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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 4 del 04 aprile 2017
Sabbia del Brenta S.r.l. - Cava "Campilonghi" autorizzata dalla DGR n. 2207 del 09/08/2005. Istanza di autorizzazione per: 1. ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato; 2. deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959; 3. approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario); 4. adozione di un fondo cava di progetto orizzontale; 5. modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione; 6. modifica del cronoprogramma di estrazione. Comune di localizzazione: Montebelluna (TV). Comuni interessati: Trevignano e Vedelago (TV). Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 308/2009, DGR n. 327/2009).
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Campilonghi" sita nel Comune di Montebelluna (TV), presentato dalla società Sabbia del Brenta S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. 361084 in data 28/07/2011; - parere favorevole (n. 576) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 17/02/2016; - verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 17/02/2016.
Il Direttore
PREMESSO che:
L’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 495909, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 02/11/2011, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti.
A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, la Ditta Sabbia del Brenta S.r.l., con nota acquisita agli atti in data 26/01/2016 – prot. n. 29185, integrata successivamente con nota prot. n. 33732 in data 28/01/2016, ha presentato la Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale aggiornata alla nuova D.G.R.
In considerazione del fatto che l’area d’intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.
La Direzione regionale Geologia e Georisorse, con nota in data 21/09/2011 – prot. n. 435764 (acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 26/09/2011) ha fornito i dati relativi alla superficie residua del Comune di Montebelluna (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, sulla base dei dati in possesso risalenti all’anno 2007. In considerazione di quest’ultimo aspetto, nella medesima nota, è stato richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio un aggiornamento del computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Montebelluna (TV).
Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio della Commissione regionale V.I.A., il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con nota n. 36031 in data 29/01/2016, ha richiesto alla Sezione Geologia e Georisorse un aggiornamento in relazione alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Montebelluna (TV), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, comunicata in precedenza con nota prot. n. 21/09/2011 in data 21/09/2011.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.P.R. 09/04/1959
VISTA la L.R. n. 44/1982;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 550/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016
VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 17/02/2016;
VISTO il parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 02/03/2016, di approvazione del verbale della seduta del giorno 17/02/2016;
CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di:
della cava “Campilonghi” in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale;
CONSIDERATO che, successivamente all’espressione del parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, il Comune di Montebelluna (TV) ha trasmesso il proprio (parere datato 23/02/2016 e acquisito al protocollo regionale n. 76618 del 26/02/2016), richiesto dalla Sezione Geologia e Georisorse con nota in data 09/02/2016.
L’Amministrazione comunale si è espressa come segue:
“(…) - rimane valido quanto riferito alla via Campilonghi, si conferma cioè che è consentito l’avvicinamento al bordo stradale pubblico nella misura non inferiore a 10 mt. Rispetto al ciglio superiore di scavo della cava;
Il parere del Comune, seppur acquisto successivamente all’espressine della Commissione regionale V.I.A. - n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, nella seduta del 17/02/2016 - può ritenersi superato in quanto, a seguito dell’introduzione della prescrizione:
il rappresentante dell’Amministrazione comunale ha espresso, nella medesima seduta, parere favorevole all’autorizzazione del progetto in questione e conseguente avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:
Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.
CONSIDERATO che con nota prot. 185090 in data 11/05/2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
PRESO ATTO del parere favorevole al progetto di ampliamento della cava di ghiaia in questione con le seguenti prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso (prot. 2016/0094516 in data 11/11/2016), acquisito al protocollo regionale 445290 in data 15/11/2016:
PRESO ATTO della comunicazione (in data 17/01/2017 – protocollo 18477) della Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, in esito alla misurazione aggiornata della superficie della z.t.o. E agricola ancora disponibile in Comune di Montebelluna (TV) per l’attività di cava, pari a 18.300 mq;
decreta
della cava “Campilonghi” in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
della cava “Campilonghi” in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale, indicate nel parere n. 576 in data 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
Luigi Masia
(seguono allegati)
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