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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA n. 259 del 17 novembre 2020
Azioni straordinarie di sostegno alle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. Concessione delle sovvenzioni a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 726 del 9 giugno 2020 e contestuale impegno di spesa.
Il presente decreto dispone, in esecuzione della D.G.R. n. 726 del 9 giugno 2020, l’approvazione dell’elenco dei beneficiari, la concessione dei contributi e il contestuale impegno di spesa a favore delle imprese che hanno presentato domanda a seguito del bando approvato con la stessa DGR n. 726 del 9 giugno 2020.
Il Direttore
RICHIAMATO il Reg. (UE) n. 717 del 27.06.2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;
VISTA la legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" ed in particolare l'allegato 9 con il quale è stata stanziata una somma pari a Euro 200.000,00 per azioni straordinarie di sostegno alle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020;
VISTA la DGR n. 726 del 9 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 98 del 3 luglio 2020, con la quale è stato approvato, in considerazione dello stanziamento di cui alla L.R. n. 13/2020 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui al Reg (UE) n. 717/2014 in materia di aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il bando per l’erogazione di sovvenzioni per il sostegno alle imprese di venericoltura che operano nelle lagune di Caleri e Marinetta nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO) finalizzate alla mitigazione degli impatti arrecati dalla eccezionale moria verificatasi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020;
DATO ATTO che il bando approvato con la citata DGR n. 726 del 9 giugno 2020 riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sovvenzione da parte delle imprese di acquacoltura impattate, le norme generali per l'accesso alle sovvenzioni, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi e le modalità di erogazione delle sovvenzioni regionali;
VISTA la conclusione della fase istruttoria delle domande acquisite a seguito del bando di cui trattasi il cui esito è riportato nella seguente tabella quale “Allegato A”, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua le domande ammesse a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando, nonché nella seguente tabella quale “Allegato B”, facente parte integrante del presente provvedimento, che individua le domande non ammissibili a contributo con indicazione delle motivazioni della non ammissione;
VISTA la nota del Direttore della Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali protocollo n. 9039831 del 04 agosto 2020, acquisita al protocollo regionale n. 309406 del 04 agosto 2020, con la quale la Regione del Veneto è stata autorizzata, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 3 e a condizione del rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 2 in tema di “impresa unica” del predetto Regolamento (UE) n. 717/2014, ad erogare, in regime de minimis e in base alle disposizioni comunitarie vigenti, l’importo complessivo di euro 800.000,00 (dei quali, euro 600.000,00 attivati con il bando approvato con DGR n. 725 del 9 giugno 2020 ed euro 200.000,00 attivati con il bando approvato con DGR n. 726 del 9 giugno 2020) necessario ad attivare la concessione di aiuti rivolti rispettivamente alle imprese di pesca aderenti ai COGEVO di Chioggia e di Venezia e a quelle di acquacoltura operanti nei comuni di Porto Viro (RO) e Rosolina (RO);
DATO ATTO che, a seguito dell’autorizzazione di cui alla citata nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 04 agosto 2020 è stato autorizzato sulla banca dati del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA) un massimale di spesa pari a Euro 800.000,00 al quale è stato attribuito il codice CAR n. 100020508;
CONSIDERATO che l'art. 52 “Registro nazionale sugli aiuti di Stato” della l. 234/2012 dispone l'obbligo di utilizzare i pertinenti registri per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sugli Aiuti di Stato;
DATO ATTO che sono state condotte le verifiche istruttorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale e che gli aiuti individuali riportati nella tabella di cui all’“Allegato A” sono stati registrati nella banca dati del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA);
CONSIDERATO che il contributo complessivo concedibile a favore delle domande ritenute ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse di bilancio 2020, risulta pari ad Euro 200.000,00=;
VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie per il richiamato contributo complessivo di Euro 200.000,00= che trovano copertura nel pertinente capitolo di spesa n. 075206 "Trasferimenti per favorire la pesca e l’acquacoltura (L.R. 28/04/1998, n. 19)" del bilancio di previsione regionale per l’anno 2020;
VISTO l’articolo 56, comma 6, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss. mm. ii.”;
VISTO l’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali;
DATO ATTO che i contributi alle imprese di cui al presente provvedimento non sono finalizzati all’acquisto di beni strumentali e sono, pertanto, soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
VISTE la Legge Regionale n. 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale del 11 maggio 2018, n. 16, recante “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020";
VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020";
VISTA la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022";
VISTA la DGR 29.11.2019, n. 1716 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 16.12.2019, n. 10 "Bilancio finanziario gestionale 2020-2022";
VISTA la DGR n. 30 del 21.01.2020 – “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2020 – 2022”;
DATO ATTO che le obbligazioni a favore dei succitati beneficiari per la concessione delle sovvenzioni precedentemente identificate, hanno natura non commerciale e che le stesse sono perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all’impegno delle risorse necessarie;
decreta
Gianluca Fregolent
(seguono allegati)
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