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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 11 del 20 giugno 2017
ACQUE VICENTINE S.p.A. Impianto di depurazione di S. Agostino. Comune di localizzazione: Vicenza. Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con raccomandazione.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di S. Agostino in Comune di Vicenza, per il quale la Società Acque Vicentine S.p.A. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13 della L.R. 4/2016, dalla società Acque Vicentine S.p.A. (P.IVA./C.F 03196760247) con sede legale in Vicenza, Viale dell’Industria, n. 23, acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 527172 del 29/12/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 09/01/2017;
VISTA la nota prot. n. 11819 del 12/01/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 09/01/2017;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto gestito da Acque Vicentine S.p.A., ubicato in Viale Sant’Agostino n. 485 in Comune di Vicenza (VI), autorizzato all’esercizio ed allo scarico in Roggia Dioma, affluente del fiume Retrone, con provvedimento reg. n. 133/acqua/2012 del 03/10/2012 prot. n. 74330/AMB della Provincia di Vicenza Settore Ambiente - Servizio Acqua Suolo Rifiuti, avente validità sino al 02/10/2016 (prorogata fino al 02/10/2017 con prot. registro n. 175/acqua/2016 del 30/09/2016 della medesima Provincia);
PRESO ATTO che nel provvedimento di proroga dell’autorizzazione allo scarico sopra citato viene stabilito che la ditta attivi entro il 03/04/2017 la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016;
VISTA l’osservazione formulata dal Comune di Vicenza acquisita agli atti con prot. n. 25727 del 23/02/2017;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/04/2017, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e considerato che:
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/05/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 20/04/2017;
decreta
Luigi Masia
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