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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 4 del 16 luglio 2019
Ditta Azienda Agricola Nicolasi Tiziana di Porto Tolle (RO) - Impianto di cogenerazione alimentato a biogas ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole di potenza elettrica pari a 999 kW in Comune di Porto Tolle (RO). Deliberazione della Giunta regionale n. 2888 del 30.11.2010. Modifica non sostanziale.
Autorizzazione ad una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile consistente nella realizzazione di una nuova vasca coperta per lo stoccaggio finale del digestato e nella variazione delle matrici organiche (sottoprodotti).
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA l’istanza e relativi elaborati progettuali il cui elenco è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, presentata dalla Azienda Agricola Nicolasi Tiziana per il tramite dello Studio Associato Schiavon di Padova e assunta al protocollo dell’U.O. Tutela dell’Atmosfera al n. 173088 del 10.05.2018, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione ad una variante dell’impianto di Porto Tolle;
VISTA inoltre la nota inviata dalla Azienda Agricola Nicolasi Tiziana per il tramite dello Studio Associato Schiavon di Padova e assunta al protocollo dell’U.O. Tutela dell’Atmosfera con n. 183304 del 18.05.2018, con la quale è stata attestata la trasmissione dell’istanza di variante all’impianto di Porto Tolle e relativi elaborati progettuali agli Enti coinvolti nel procedimento;
CONSIDERATO che la variante richiesta, come dichiarato dalla ditta, consiste nella realizzazione di “una nuova vasca coperta per lo stoccaggio finale del digestato e a modifiche delle matrici organiche (sottoprodotti) da avviare al processo fermentativo anaerobico. In particolare le modifiche all’alimentazione dell’impianto sono relative alla dismissione di alcuni sottoprodotti autorizzati (stocchi e spezzato di mais) e paglia di riso. ….Per compensare la mancanza dei suddetti sottoprodotti”, sono stati sottoscritti due nuovi accordi con due cooperative agricole per la fornitura di scarti di prodotti ortofrutticoli (carote, patate, cocomeri, meloni, radicchio). E’ prevista anche la realizzazione di un silos a trincea che sarà utilizzato sia per stoccare parte delle biomasse vegetali che, quando vuoto, per raccogliere i materiali per la gestione dell’impianto;
CONSIDERATO che i sottoprodotti di origine animale e di origine agricola, per poter essere utilizzati ad integrazione del materiale di alimentazione dell’impianto, debbono possedere la qualifica di sottoprodotto come definito nella Parte IV del D. Lgs 152/2006;
PRESO ATTO nell’istanza presentata, sono stati allegati copie dei due accordi di fornitura della biomassa conformi a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1349 del 3.08.2011;
VISTA la nota assunta al protocollo regionale al n. 204739 del 1.06.2018, con la quale AVEPA ha comunicato che “in assenza della formale richiesta, … omissis …, da parte dell’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione alla variante …omissis … non è possibile fornire alcun parere per quanto di competenza di questo ufficio in merito all’applicazione dell’art. 44, della LR 11/2004”;
VISTA la nota dell’U.O. Tutela dell’Atmosfera, Struttura procedente, trasmessa alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento con protocollo n. 300837 del 17.07.2018, con la quale è stata richiesta l’espressione del parere di competenza circa le variazioni proposte dalla Ditta;
PRESO ATTO che l’Azienda Agricola Nicolasi Tiziana, per il tramite dello Studio Associato Schiavon di Padova, ha trasmesso copia della propria istanza alla Provincia di Rovigo e per conoscenza all’U.O. Tutela dell’Atmosfera che la ha assunta al protocollo con n. 307952 del 23.07.2018;
PRESO ATTO che la ditta istante, per il tramite dello Studio Associato Schiavon di Padova, ha trasmesso una “Relazione Tecnico Agronomica Aggiornata”, che è stata assunta al protocollo regionale con n. 307933 del 23.07.2018;
CONSIDERATO che AVEPA con nota assunta al prot. n. 313603 del 26.07.2018, ha espresso parere favorevole al piano aziendale presentato dall’azienda agricola Nicolasi Tiziana e relativo all’intervento di modifica non sostanziale dell’impianto, che prevede la costruzione di una vasca coperta per lo stoccaggio del digestato finale e delle acque meteoriche e la modifica delle matrici in ingresso nel digestore;
CONSIDERATO che ARPAV, con nota assunta al protocollo regionale al n. 318944 del 31.07.2018, ha proposto l’adozione di idonee prescrizioni al fine di limitare le emissioni diffuse e le emissioni odorigene;
VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Rovigo proprio prot. n. 27404 del 31.07.2018, assunta al protocollo regionale al n. 321052 del 1.08.2018 con la quale sono stati richiesti dei chiarimenti relativamente alle zone e ai materiali di stoccaggio, alla rete di raccolta acque di dilavamento, alla tamponatura della platea di stoccaggio della pollina, alla determinazione del parametro COT escluso il metano per le emissioni del cogeneratore, alla miscelazione di colaticci con il digestato, alle misure da adottare in caso di odori molesti e al piano del traffico;
PRESO ATTO che l’Azienda Agricola Nicolasi Tiziana, per il tramite dello Studio Associato Schiavon di Padova, ha trasmesso con nota assunta al protocollo regionale con n. 427358 del 19.10.2018, delle precisazioni in merito allo stoccaggio degli scarti della trasformazione di ortofrutta, al silos in progetto, alla quantità di colaticci miscelata al digestato ed inoltre ha trasmesso le seguenti integrazioni, riportate nell’elenco di cui all’Allegato A al presente provvedimento:
VISTA la nota inviata dalla Provincia di Rovigo proprio prot. n. 36143 del 22.10.2018, assunta al protocollo regionale al n. 430831 del 23.10.2018, con la quale sono state espresse le considerazioni dell’Amministrazione sulle integrazioni trasmesse dalla ditta istante;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali,
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Per il Direttore - Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
(seguono allegati)
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