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Bur n. 153 del 16 ottobre 2020


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 245 del 09 ottobre 2020

Approvazione del nuovo modello regionale, da presentare tramite SUAP alla Regione, di comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio. L.R.n.11/2013, art. 38. DGR n. 1997/2018. DGR n. 768/2019. Revoca del Decreto della Direzione Turismo n. 176 del 14 agosto 2019.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale di comunicazione da presentare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, alla Regione, per l’apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e contestualmente si revoca il Decreto della Direzione Turismo n. 176 del 14 agosto 2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- gli articoli 37 e seguenti della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplinano le agenzie di viaggio e turismo;

- l’art. 38 della L.R. n. 11/2013 prevede un modello regionale per la presentazione alla Giunta regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’apertura della sede principale di agenzia di viaggio;

- l’art. 38 della L.R. n. 11/2013 prevede che le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia, che intendono aprire una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia alla amministrazione competente per l’apertura della sede principale;

- la DGR n. 768 del 4.6.2019, pubblicata nel BUR n. 65 del 18.6.2019, ha approvato, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 11/2013, sia le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenute le agenzie di viaggio, sia le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;

- la pubblicazione della citata DGR nel BUR ha abrogato gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R. n. 33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R.n.11/2013;

- la DGR n. 768/2019 ha incaricato il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con proprio Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della citata DGR, in conformità a quanto da essa previsto e dalle leggi vigenti, il modello regionale di comunicazione alla Regione di apertura di sede secondaria nel Veneto, obbligatorio per le agenzie di viaggio aventi la sede principale in Italia ai sensi dell’art.38 della L.R.n.11/2013;

- la Direzione Turismo, con Decreto n. 176 del 14 agosto 2019, in attuazione dell’articolo 38 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 768/2019, ha approvato il modello regionale, da presentare tramite il SUAP alla Regione, di comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio;

RILEVATO CHE

- ai sensi del comma 5 dell’articolo 47 di cui all’Allegato 1 del D. lgs n. 79 del 23.5.2011 è stabilito che i viaggiatori, indipendentemente dal luogo di vendita del pacchetto turistico, beneficiano della protezione in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore;

- nella Sezione con gli Allegati a pagina 5 dell’Allegato A) del Decreto della Direzione Turismo n. 176 del 14 agosto 2019, ed in particolare nel punto 5 - relativamente alla copia del contratto di polizza assicurativa o di garanzia bancaria o di garanzia consortile – risulta pertanto superflua la seguente clausola: ”ove risulti l’estensione della copertura anche ai contratti conclusi nella sede secondaria oggetto della presente comunicazione”;

DATO ATTO CHE

- il citato modello regionale per i motivi sopra espressi adesso non risulta più conforme a quanto stabilito dal citato D. lgs n. 79/2011 relativamente alla parte “ove risulti l’estensione della copertura anche ai contratti conclusi nella sede secondaria oggetto della presente comunicazione” nel citato punto n. 5, a pagina 5, dell’Allegato A) al Decreto n. 176/2019;

CONSIDERATO CHE

- il contenuto del modello regionale della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell’attività amministrativa; sia gli articoli 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013; sia le relative disposizioni attuative contenute nella DGR n. 768/2019; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti morali previste dal D.lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall’art.47 del D.lgs.n. 79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio;

- la citata comunicazione dell’agenzia di viaggio, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal titolare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sia alla Regione, sia ai Comuni competenti per la vigilanza sull’agenzia di viaggio;

DATO ATTO CHE

- ai sensi della DGR n. 1997/2018, la comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio, presentata alla Regione, tramite SUAP, è oggetto degli accertamenti e provvedimenti, ai sensi dell’art. 18 bis e dell’art. 19 della L. n. 241/1990:

  • dell’Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede nei territori delle Province di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
  • dell’Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede nei territori delle Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;

- la perdita dei requisiti di esercizio dell’agenzia di viaggio, previsti dagli art. 37 e 38 della L.R. n. 11/2013 e dalla DGR n. 768/2019, accertata con Decreto del Direttore delle citate Unità , costituisce condizione risolutiva della citata comunicazione di apertura;

RITENUTO OPPORTUNO

- aggiornare la sezione iniziale dei destinatari della comunicazione, precisandone le tipologie, in conformità al comma 4 dell’art. 38 della L.R. n. 11/2013, che così dispone: “le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria nel Veneto, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla Giunta regionale del Veneto sia all’Amministrazione competente per l’aperura della sede principale”;

- aggiornare la citata comunicazione, ai sensi del citato D. lgs n. 79/2011 ed in particolare eliminare il punto n. 5 a pagina 5 dell’Allegato A) al Decreto della Direzione Turismo n. 176 del 14 agosto 2019 relativamente alla necessità di allegare la copia del contratto di polizza assicurativa o di garanzia bancaria o di garanzia consortile nella seguente parte: ”ove risulti l’estensione della copertura anche ai contratti conclusi nella sede secondaria oggetto della presente comunicazione”;

- revocare il Decreto n. 176/2019 perché non risulta conforme ai suddetti aggiornamenti della modulistica;

- confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle comunicazioni presentate al Comune in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;

- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio;

- disporre che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di comunicazione debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede principale l’agenzia, sia al Comune nel cui territorio ha sede secondaria l’agenzia, oggetto della comunicazione di apertura, ai sensi degli art.38 e 49, comma 6, della L.R.n.11/2013;

- inserire il citato modello regionale sia nel portale : www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;

 - pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/

- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n. 241/1990; il D.lgs. n. 59/2010, il D.lgs. n. 79/2011; il D.lgs. n. 159/2011; il DPR n. 160/2010; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 54/2012; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 768/2019

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto n. 176 del 14 agosto 2019 approvante il modello regionale di comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio;
  2. di confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle comunicazioni presentate al Comune, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione(BUR) del presente provvedimento;
  3. di approvare, per i motivi e nei casi indicati in premessa, nell’Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio;
  4. di disporre, per i motivi citati in premessa, che il titolare dell’agenzia di viaggio trasmetta il citato modello regionale di comunicazione debitamente compilato, tramite SUAP, sia alla Regione del Veneto all’indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it sia al Comune nel cui territorio ha sede principale l’agenzia, sia al Comune nel cui territorio ha la sede secondaria oggetto della comunicazione di apertura ;
  5. di inserire il citato modello regionale sia nel portale www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;
  6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/
  7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

245_Allegato_A_DDR_245_09-10-2020_430502.pdf

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