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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 63 del 24 dicembre 2020
Ditta La Valeggiana s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n. 104/2017 L.R. 4/2016 L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta La Valeggiana s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 31.07.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 345355 del 02.08.2019, con la quale la ditta La valeggiana s.r.l. (C.F. 00541120200), con sede in Mantova (MN) via Isabella d’Este n. 22, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4”, ed esercita dalla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l.., da denominarsi “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 113 del 08.04.2020, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A) anche in luogo della C.T.R.A.E.;
VISTO il decreto n. 494 del 25.05.2020 con il quale la Direzione Ambiente ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 113 del 08.04.2020 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4” da denominarsi “TURCHETTI 4 AMPLIAMENTO NORD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 494 del 25.05.2020 contiene le seguenti determinazioni:
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 113 del 08.04.2020 aveva prescritto, tra l’altro, che:
DATO ATTO l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 12 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT20B0012 e denominato “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” e circa 12 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 11/20 in data 30.03.2020, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 238819 del 17.06.2020 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 29.06.2020 alle ore 11.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), anche in modalità telematica, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese, Enel e-Distribuzione s.p.a., A.R.P.A.V. e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 29.06.2020, con inizio dei lavori alle ore 11,05 e chiusura degli stessi alle ore 11,25, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:
CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta La Valeggiana s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 24.05.2021;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 45.880 mq, comprensiva anche della superficie occupata dalle scarpate divisorie con l’attuale cava autorizzata e che verranno abbattute, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 540.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO la legge regionale 31.12.2012 n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 e la L.R. 4/2016;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006, ovvero ai valori di fondo, e per un quantitativo complessivo non superiore a 77.500 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06, dal D.Lgs. n. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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