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Bur n. 172 del 17 novembre 2020


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 366 del 28 ottobre 2020

Presa d'atto della fusione per incorporazione della società Solareolica Seconda S.r.l. nella società EdisonSolar S.r.l., con conseguente volturazione a favore di EdisonSolar S.r.l. dell'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 12.682,100 kWp, sito nei Comuni di Loreo e Adria (RO), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003. DGR n. 1816 del 23 giugno 2009, DDR n. 48 del 19 ottobre 2009 e DGR n. 236 dell'8 marzo 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'Autorizzazione unica, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 12.682,100 kWp, sito nei Comuni di Loreo e Adria (RO), di cui a DGR n. 1816 del 23 giugno 2009, DDR n. 48 del 19 ottobre 2009 e DGR n. 236 dell'8 marzo 2019.

Il Direttore

VISTA la deliberazione n. 1816 del 23 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha rilasciato alla ditta Piave S.r.l. l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 12.500,00 kWp e alla costruzione dell'impianto di connessione alla rete elettrica nei Comuni di Loreo e Adria (RO), ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

il decreto n. 68 del 19 ottobre 2009, con il quale il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio ha stabilito la volturazione dell’autorizzazione unica di cui alla DGR n. 1816/2009 alla società Solareolica Seconda S.r.l.;

la deliberazione n. 236 dell’8 marzo 2019, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Solareolica Seconda S.r.l. a modificare l’impianto fotovoltaico in oggetto e a procedere contestualmente ad incrementarne la potenza complessiva fino a 12.682,10 kWp;

la nota acquisita al protocollo regionale n. 385617 del 21 settembre 2020, con la quale la società EdisonSolar S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Foro Bonaparte n. 31, partita I.V.A. 09571891002, ha richiesto la volturazione dell’Autorizzazione unica in oggetto a seguito della fusione per incorporazione della società Solareolica Seconda S.r.l., con sede legale in Roma, Via Sardegna n. 40, partita I.V.A. 10244351002, operazione che ha comportato una successione a titolo universale della società incorporante in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, come prevede specificatamente l’art. 2504 bis, comma 1 del c.c.;

la visura alla Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi – registro Imprese dell’azienda EdisonSolar S.r.l., aggiornata al 10 settembre 2020 e la copia dell’atto di fusione per incorporazione, sottoscritto dalle parti e dal dott. Andrea De Costa, notaio in Milano, repertorio n. 10123 e raccolta n. 5385, entrambi acquisiti al citato protocollo regionale n. 385617 del 21 settembre 2020;

la richiesta di comunicazione antimafia inviata dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia tramite la Banca dati nazionale unica in data 12 ottobre 2020, come previsto per l’adozione dei provvedimenti concessori o autorizzatori di cui al comma 1, sub lett. f) art. 67 del D.Lgs. n. 159/2019);

la nota, registrata al protocollo regionale n. 447081 del 21 ottobre 2020, con la quale EdisonSolar S.r.l. ha trasmesso l’autocertificazione della documentazione antimafia ai sensi dell’art.89 del D.Lgs. n. 159/2011, sottoscritta dall’Amministratore Unico con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, rispetto all’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la DGR n. 2373 del 4 agosto 2009, all’Allegato A, prevede che un nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto autorizzato alla costruzione e all’esercizio dell’impianto dandone comunicazione alla Direzione Urbanistica. Il Dirigente della Direzione Urbanistica decreta la volturazione dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, disponendo il subentro in tutti i diritti e gli obblighi in capo al soggetto precedentemente autorizzato e informa il Comune e gli altri enti interessati;

CONSIDERATO che con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013 la competenza in materia di autorizzazione unica per impianti fotovoltaici ed eolici è stata attribuita alla Sezione Energia, ora Unità Organizzativa Energia della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;

RITENUTO di poter procedere alla volturazione in oggetto anche nelle more della risposta alla richiesta di verifica prevista all’art. 67 D.Lgs. n. 159/2019 in materia di antimafia, preso atto della ratio sottesa dall’art. 3 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, volto a potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all’emergenza sanitaria globale del COVID-19;

VISTO Il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

il Decreto Legislativo n.159 dell’11 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

il decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 118 del 20 maggio 2020, che delega il direttore della U.O. Energia all’assunzione degli atti e dei provvedimenti di competenza;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto della fusione per incorporazione nella società EdisonSolar S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Foro Bonaparte n. 31, partita I.V.A. 09571891002, della società Solareolica Seconda S.r.l., con sede legale in Roma, Via Sardegna n. 40, partita I.V.A. 10244351002;
  3. di volturare, fatto salvo l’esito della verifica prevista all’art. 67 D.Lgs. n. 159/2019 in materia di antimafia, richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 12 ottobre 2020, l’Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 12.682,100 kWp, sito nei Comuni di Loreo e Adria (RO), ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n.387 del 29 dicembre 2003, di cui alle DGR n. 1816 del 23 giugno 2009, DDR n. 48 del 19 ottobre 2009 e DGR n. 236 dell’8 marzo 2019, intestata alla società Solareolica Seconda S.r.l., con sede legale in Roma, Via Sardegna n. 40, partita I.V.A. 10244351002, a favore della società EdisonSolar S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Foro Bonaparte n. 31, partita I.V.A. 09571891002, disponendo il subentro di tutti i diritti e obblighi previsti dalla stessa Autorizzazione unica derivanti da tale volturazione;
  4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società EdisonSolar S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Foro Bonaparte n. 31, partita I.V.A. 09571891002 e Solareolica Seconda S.r.l., con sede legale in Roma, Via Sardegna n. 40, partita I.V.A. 10244351002, ai Comuni di Loreo e di Adria (RO) e agli altri enti interessati;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di segnalare che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta notifica ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato, salva rimanendo la competenza del giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l’impugnazione del provvedimento;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Direttore Delegato Franco Alberti

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