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Bur n. 104 del 17 settembre 2019


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 65 del 29 agosto 2019

Ditta Grassi Pietre S.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare da taglio in sotterraneo denominata "SCIOSO 1" in Comune di Val Liona (VI). L.R. 13/2018 D.lgs. 152/2006 L.R. 4/2016.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Grassi Pietre S.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata SCIOSO 1 in Comune di Val Liona (VI).

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 4035 del 30.12.2008 con la quale è stata rilasciata alla ditta Grassi Pietre S.r.l. l’autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata “SCIOSO 1” in Comune di Grancona (ora Val Liona), derivante dalla suddivisione della cava SCIOSO, sostituendo la precedente autorizzazione rilasciata con DD.G.R. n. 1405 del 21.03.1995;

VISTA l’istanza in data 11.04.2018, acquisita al prot. 137512 in data 12.04.2018, con la quale la ditta Grassi Pietre S.r.l. (C.F. 03013000249) ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e della L.R. 16.03.2018 n. 13, domanda di valutazione di impatto ambientale e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava SCIOSO 1;

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152;

VISTA la L.R. 18.02.2016, n. 4 – “disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “norme per la disciplina dell’attività di cava”

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 ed il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTA la nota 202570 del 31.05.2018 di avvio del procedimento di VIA e contestuale autorizzazione;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura regionale di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e il relativo progetto come integrato alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 69 del 08.05.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso, anche in luogo della CTRAE ai sensi dell’art. 11 della L.R. 13/2018, favorevolmente con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);

VISTO il decreto n. 62 del 24.06.2019 con il quale la Direzione regionale Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendoli propri, del parere n. 69 del 08.05.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990 espresse nella medesima seduta del Comitato VIA, rilasciando il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni ambientale e minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco, soggetta a vincolo idrogeologico e che ricade all’interno del sito della Rete Natura 2000 SIC IT3220037 “Colli Berici” per il quale è stata rilevata la non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale;

PRESO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava SCIOSO 1 interessa un’ulteriore superficie di mq 21.500, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare da taglio stimato in circa 20.000 mc;

VISTA la nota n. 295740 del 04.07.2019 con la quale la Direzione regionale Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale in applicazione della D.G.R. n. 568/2018, ha indetto per il giorno 24.07.2019 la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/1990 in forma simultanea e con modalità sincrona come previsto dall’art. 14-ter della legge medesima, convocando l’Amministrazione Comunale di Val Liona, l’Amministrazione provinciale di Vicenza, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona e la ditta proponente;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Sevizi si è svolta in data 24.07.2019 e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:

  • sono risultate presenti, oltre al rappresentante della ditta proponente, le Amministrazioni regionale e provinciale, mentre sono risultate assenti l’Amministrazione comunale di Val Liona e la Soprintendenza;
     
  • i rappresentanti di Regione e Provincia di Vicenza esprimono il parere favorevole delle rispettive Amministrazioni all’autorizzazione all’ampliamento della con le prescrizioni di cui al decreto n. 62 del 24.06.2019 (che recepisce le prescrizioni contenute nel parere n. 69/2019del Comitato Tecnico Regionale V.I.A) e con quelle di carattere generale eventualmente previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. per la tipologia di cava in esame;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 14-ter della L. 241/1990, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione e che, tuttavia, la Soprintendenza, con nota acquisita al prot. 306532 del 10.07.2019, e il Comune, con nota acquisita al prot. 331344 del 24.07.2019, hanno comunicato la propria impossibilità a partecipare alla conferenza e il proprio parere positivo all’autorizzazione dell’ampliamento;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

CONSIDERATO che è stata richiesta in data 13.05.2019, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Grassi Pietre S.r.l. e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;

RITENUTO, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta, che è possibile autorizzare la coltivazione in ampliamento della cava mediante:

  • rilascio dell’autorizzazione ai fini minerari, a realizzare il progetto di coltivazione della cava, per l’estrazione di circa mc 38.723 di materiale commerciale, comprensivo del volume di mc 18.723 autorizzato e ancora da estrarre al momento della elaborazione del progetto, in sostituzione della precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4035 del 30.12.2008;
     
  • rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
     
  • approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
     
  • il recepimento delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere n. 69 del 08.05.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
     
  • l’inserimento della clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva, ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011;

RITENUTO, con il presente provvedimento, di assorbire e sostituire le precedenti autorizzazioni rilasciate con D.G.R. n. 4035 del 30.12.2008, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo individuato dal Comitato Tecnico VIA;

DATO ATTO dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria nell’ambito del procedimento di VIA;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la lettera c), punto 8, dell’allegato A alla D.G.R. n. 568 del 30.04.2018 ove viene stabilito che “il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 […] è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento […]”;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 69 del 08.05.2019 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., si è espresso, anche in luogo della C.T.R.A.E. ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 13/2018, favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto di coltivazione in ampliamento della cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata “SCIOSO 1” in Comune di Val Liona (V), di cui alla domanda in data in data 11.04.2018;
     
  2. di prendere atto del decreto n. 62 del 24.06.2019, con il quale la Direzione regionale Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e condizioni ambientale e minerarie contenute nel parere 69/2019 del Comitato Tecnico regionale e con validità pari alla durata dell’autorizzazione mineraria;
     
  3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della medesima L. 241/1990, che si è tenuta in data 24.07.2019, come da relativo verbale (Allegato B);
     
  4. di autorizzare la ditta Grassi Pietre S.r.l. (codice fiscale 03013000249), con sede a Nanto (VI) in via Madonetta n. 2, a coltivare in ampliamento la cava di calcare da taglio in sotterraneo denominata “SCIOSO 1” in Comune di Val Liona (VI), individuata con campiture azzurre e viola nell’elaborato A8 (estratto catastale), facente parte della documentazione di progetto, e in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 7 e con le successive prescrizioni;
     
  5. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 4 in relazione al vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923, n. 3267) e al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 11 della L.R. 13/2018;
     
  6. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
     
  7. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati acquisiti nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e digitalmente vistati dalla Direzione Difesa del Suolo:
  • A1 – Studio di impatto ambientale;
     
  • A2 – Sintesi non tecnica;
     
  • A3 – Relazione tecnica Rev.01;
     
  • A4 – Relazione paesaggistica;
     
  • A5 – Valutazione di incidenza ambientale;
     
  • A6 – Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
     
  • A7 – Corografia;
     
  • A8 – Estratto catastale;
     
  • A9 – Stato di fatto su Carta Tecnica Regionale;
     
  • A10 – Sezioni dello stato di fatto;
     
  • A11 – Progetto di coltivazione su Carta Tecnica Regionale;
     
  • A12 – Sezioni di Progetto;
     
  • A13 – Sistemazione ambientale;
     
  • A14 – Dichiarazione di non necessità di Valutazione di incidenza;
     
  • A15 – Relazione geologica e geomeccanica;
  1. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione con relativa indagine ambientale, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
     
  2. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4035 del 30.12.2008 nonché le precedenti;
     
  3. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, la presente autorizzazione è sottoposta a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Vicenza;
     
  4. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da “calcare da taglio”, per un volume pari a circa mc 38.723 di materiale commerciale comprensivo del volume di mc 18.723 autorizzato e ancora da estrarre al momento della elaborazione del progetto;
     
  5. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 20 (venti) anni dalla data della presente autorizzazione;
     
  6. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:
  1. presentare alla Regione del Veneto, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
     
  2. presentare l’aggiornamento dei titoli relativi alla disponibilità dell’area della cava precedentemente autorizzata nonché i titoli regolarmente registrati di disponibilità del giacimento in coltivazione in ampliamento, aventi almeno la durata indicata al punto 12;
     
  3. versare l’importo di € 140,00 a titolo di misura compensativa per la riduzione permanente di superficie boscata connessa alla realizzazione delle opere di accesso al sotterraneo, pari a circa 80 mq, secondo le modalità di versamento e la relativa documentazione accessoria da allegare, indicate dall’U.O. Forestale Ovest di Vicenza;
  1. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni di natura ambientale e paesaggistica:
  1. non sottrarre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di vietare la variazione delle locali condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) in presenza di habitat di interesse comunitario. Sia mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Tadarida teniotis) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a limitare le interferenze con tali specie e con ogni ulteriore elemento, oggetto di tutela di cui al sito SIC IT3220037 “Colli Berici”, ivi presente (ad esempio: utilizzando le barriere per l’erpetofauna, predisponendo opportuni passaggi per la fauna). Per l’impianto di specie arboree o arbustive si faccia ricorso a specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale, serie prealpina basifila degli ostrio-querceti (Buglossoido purpurocaeruleae-Ostryo carpinifoliae sigmetum). Si provveda a realizzare delle fessurazioni nella volta delle gallerie (di varia densità, profondità e lunghezza) e di adeguare la grata o il cancello metallico a chiusura degli imbocchi sotterranei per il passaggio dei chirotteri;
     
  2. verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
     
  3. rispettare rigorosamente quanto stabilito all’art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004, in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti;
     
  4. limitare le movimentazioni di terreno in zona soggetta al vincolo idrogeologico e il disboscamento, strettamente alle superfici massime indicate nel progetto [250 mq], salvaguardando le aree circostanti al ristretto ambito di cantiere;
     
  5. realizzare adeguate opere per il consolidamento delle pareti del nuovo ingresso 4 [tavola A13 - ampliamento verso est della cava attuale] allo scopo di prevenire ed evitare dissesti al suolo. Inerbire prontamente, al termine dei lavori, tutte le aree di terreno manomesse con specie erbacee locali; effettuare il rimboschimento dell’area di circa 70 mq, situata sul foglio 3, mappale 513 (parte), corrispondente allo scoronamento perimetrale della scarpata, con le modalità previste nella parte G della relazione tecnica (elaborato A3). Le piantine messe a dimora dovranno essere dotate di tutore e disco pacciamante; si prescrivono inoltre adeguate curo colturali (sostituzione delle fallanze, sfalci per il controllo della vegetazione erbacea, irrigazione al bisogno) per almeno le due successive stagioni vegetative;
     
  6. eliminare arbusti, tagliare i fusti e potare i rami lungo il coronamento superiore, in corrispondenza dell’ingresso 5 esistente [tavola A13 – ingresso alla porzione est dell’ampliamento a sud del torrente], per agevolare e rendere sicuro l’accesso, limitando la rimozione delle ceppaie alle sole piante pericolanti o quelle che con la crescita potrebbero causare futuro dissesto alle pareti rocciose;
     
  7. raccogliere e allontanare le acque meteoriche e quelle eventualmente emergenti dal suolo dalle aree movimentate e dalla viabilità di servizio con adeguata regimazione e recapitarle nei più vicini impluvi naturali. Rimane valido quanto previsto dalla vigente normativa riguardo le aree di protezione degli approvvigionamenti idropotabili;
     
  8. prevedere l’utilizzo, durante le attività di coltivazione della cava, di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB, al fine di limitare le emissioni in atmosfera. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  1. di fare obbligo alla ditta di eseguire i lavori di coltivazione secondo le seguenti prescrizioni:
  1. eseguire la coltivazione in sotterraneo, nella zona a sud del torrente Pisollo, lasciando in posto i pilastri con larghezza non inferiore a 7,5 m. Pertanto lo schema di coltivazione dovrà essere il seguente:
  • nella zona nord del torrente Pisollo (compresa l’area della cava già in atto) rete di gallerie in un unico livello con luce massima di 7 m, altezza media di 8 m e massima di 10 m; pilastri con lato minimo di 7 m;
     
  • nella zona a sud del torrente Pisollo rete di gallerie in unico livello con luce massima di 8,5 m, altezza media di 8 m e massima di 10 m e larghezza dei pilastri minima di 7,5 m;.
     
  • il tetto delle gallerie di coltivazione dovrà sempre trovarsi a profondità non inferiore a 10 m dalla superficie, fatti ovviamente salvi i tratti di galleria di accesso al sotterraneo;
     
  • in conformità al disposto dell’art. 54 del D.lgs. 624/1996: dovranno essere mantenuti due percorsi di comunicazione fra i cantieri in coltivazione e l’accesso al sotterraneo;
  1. installare presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con larghezza della maglia non superiore a 10 cm e dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso. Dovrà comunque essere garantito nell’ultimo metro superiore l’accesso al sotterraneo da parte di chirotteri;
     
  2. accantonare il materiale associato di scarto, che non viene asportato dalla cava, esclusivamente all’interno dell’area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e nelle zone dove è prevista la ripiena, da riempirsi fino alla volta;
     
  3. è vietato portare all’interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere, materiali provenienti dall’esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;
     
  4. condurre la gestione della coltivazione in sotterraneo in conformità al quanto disposto al comma 8 dell’art. 15 del PRAC e degli artt. 33 e 37 del D.P.R. 128/1959;
     
  5. rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996;
  1. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla stessa allegata, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
     
  2. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 13 lettera a del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 4035 del 30.12.2008 per l’importo di € 109.746,37 (centonovemilasettecentoquarantasei/37) (polizza n. 731353359 in data 01/06/2017 della Allianz S.p.a.) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
     
  3. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
     
  4. di incaricare la Direzione regionale Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
     
  5. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Val Liona, alla Provincia di Vicenza, all’U.O. regionale Forestale Ovest, alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;
     
  6. di pubblicare integralmente il presente atto sul B.U.R. del Veneto;
     
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
     
  8. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

65_Allegato_A_al_Decreto_65_del_29-08-2019_402400.pdf
65_Allegato_B_al_Decreto_65_del_29-08-2019_402400.pdf

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