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Bur n. 41 del 26 marzo 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 150 del 16 marzo 2021

REFRIGERANT ITALIA SRL Realizzazione e gestione di un impianto di rigenerazione di fluidi frigoriferi. Comune di localizzazione: Noventa di Piave (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dalla società Refrigerant Italia S.R.L. per la realizzazione e gestione di un impianto di rigenerazione di fluidi frigoriferi in comune di Noventa di Piave (VE).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, per la quale è previsto l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Refrigerant Italia S.R.L. (C.F 03953500273), con sede legale a Noventa di Piave (VE), Via Volta 64. CAP 30020, acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 506597 del 27/11/;

VISTA la nota prot. n. 518773 del 4/12/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/12/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che l’istanza prevede in sintesi la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigenerazione di fluidi frigorigeni usati;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni.;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 11/2/2021;

VISTE le precisazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente con nota del 25/2/2021 (acquisiti con prot. n. 91556 del 26/2/2021);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la relazione tecnica n. 5/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 2/3/2021 predisposta dall’U.O. V.I.A., dall’U.O. Ciclo dei Rifiuti e dall’ARPAV, agli atti dell’amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ATTESO che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 3/3/2021:

  • condivise le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione;
  • tenuto conto che, a seguito di quanto richiesto dall’Assessore del Comune di Noventa di Piave nel corso della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 3/3/2021, gli uffici regionali hanno verificato che nello studio preliminare ambientale il proponente ha dichiarato che l’intervento in questione “non rientra tra quelli a rischio di incidente rilevante”;
  • ritenuto necessario che nella successiva procedura di autorizzazione, in coerenza con quanto dichiarato nello studio preliminare ambientale, il proponente dovrà dar conto che l’intervento proposto rispetta quanto disposto dal Comune di Noventa di Piave con la variante n. 6 al Piano degli Interventi;
  • ritenuto di evidenziare che nell’impianto si intende svolgere operazioni di riciclaggio con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, i cui criteri dovranno essere individuati e autorizzati nell’ambito del provvedimento autorizzativo in quanto si configura quale cessazione di qualifica di rifiuto caso per caso e che pertanto la Ditta è tenuta a trasmettere, con l’istanza di approvazione progetto e esercizio provvisorio, le informazioni di cui alla tabella 4.1 delle “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” approvate da SNPA con Doc. n. 62/20;
  • ritenuto di chiarire, visti gli aspetti progettuali e le modalità di gestione dell’impianto, che l’utilizzo promiscuo delle Aree, inteso come possibilità di effettuare operazioni sia di stoccaggio sia di accorpamento/miscelazione, sia nella filiera D sia R, è consentito nel rispetto della tracciabilità dei rifiuti e della identificazione delle aree con adeguata cartellonistica che consenta di identificare in ogni momento il rifiuto ivi presente, la filiera e l’operazione in corso; conseguentemente dette Aree devono essere chiaramente indicate nella planimetria da autorizzarsi, anche mediante l’utilizzo di una legenda esplicativa;
  • ritenuto di precisare che, in ordine alla gestione delle acque di spegnimento di un eventuale evento di incendio, con l’istanza di approvazione progetto e esercizio provvisorio la Ditta è tenuta ad integrare le informazioni con:
  • la stima del quantitativo delle acque di spegnimento che potranno essere trattenute presso l’installazione;
  • la procedura per la gestione delle acque di spegnimento trattenute e non;
  • la modalità di rilascio delle stesse con riferimento agli accordi con il gestore del servizio idrico integrato.
  • considerato che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
  • considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
  • richiamate le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria
  • considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente dovrà attivare la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore e alla Regione Veneto la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nelle relative condizioni ambientali (utilizzando a tal fin la modulistica pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto);

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:

CONDIZIONE AMBIENTALE:

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Post operam

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 – BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto, che dia conferma del raggiungimento dell’obiettivo di insonorizzazione indicato nella “Valutazione previsionale di impatto acustico”.

I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e al Comune di Noventa di Piave.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall’entrata in esercizio con le modifiche da progetto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 3/3/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa.
  3. Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore e alla Regione Veneto la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nelle relative condizioni ambientali.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Refrigerant Italia S.R.L. con sede legale a Noventa di Piave (VE), (Pec: refrigerant@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Noventa di Piave (VE) e al Direttore Generale di ARPAV;
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia


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