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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 174 del 18 marzo 2021
VERITAS S.p.A. Depuratore di Campalto - Comune di localizzazione: Venezia (VE). Domanda di rinnovo autorizzazione. Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016. Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di Campalto in Comune di Venezia (VE), presentata dalla società Veritas S.p.A. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza presentata da Veritas S.p.A, acquisita agli atti con prot. regionale nn. 502224, 502274 e 502278 del 25/11/2020 e successivamente perfezionata in data 04/12/2020 con prot. n. 517729.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Veritas S.p.A. (P.IVA/C.F. 03341820276), con sede legale in Venezia, Santa Croce, n. 489, acquisita agli atti con prot. regionale nn. 502224, 502274 e 502278 del 25/11/2020 e successivamente perfezionata in data 04/12/2020 con prot. n. 517729;
VISTA la nota prot. n. 525398 del 10/12/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e del contestuale avvio del procedimento;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione delle acque reflue esistente sito in via Vice Brigadiere Cristiano Scantarburlo n. 18 a Campalto, Venezia (VE), per il quale la società Veritas S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio, per una potenzialità massima di 130.000 AE, fino al 14/01/2021, con Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n. 114/2017.
TENUTO CONTO che l’autorizzazione sopra richiamata costituisce autorizzazione allo scarico nel Canale Osellino a norma dell’art. 44, comma 7 della L.R. n. 33/1985 e dell’art.124 del D.Lgs. n. 152/06;
PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia, con prot. n. 37346 del 07/06/2019, ha iscritto la Società Veritas S.p.A. al n. 3 dell'Elenco dei Gestori del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/06, finalizzata al ricevimento presso l’impianto di depurazione dei rifiuti per i codici e le operazioni espressamente indicati, purchè gli stessi provengano dall’ambito di competenza del Consiglio di bacino Laguna di Venezia;
PRESO ATTO che l'impianto possiede l’autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia di carattere generale alle emissioni in atmosfera, rilasciata il 30/03/2013, con scadenza 29/03/2028;
Vista la nota di prot. n. 17667 del 27.02.2020, con cui la ditta, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ha chiesto alla Città Metropolitana di Venezia il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane in oggetto;
PRESO ATTO che la DGR 1020/2016 prevede che le autorizzazioni relative ad impianti per cui non sono previsti interventi di modifica, possono essere prorogate per un periodo massimo di 12 mesi, con la prescrizione che il richiedente provveda entro tale periodo all’attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;
PRESO ATTO della nota prot. n. 1943 del 15/01/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 20031 del 18/01/2021, con cui la Città Metropolitana di Venezia, visto che ai sensi della legge 27/11/2020, n. 159 di conversione del Dl 125/2020, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza Covid-19, attualmente prevista per il 31 gennaio 2021, rimangono validi per i 90 giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi fino al 01/05/2021, fatte salve ulteriori proroghe, ha comunicato la sospensione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane in oggetto, in attesa della conclusione del procedimento di VIA regionale;
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dal Comune di Venezia, acquisite al protocollo regionale con n. 7470 del 11/01/2021;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che relativamente alla valutazione d'incidenza:
VISTE le integrazioni documentali trasmesse dal proponente in data 12/01/2021, acquisite al protocollo regionale con n. 9308;
CONSIDERATA la richiesta di documentazione integrativa inviata al proponente dagli uffici della U.O. VIA con nota del 18/01/2021 prot. n. 21328;
CONSIDERATO che in data 17/02/2021 il proponente ha presentato tramite PEC la documentazione richiesta, acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 73771
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/06, alla lett. r);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016 e durante l’istruttoria;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che:
RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 17/03/2021 effettuata dalla U.O. VIA e dall’U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, agli atti dell’amministrazione regionale;
RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
CONDIZIONI AMBIENTALI
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam
Oggetto della condizione
In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Città Metropolitana, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Città Metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.
Soggetto verificatore
Città Metropolitana di Venezia anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2
Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Città Metropolitana di Venezia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Città Metropolitana, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Venezia, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Città Metropolitana di Venezia.
3
Il proponente in caso di attivazione degli sfiori dovrà sospendere l’immissione di rifiuti liquidi al trattamento biologico.
In occasione di ogni evento atmosferico che comporta l’attivazione dello sfioro in testa al trattamento biologico.
4
Il proponente predisponga un programma di interventi per la riduzione in rete delle portate parassite entro 180 gg dalla notifica del decreto di autorizzazione. Il programma così predisposto dovrà essere inviato alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente che ne valuterà i contenuti.
Entro 180 gg dalla notifica del decreto di autorizzazione.
Regione del Veneto – Direzione Ambiente – U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque.
DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
Luigi Masia
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