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Bur n. 153 del 16 ottobre 2020


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 243 del 07 ottobre 2020

Approvazione del modello regionale di domanda, presentabile alla Regione, per la classificazione per nuova denominazione di strutture ricettive già classificate, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 11 del 2013.

Note per la trasparenza

Si approva il modello regionale per presentare domanda di classificazione per nuova denominazione di strutture ricettive già classificate.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari e in ambienti naturali;

- ai sensi dell’articolo 32, primo comma, della citata legge regionale il titolare di struttura ricettiva presenta alla Regione del Veneto domanda, su modello regionale, per ottenere: a) rilascio di classificazione; b) modifica di classificazione; c) rinnovo di classificazione;

- il titolare di struttura ricettiva già classificata ai sensi del citato articolo 32 può, per le strutture ricettive con i requisiti previsti per la propria tipologia dalla legge regionale n. 11 del 2013, presentare alla Regione - in base all’articolo 29 della citata legge regionale che regola le “Denominazioni diverse delle strutture ricettive” - domanda di altra denominazione in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27, tenendo conto altresì dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate con deliberazione regionale;

- può verificarsi che il titolare di struttura ricettiva già classificata presenti, ai sensi dell’articolo 32 della citata legge regionale:

a) domanda di classificazione per nuova denominazione aggiuntiva/sostitutiva della struttura ricettiva turistica - in conformità al suddetto articolo 29 della L.R. n. 11/2013 - per la propria tipologia, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27 della citata legge .regionale;

b) domanda di classificazione per nuova denominazione propria della struttura ricettiva turistica, previa verifica da parte del titolare che non ci sia alcun caso di omonimia con altra struttura ricettiva situata nello stesso Comune;

c) domanda di classificazione per nuova denominazione aggiuntiva/sostitutiva della tipologia della struttura ricettiva, di cui alla lettera a) nonchè domanda di classificazione per nuova denominazione propria della struttura ricettiva, di cui alla lettera b);

- in ogni caso se il titolare intende cambiare denominazione alla propria struttura è tenuto, ai sensi del citato articolo 32, a presentare domanda di classificazione per nuova denominazione di strutture ricettive già classificate;

- il cambio della sola denominazione - sia relativamente alla denominazione aggiuntiva/sostitutiva di tipologia, sia relativamente alla nuova denominazione propria – non incide sulla validità del quinquennio di classificazione;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell’articolo 29 della L.R. n. 11/2013, le strutture ricettive - di cui agli articoli da 24 a 27 della citata legge regionale con i requisiti previsti per la propria tipologia - possono essere definite con altre denominazioni, in aggiunta o in sostituzione della denominazione assegnata;

- le strutture ricettive alberghiere possono avere - ai sensi della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014 e ss. mm., nell’Allegato A), articolo 2 - le seguenti denominazioni aggiuntive e sostitutive:

- alberghi o hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere:

Grand Hotel: l’albergo classificato con almeno cinque stelle;

Palace Hotel: l’albergo classificato con almeno quattro stelle;

Garnì o Meublè: l’albergo sprovvisto di ristorante;

Hotel di lusso: l’albergo classificato con cinque stelle dotato di almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all’Allegato B) del presente provvedimento;

Resort: la struttura ricettiva alberghiera classificata a quattro o cinque stelle, dotata di spazi verdi accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf;

Motel: albergo che fornisce alle autovetture, ai motocicli o alle imbarcazioni degli ospiti servizi di riparazione o di rifornimento carburanti;

Beauty farm: struttura ricettiva alberghiera che fornisce agli ospiti trattamenti estetici tramite l’attività di estetista disciplinata dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29;

Residenza d’epoca alberghiera: struttura ricettiva alberghiera situata in un edificio oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Hotel di lusso: albergo classificato con cinque stelle dotato di almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all’Allegato B) della DGR n. 807/2014;

- le strutture ricettive all’aperto possono avere - ai sensi della deliberazione n. 1000 del 17 giugno 2014 e ss. mm., nell’Allegato A), articolo 2 - le seguenti denominazioni aggiuntive e sostitutive:

- campeggi e villaggi turistici:

centro vacanze: i campeggi e i villaggi turistici nel caso siano classificati a cinque stelle, in conformità ai requisiti di cui all’Allegato B) della citata DGR n. 1000/2014;

- campeggi:

camping village: i campeggi qualora abbiano entrambi i seguenti requisiti:

a) una capacità ricettiva in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare pari almeno al 10% della capacità ricettiva totale;

b) almeno cinque dei requisiti obbligatori fungibili indicati nell’Allegato B) della citata DGR n. 1000/2014;

- le strutture ricettive complementari possono avere - ai sensi della deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015 e ss. mm. nell’Allegato A), articolo 2 - le seguenti denominazioni aggiuntive e sostitutive:

- alloggio turistico:

Country house /Residenza rurale: alloggio turistico con adiacente una pertinenza di terreno di almeno 5.000 mq dotata di attrezzature sportive o ricreative;

Locanda: alloggio turistico dotato di un ristorante aperto al pubblico;

Camere / Rooms / Zimmer / Chambres: denominazioni diverse di alloggio turistico;

- case per vacanze:

Casa per ferie: casa per vacanze se il gestore è un’impresa con oggetto comprendente sia l’attività ricettiva sia altra attività economica oppure un’associazione senza scopo di lucro;

Centro vacanze per ragazzi: casa per vacanze se il gestore è un’associazione senza scopo di lucro e vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e pedagogico;

Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel: casa per vacanze se il gestore è un’associazione senza scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico;

Casa religiosa di ospitalità: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato al culto religioso e se il gestore è un ente ecclesiastico o un ente con finalità religiose;

Centro soggiorno studi: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato a corsi di formazione;

Casa per vacanze sociali: casa per vacanze gestita da un ente senza scopo di lucro e nella cui struttura sussistano almeno tre requisiti tra quelli previsti nell’Allegato C) nella sezione “ Requisiti obbligatori fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva “casa per vacanze sociali”;

- unità abitative ammobiliate per uso turistico (UAAT):

Residence: unità abitative ammobiliate ad uso turistico, site nello stesso edificio o in più edifici all’interno della stessa area delimitata di proprietà, se è prestato il servizio di portineria per almeno 8 ore giornaliere in apposito locale all’ingresso della struttura ricettiva;

Appartamenti vacanze: unità abitative ammobiliate ad uso turistico – anche non site nello stesso edificio o in più edifici all’interno della stessa area delimitata di proprietà – in cui non viene prestato il servizio di portineria;

- Bed & breakfast:

B & B

CONSIDERATO CHE

- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

- le domande di classificazione delle strutture ricettive turistiche sono presentate, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alle Unità organizzative regionali Veneto Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per classificare le strutture ricettive turistiche ai sensi della citata DGR n. 1997/2018;

RITENUTO OPPORTUNO

- adottare, per ragioni di semplificazione sia per gli operatori turistici che per gli uffici competenti, un modello regionale ridotto di domanda di classificazione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013, per le strutture ricettive già classificate, senza ulteriori modifiche, rispetto all’ultima domanda di classificazione presentata, nei seguenti casi:

a) domanda di classificazione per nuova denominazione aggiuntiva/sostitutiva della struttura ricettiva turistica - in conformità all’art. 29 della L.R.. n. 11/2013 - per la propria tipologia, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27 della citata legge regionale;

b) domanda di classificazione per nuova denominazione propria della struttura ricettiva turistica, previa verifica da parte del titolare che non ci sia alcun caso di omonimia con altra struttura ricettiva situata nello stesso Comune;

c) domanda di classificazione sia per nuova denominazione aggiuntiva/sostitutiva della tipologia della struttura ricettiva – di cui alla lettera a); sia per denominazione propria della struttura ricettiva - di cui alla lettera b); 

 VISTI la legge n. 241/1990; la L.R. n. 45/2017; la L.R. 19/2015; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 807/2014 e ss. mm.; la DGR n. 1000/2014 e ss.mm.; la DGR n. 419/2015 e ss.mm.

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale di domanda, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione tramite il SUAP, per la domanda di classificazione di strutture ricettive già classificate per i casi di:

a) domanda di classificazione per nuova denominazione aggiuntiva/sostitutiva della struttura ricettiva turistica - in conformità all’art. 29 della L.R. n. 11/2013 - per la propria tipologia, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27 della citata legge regionale;

b) domanda di classificazione per nuova denominazione propria della struttura ricettiva turistica, previa verifica da parte del titolare che non ci sia alcun caso di omonimia con altra struttura ricettiva situata nello stesso Comune;

c) domanda di classificazione per nuova denominazione aggiuntiva/sostitutiva della tipologia della struttura ricettiva, di cui alla lettera a) nonchè domanda di classificazione per nuova denominazione propria della struttura ricettiva, di cui alla lettera b);

  1. di inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;
     
  2. dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

Mauro Giovanni Viti

(seguono allegati)

243_Allegato_A_DDR_243_07-10-2020_430080.pdf

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