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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 3 del 08 gennaio 2021
Approvazione dei nuovi modelli regionali di comunicazione di variazione di dati contenuti nell'autorizzazione/SCIA di agenzia di viaggio, sia nel caso di trasferimento di sede, sia nel caso di nuovo direttore tecnico, da presentare tramite SUAP, alla Regione. L.R. n. 11/2013, art. 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019. DGR n. 1172/2020. Revoca del Decreto della Direzione Turismo n.177 del 14 agosto 2019.
Si approvano i nuovi modelli regionali di comunicazione di variazione di dati contenuti nell’autorizzazione/SCIA agenzia di viaggio, sia nel caso di trasferimento di sede, sia nel caso di nuovo direttore tecnico, da presentare tramite SUAP alla Regione ed ai Comuni competenti per la vigilanza; contestualmente si revoca il precedente modello unico regionale di comunicazione di variazione dei dati.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;
- il comma 4 dell’art.37 della L.R.n.11/2013 richiede per l’apertura di un’agenzia di viaggio anche un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede principale o secondaria;
- l’art. 38 della L.R. n.11/2013 prevede un modello regionale per la presentazione alla Giunta regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) obbligatorio per chiunque intenda aprire la sede principale di una agenzia di viaggio nel Veneto;
- la DGR n. 768 del 4.6.2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18.6.2019, ha approvato, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenute le agenzie di viaggio; sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;
- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R.n.33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;
- la DGR n.768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, i modelli regionali di SCIA e di comunicazioni alla Regione, obbligatorie per le agenzie di viaggio operanti nel Veneto;
- la Direzione Turismo, con Decreto n. 175 del 14 agosto 2019, in attuazione dell’articolo 38 della L.R n. 11/2013 e della DGR n. 768/2019, ha approvato il modello regionale di SCIA da presentare tramite Suap alla Regione per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio;
- la Direzione Turismo, con Decreto n. 177 del 14 agosto 2019, in attuazione dell’articolo 38 della L.R n. 11/2013 e della DGR n. 768/2019, ha approvato il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione dei dati contenuti nella SCIA/autorizzazione di agenzia di viaggio, comprendente sia quattro casi di trasferimento di sede, sia il caso di sostituzione del direttore tecnico di agenzia con un nuovo direttore;
- tra i requisiti necessari per aprire un’agenzia di viaggio, risulta, ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 37 della L.R. n.11/2013, la presenza di un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;
- l’articolo 9 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” ha modificato l’articolo 78 della L.R. n. 33/2002, trasferendo tutte le funzioni in materia di accertamento dei requisiti di direttore tecnico di agenzia dalle Province alla Regione;
- la Direzione Turismo, con Decreto n. 110 del 24 aprile 2019, in attuazione dell’articolo 78 della L.R. n.33/2002, ha approvato il modello regionale di richiesta alla Regione di accertamento dei requisiti di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- la DGR n. 1172 dell’11 agosto 2020, pubblicata nel BUR n. 134 dell’1.9.2020, ha approvato, ai sensi dell’art. 78 della L.R. n. 33 del 2002 e dell’articolo 37, comma 4, lettera b) della L.R. n. 11/2013, le nuove modalità e la documentazione necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti professionali per diventare direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo - ai sensi dell’articolo 29 e dell’Allegato IV, Lista II, n. 3 del D. Lgs n. 206/2007, - nel caso in cui l’interessato dimostri l’esercizio effettivo dell’attività in una agenzia di viaggio in uno Stato membro dell’Unione europea, per un determinato periodo, che varia dai tre ai sei anni, a seconda della posizione di lavoro autonomo o subordinato ricoperta e della partecipazione o meno alle relative attività di formazione professionale;
- la citata DGR n.1172/2020 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo di dare esecuzione al suddetto provvedimento, adottando propri decreti per modificare i modelli regionali di comunicazione di variazione dei dati contenuti nella SCIA di agenzia di viaggio;
RITENUTI
- non più conformi a quanto stabilito dalla citata DGR n.1172/2020, che attualmente prevede solo una segnalazione dell’interessato alla Regione per l’accertamento dei requisiti professionali di direttore tecnico di agenzia di viaggio, senza più prevedere la necessità di un provvedimento regionale espresso, conclusivo dell’accertamento citato, a seguito di una richiesta dell’interessato:
RITENUTO
- opportuno approvare, per maggiore chiarezza, al posto di un unico modello regionale, due modelli regionali di comunicazione di variazione dei dati contenuti nella SCIA/autorizzazione di agenzia di viaggio, distinguendo :
CONSIDERATO CHE
- il contenuto delle citate comunicazioni deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n.768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D. Lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall’art. 47 del D. Lgs. n. 79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio;
- le citate comunicazioni, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR n. 160/2010, sono presentate dal titolare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sia alla Regione sia ai Comuni competenti per territorio, per l’esercizio della funzione di vigilanza sulle agenzie di viaggio, ai sensi del comma 6 dell’art.49 della L.R. n. 11/2013;
DATO ATTO CHE
- ai sensi della DGR n. 1997/2018, le citate comunicazioni sono oggetto degli accertamenti, atti e comunicazioni tramite SUAP, ai sensi degli articoli 18 bis e 19 della L.n.241/1990 e dell’art.2 del DPR n.160/2010:
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare il proprio Decreto n. 177/2019, ai sensi dell’art.21 quinquies della L.n.241/1990, perché non risulta più conforme a quanto stabilito dalla citata DGR n. 1172/2020, per i motivi citati;
- disporre che l’efficacia della revoca del citato Decreto n. 177/2019, decorra dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
- confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle comunicazioni di variazione dei dati contenuti nella SCIA/autorizzazione di agenzie di viaggio presentate al Comune, in conformità al modello allegato al Decreto n.177/2019 revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione dei dati contenuti nella scia/autorizzazione di agenzia di viaggio relativi al trasferimento di sede ;
- approvare nell’Allegato B al presente provvedimento il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione dei dati contenuti nella scia/autorizzazione di agenzia di viaggio relativi al direttore tecnico
- disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta i citati modelli regionali di comunicazione debitamente compilati, tramite SUAP, sempre alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it nonchè nel caso dell’Allegato A anche ai Comuni interessati dal trasferimento di sede dell’agenzia, mentre nel caso dell’Allegato B anche ai Comuni ove l’agenzia di viaggio, che cambia il direttore tecnico, ha la sede principale e le sedi secondarie;
- inserire i citati modelli regionali sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; il D.Lgs.n.59/2010, il D.Lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; il DPRn.160/2010; la L.R.n.33/2002; la L.R. n.54/2012; la L.R.n.11/2013; la DGR n.1997/2018; la DGR n.768/2019; la DGR n.1172/2020; il Decreto della Direzione Turismo n. 177/2019;
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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