissioni e scarichi;

considerato che, la modifica della prescrizione autorizzativa n. 11 dell’Allegato B alla D.G.R n. 1079/2013 è resa assentibile a seguito della variazione intervenuta sui disposti dell’art 49 del Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.), approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1175 dell'11/08/2020;

considerato che, la verifica dell’ottemperanza alle nuove BAT di settore esula dall’ambito di valutazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 8 L.R. n. 4/2016. Detta verifica dovrà essere pertanto necessariamente valutata nell’ambito di apposito e separato procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’installazione di cui trattasi;

considerato che, non si ravvisano impatti significativi negativi relativamente alla gestione dell’impianto e si ritiene pertanto che, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistano motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alla modifica della prescrizione autorizzativa n. 11 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013, permettendo, in via definitiva, il conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto anche presso siti diversi dall’adiacente discarica di Inerteco S.r.l.;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, del progetto presentato da Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231), di:

- modifica della prescrizione autorizzativa n. 11 dell’Allegato B alla D.G.R. n. 1079/2013, relativa all’impianto di inertizzazione da attuarsi in Comune di Zevio (VR), permettendo definitivamente il conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto, anche presso altre discariche autorizzate (diverse dall’adiacente discarica di Inerteco S.r.l., attualmente chiusa in quanto oggetto di sentenza del Cd.S. n. 1432/2019) alle condizioni previste nello scenario di progetto esaminato nello SPA, nonché alle condizioni seguenti;

in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

In merito alla polverosità diffusa interna al capannone in fase di movimentazione rifiuti, il proponente metta in atto gli interventi che ritiene necessario, al fine di realizzare un abbattimento puntuale nelle polveri generate in fase di movimentazione.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Nell'ambito del collaudo funzionale della Fase 2 (sostituzione dell'impianto mobile con l'impianto fisso).

Soggetto verificatore

Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV come previsto dall'art. 5 bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

Per ovviare alla possibile dispersione delle poveri dei silos in fase di carico, il proponente provveda alla captazione di tali emissioni diffuse e un loro adeguato trattamento.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Nell'ambito del collaudo funzionale della Fase 2 (sostituzione dell'impianto mobile con l'impianto fisso).

Soggetto verificatore

Provincia di Verona con l'avvalimento di ARPAV come previsto dall'art. 5 bis della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam - Esercizio

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma alle conclusioni della valutazione di impatto acustico presentata e valutando anche l’impatto acustico presso il recettore Catullo Lab.
I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro sei mesi dalla messa in esercizio dell’impianto nello scenario di progetto.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


.

decreta

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 10/03/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le motivazioni e nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di cui alle premesse;

3) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

4) di trasmettere il presente provvedimento ad Inerteco S.r.l. (con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231 – PEC:inerteco@pec.bertoliambiente.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Zevio (VR), al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell’Atmosfera e alla Direzione Regionale supporto Amministrativo Giuridico e Contenzioso;

5) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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