Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 934 del 16 novembre 2020
Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego (con sede legale in Via Roma, 1/a 37020 Sant'Anna di Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 03327690230). Progetto di rinnovo e accorpamento delle autorizzazioni delle cave di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominate Loffa e San Giovanni). Comune di localizzazione: Sant'Anna di Alfaedo (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'istanza di rinnovo e accorpamento delle autorizzazioni delle cave di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominate Loffa e San Giovanni), in Comune di Sant'Anna di Alfaedo (VR), presentata da Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego, acquisita agli atti con protocollo regionale 47784 in data 30/01/2020; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in data 14/02/2020 - protocollo regionale 72741; - progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 11/03/2020, durante la quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta svoltasi il giorno 15/07/2020, ha richiesto al proponente integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, formalizzate con nota in data 13/08/2020 protocollo 0322571; - la Ditta proponente ha provveduto ad ottemperate alla suddetta richiesta trasmettendo la documentazione integrativa a mezzo PEC in data 25/09/2020, acquista al protocollo regionale 411620 in data 28/09/2020; le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/10/2020 sono state approvate seduta stante ed il verbale è stato approvato nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 11/11/2020.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A. ) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.I.A. , abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego (con sede legale in Via Roma, 1/a – 37020 Sant’Anna di Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 03327690230), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 44099 in data 28/01/2020;
VISTA la nota protocollo regionale 72741in data 14/02/2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 11/03/2020, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
VISTO il contributo istruttorio pervenuto dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (acquisito al protocollo regionale 230393 in data 11/06/2020);
PRESO ATTO che, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta svoltasi il giorno 15/07/2020, ha provveduto a richiedere al proponente le seguenti integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria, formalizzate con nota in data 13/08/2020 – protocollo 0322571 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 5/2020);
CONSIDERATO che, la Ditta proponente ha provveduto ad ottemperate alla suddetta richiesta trasmettendo la documentazione integrativa a mezzo PEC in data 25/09/2020 (acquista al protocollo regionale 411620 in data 28/09/2020 e pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 5/2020);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di coltivazione ricade nel territorio del Comune di Sant’Anna di Alfaedo (VR), nei pressi della località Monte Loffa; è ubicata nel settore centro-occidentale dei Monti Lessini.
L’area del programmato intervento (terreni in disponibilità) è censito al catasto terreni del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, al Foglio n. 26, mappali 225, 273 (cava Loffa) e Foglio n. 22, mappali 146,173,174,197,198 (cava S.Giovanni).
CONSIDERATO che:
CONSIDERATO che le misure di mitigazione adottate dal proponente sono così riassunte:
CONSIDERATA la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa è condotta, il Proponente ritiene non necessaria alcuna misura di mitigazione ulteriore rispetto a quelle già applicate in altre attività di questo tipo;
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
VISTE la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;
VISTI le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
PRESO ATTO del progetto di ricomposizione ambientale;
PRESO ATTO che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;
PRESO ATTO che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;
PRESO ATTO che la cava è ubicata all’interno del bacino estrattivo San Giovanni in Loffa e Coleri;
CONSIDERATO che, non sono previste cisterne di gasolio; (il carburante viene fornito direttamente dai mezzi esterni), né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi;
CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;
VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;
VALUTATA la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a mezzo PEC in data 25/09/2020 (acquista al protocollo regionale 411620 in data 28/09/2020);
PRESO ATTO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:
RITENUTO che, non essendoci continuità fisica nella coltivazione (estrazione e sistemazione) tra le due attività di cava denominate rispettivamente “Loffa” e “S. Giovanni” e conseguentemente non vi sia un progetto unitario di estrazione e ricomposizone ambientale di un bacino estrattivo condiviso, non sia possibile addivenire ad un accorpamento di due distinte unità estrattive;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
decreta
Loris Tomiato
Torna indietro