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Materia: Difesa del suolo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 10 del 01 giugno 2017
Consorzio di Bonifica Bacchiglione: Sistemazione e sovralzo dei rilevati arginali nel nodo idraulico di Montegrotto Terme (bacino Colli Euganei)- Somme in diretta amministrazione II° Stralcio: apparecchiature elettromeccaniche - Comune di localizzazione: Montegrotto Terme (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016).
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto di sistemazione e sovralzo dei rilevati arginali nel nodo idraulico di Montegrotto Terme, proposto dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. 48894 in data 07/02/2017; - verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/05/2017.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione con sede legale in Via Del Vescovado,11 – 35141 Padova, acquisita dagli Uffici dell’Unità Operativa V.I.A. con prot. n. 48894 del 07/02/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTO il Decreto n. 51 del 31/03/2016 del Direttore della sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione sezione di Padova;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 22/03/2017;
VISTA la nota prot. n. 117584 del 23/03/2017 con la quale gli Uffici dell‘U.O. V.I.A. hanno comunicato l’avvio del procedimento;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/04/2017;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede esclusivamente la fornitura e la posa di pompe fisse anziché carrellate, come previsto nel progetto originario, già approvato con Decreto n. 51 del 31/03/2016 del Direttore della sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione sezione di Padova, in modo da consentire una risposta più adeguata ed idraulicamente immediata a fenomeni metereologici acuti ed improvvisi;
CONSIDERATO che il Comitato Regionale V.I.A. ha ritenuto, stante le caratteristiche dimensionali dell’opera, con voto all’unanimità dei presenti di escludere l’intervento dalla procedura di V.I.A.;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITO il Comitato Regionale V.I.A. il quale nella seduta del 20/04/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha ritenuto, stante le caratteristiche dimensionali dell’opera, con voto all’unanimità dei presenti di escludere dalla procedura di V.I.A;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del 20/04/2017 è stato approvato seduta stante;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13 Dicembre 2016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;
decreta
Luigi Masia
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