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Bur n. 165 del 06 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 49 del 22 ottobre 2020

RIVE SRL e VERITAS SPA Progetto per lo sviluppo dell'impianto "RTN" in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente. Comune di localizzazione: Venezia Porto Marghera - (VE). Approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017 e autorizzazione all'effettuazione di operazioni di trattamento a calce del terreno in sito. Integrazione al provvedimento autorizzatorio unico regionale, rilasciato con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09.04.2020.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si aggiorna il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciato per l’impianto di trattamento dei rifiuti gestito da RIVE SRL e VERITAS SPA, integrandolo con il parere per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017.

Il Direttore

RICHIAMATO il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018), Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09.04.2020, che autorizza RIVE SRL e VERITAS SPA alla realizzazione e all’esercizio del “Progetto per lo sviluppo dell’impianto “RTN” in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell’impianto esistente. Comune di localizzazione: Venezia – Porto Marghera - (VE).”;

RILEVATO che il punto 3 del succitato decreto prevede che, prima dell’inizio dei lavori, il proponente presenti un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del Titolo V del DPR n. 120/2017, in attuazione della condizione ambientale n. 4 del parere di compatibilità ambientale, Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13.01.2020;

RILEVATO che nell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha richiesto, tra gli altri titoli abilitativi, il rilascio del parere per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta RIVE SRL con le note prot. n. 21 del 22.07.2020 e prot. n. 23 del 28.07.2020, acquisite rispettivamente al protocollo della Regione del Veneto n. 292216 del 23.07.2020 e n. 299293 del 28.07.2020, con cui ha richiesto il parere relativo a piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017 e la richiesta di intervento con stabilizzazione a calce dei terreni in sito;

DATO ATTO che il proponente con la documentazione sopracitata ha ottemperato a quanto richiesto alla condizione ambientale n. 4 del parere di compatibilità ambientale, Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13.01.2020;

VISTA la nota prot. n. 322230 del 13.08.2020 di avvio del procedimento e indizione di conferenza di servizi per il giorno 25.08.2020, finalizzata al rilascio di parere per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo nell’ambito del progetto approvato con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09.04.2020;

PRESO ATTO dell’esito della riunione del 25.08.2020, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 04.09.2020 prot. n. 347693 e la nota del 11.09.2020 prot. n. 358108 con cui è stata convocata la conferenza di servizi decisoria del 14.09.2020;

VALUTATE le integrazioni richieste con la succitata nota del 04.09.2020, trasmesse dalla ditta con nota prot. n. 33 del 09.09.2020, acquisita al prot. reg. n. 353374 del 09.09.2020;

PRESO ATTO dell’esito della conferenza di servizi del 14.09.2020, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 06.10.2020 prot. n. 424123;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTA la Delibera n. 5412019 del Consiglio SNPA che approva le "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo";

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di modificare il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. integrandolo con l’“Approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017 e autorizzazione all’effettuazione di operazioni di trattamento a calce del terreno in sito”;

decreta

  1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
  2. di rilasciare alla società RIVE S.R.L. e alla società VERITAS S.P.A., l’autorizzazione all’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo in attuazione del punto 3 del provvedimento autorizzatorio unico regionale, Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09.04.2020 e, ove previsto, autorizzare le operazioni di trattamento a calce del terreno in sito finalizzato al miglioramento della capacità portante dello stesso;
  3. di dare atto che gli interventi proposti non dovranno essere in contrasto con l’approvazione del progetto di bonifica del sito contaminato di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi degli agli artt. 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
  4. di autorizzare gli interventi proposti in conformità alla documentazione inviata con nota prot. n. 33/2020 del 08.09.2020, acquisita al prot. reg. n. 353374 del 09.09.2020; in particolare facendo riferimento alla Tabella 4: indicazione dei volumi di scavo, dei volumi a smaltimento e dei volumi di riutilizzo/rinterro del succitato documento, subordinatamente al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  1. lo strato superficiale del terreno (top soil, 10-15 cm) presente nei poligoni di Thiessen SS_3 e SS_4, individuati nell’analisi di rischio del sito, sarà rimosso e gestito come rifiuto;
  2. le terre e rocce escavate nei poligoni di Thiessen individuati nel progetto di bonifica, conformi ai limiti delle concentrazioni soglia di contaminazione, potranno essere riutilizzati all’interno dei poligoni stessi;
  3. i terreni generati dagli scavi eseguiti in corrispondenza del punto di indagine 6 unitamente allo scotico superficiale effettuato nella medesima area del modello (contaminata da diossine) verranno gestiti come rifiuti;
  1. di stabilire che il trattamento a calce del terreno in sito potrà avvenire nelle zone indicate nella planimetria riportata in allegato 5 “Planimetria identificazione aree di intervento” del “Piano di utilizzo e trattamento di stabilizzazione con impiego industriale della calce”, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. prima di procedere alla stabilizzazione a calce dei terreni la Società è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Venezia una relazione contente le indagini geotecniche finalizzate a determinare il corretto dosaggio di calce da miscelare con il terreno;
  2. le procedure di stabilizzazione a calce non potranno essere svolte se la probabilità di precipitazione indicata dal Centro Meteorologico di ARPAV supera il 70%;
  3. la stesa del legante idraulico non potrà essere effettuata con condizioni di vento superiori a 11 m/s (40 km/h), misurata ad una quota di 1 m dal suolo;
  4. al fine di evitare la dispersione eolica dei legati è necessario prevedere la simultaneità delle operazioni di spandimento della calce e successiva miscelazione con il terreno, evitando di superare i 15 minuti di latenza;
  5. in caso di repentino aumento della velocità del vento o con condizioni di pioggia moderata o forte a lavorazioni avviate, è necessario che limitatamente alle operazioni di spandimento e di prima fresatura di miscelazione, si proceda all’immediata miscelazione rapida tramite fresa dei primi 10 cm di rilevato;
  6. per la copertura della superficie stabilizzata, la ditta dovrà utilizzare uno strato di sabbia;
  1. il terreno escavato destinato ad essere gestito come rifiuto dovrà essere depositato all’interno del cantiere stesso, in zona ben definita e delimitata, per eseguirne la caratterizzazione ed il successivo avvio a specifico trattamento nel rispetto dell’art. 23 del DPR 120/2017;
  2. in occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal “Piano di utilizzo e trattamento di stabilizzazione con impiego industriale della calce”, la ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di campionamento e analisi.
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Proponente RIVE SRL e VERITAS SPA (con sede legale in via dei Cantieri, 9 a Venezia CF 04445830278) pec rivepec@legalmail.it; di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, ai Gestori del Servizio Idrico Integrato Veritas spa e SIFA soc.cons.p.a., al Provveditorato OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, al Consiglio di Bacino dei rifiuti Venezia Ambiente, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia, all’ Azienda ULSS 3 Serenissima, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
  4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  5. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

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