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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 65 del 29 agosto 2019
Ditta Grassi Pietre S.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare da taglio in sotterraneo denominata "SCIOSO 1" in Comune di Val Liona (VI). L.R. 13/2018 D.lgs. 152/2006 L.R. 4/2016.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Grassi Pietre S.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata SCIOSO 1 in Comune di Val Liona (VI).
Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 4035 del 30.12.2008 con la quale è stata rilasciata alla ditta Grassi Pietre S.r.l. l’autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata “SCIOSO 1” in Comune di Grancona (ora Val Liona), derivante dalla suddivisione della cava SCIOSO, sostituendo la precedente autorizzazione rilasciata con DD.G.R. n. 1405 del 21.03.1995;
VISTA l’istanza in data 11.04.2018, acquisita al prot. 137512 in data 12.04.2018, con la quale la ditta Grassi Pietre S.r.l. (C.F. 03013000249) ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e della L.R. 16.03.2018 n. 13, domanda di valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava SCIOSO 1;
VISTO l’art. 27 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152;
VISTA la L.R. 18.02.2016, n. 4 – “disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “norme per la disciplina dell’attività di cava”
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 ed il D.P.C.M. 12.12.2005;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la nota 202570 del 31.05.2018 di avvio del procedimento di VIA e contestuale autorizzazione;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e il relativo progetto come integrato alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 69 del 08.05.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso, anche in luogo della CTRAE ai sensi dell’art. 11 della L.R. 13/2018, favorevolmente con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 62 del 24.06.2019 con il quale la Direzione regionale Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendoli propri, del parere n. 69 del 08.05.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990 espresse nella medesima seduta del Comitato VIA, rilasciando il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni ambientale e minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco, soggetta a vincolo idrogeologico e che ricade all’interno del sito della Rete Natura 2000 SIC IT3220037 “Colli Berici” per il quale è stata rilevata la non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;
PRESO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava SCIOSO 1 interessa un’ulteriore superficie di mq 21.500, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare da taglio stimato in circa 20.000 mc;
VISTA la nota n. 295740 del 04.07.2019 con la quale la Direzione regionale Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale in applicazione della D.G.R. n. 568/2018, ha indetto per il giorno 24.07.2019 la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/1990 in forma simultanea e con modalità sincrona come previsto dall’art. 14-ter della legge medesima, convocando l’Amministrazione Comunale di Val Liona, l’Amministrazione provinciale di Vicenza, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona e la ditta proponente;
PRESO ATTO che la Conferenza dei Sevizi si è svolta in data 24.07.2019 e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 14-ter della L. 241/1990, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione e che, tuttavia, la Soprintendenza, con nota acquisita al prot. 306532 del 10.07.2019, e il Comune, con nota acquisita al prot. 331344 del 24.07.2019, hanno comunicato la propria impossibilità a partecipare alla conferenza e il proprio parere positivo all’autorizzazione dell’ampliamento;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);
CONSIDERATO che è stata richiesta in data 13.05.2019, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Grassi Pietre S.r.l. e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;
RITENUTO, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare la coltivazione in ampliamento della cava mediante:
RITENUTO, con il presente provvedimento, di assorbire e sostituire le precedenti autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 4035 del 30.12.2008, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo individuato dal Comitato Tecnico VIA;
DATO ATTO dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria nell’ambito del procedimento di VIA;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la lettera c), punto 8, dell’allegato A alla D.G.R. n. 568 del 30.04.2018 ove viene stabilito che “il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 […] è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento […]”;
decreta
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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