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Bur n. 63 del 04 luglio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 12 del 20 giugno 2017

ACQUE VICENTINE S.P.A. Impianto di depurazione di Dueville. Comune di localizzazione: Dueville (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con raccomandazione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente in Comune di Dueville, per il quale la Società Acque Vicentine S.p.A. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato presentata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13 della L.R. 4/2016 da Acque Vicentine S.p.A. (P.IVA./C.F 03196760247), con sede legale in Vicenza, Viale dell’Industria, n. 23, acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 507403 del 23/12/2016;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 09/01/2017;

VISTA la nota prot. n. 60632 del 14/02/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 09/01/2017;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di acque reflue civili denominato “Dueville”, sito in Comune di Dueville (VI), a servizio del centro abitato di Dueville e delle frazioni di Povolaro e Passo di Riva, gestito da Acque Vicentine S.p.A.;

PRESO ATTO che l’impianto è autorizzato all’esercizio ed allo scarico in roggia Molina, affluente del fiume Astichello, con provvedimento reg. n. 081/acqua/2012 del 01/06/2012, prot. n. 43032/AMB della Provincia di Vicenza Settore Ambiente - Servizio Acqua Suolo Rifiuti, avente validità sino al 01/02/2016 e che l’autorizzazione in questione, su richiesta dell’ente gestore tale autorizzazione, in attesa dell’espletamento della pratica di rinnovo, è stata prorogata fino al 31/12/2017 compreso, con Registro Acqua Suolo Rifiuti n. 137/2016 del 25/07/2016;

VISTA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e 1979/2016;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’Allegato A2 della L.R. 4/2016, al punto n. 7, lett. v);

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni, formulate ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, da parte di eventuali soggetti interessati;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/04/2017, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e considerato che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni significative (ai sensi del p.to 8 lett. t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006) alle opere;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • l’impianto è esistente, regolarmente funzionante (ad eccezione di parte della linea fanghi attualmente non utilizzata) ed autorizzato allo scarico con provvedimento reg. n. 081/acqua/2012 del 01/06/2012, prot. n. 43032/AMB della Provincia di Vicenza Settore Ambiente - Servizio Acqua Suolo Rifiuti, avente validità prorogata fino al 31/12/2017 compreso;
  • l’impianto rientra in un disegno più ampio di riorganizzazione dell’assetto depurativo del territorio - di cui esiste un progetto preliminare approvato dal Consiglio di Bacino competente, per il quale è attualmente in corso la progettazione definitiva - in virtù del quale nell’arco del prossimo decennio il depuratore di Dueville verrà dismesso;
  • lo studio presentato, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, ha escluso impatti significativi di carattere negativo sull’ambiente circostante;
    tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’esclusione dell’impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza con la raccomandazione di seguito riportata:
    • per quanto attiene l’abbattimento dei carichi di fosforo totale e azoto totale trattati dall’impianto, tenuto conto dei dati gestionali comunicati, si raccomanda di calibrare le misure gestionali al fine di massimizzare l’abbattimento dei parametri sopracitati in misura sempre superiore al 75 % su base annua;

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/05/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 20/04/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 20/04/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con la raccomandazione di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acque Vicentine S.p.A. (P.IVA./C.F 03196760247), con sede legale in Vicenza, Viale dell’Industria, n. 23, PEC: acquevicentine@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Dueville, alla Direzione Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Bacchiglione ed alla Direzione regionale Geologia - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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