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Bur n. 36 del 11 aprile 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 4 del 04 aprile 2017

Sabbia del Brenta S.r.l. - Cava "Campilonghi" autorizzata dalla DGR n. 2207 del 09/08/2005. Istanza di autorizzazione per: 1. ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato; 2. deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959; 3. approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario); 4. adozione di un fondo cava di progetto orizzontale; 5. modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione; 6. modifica del cronoprogramma di estrazione. Comune di localizzazione: Montebelluna (TV). Comuni interessati: Trevignano e Vedelago (TV). Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 24 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 308/2009, DGR n. 327/2009).

Note per la trasparenza

Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento per la coltivazione della cava denominata "Campilonghi" sita nel Comune di Montebelluna (TV), presentato dalla società Sabbia del Brenta S.r.l.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita con prot. 361084 in data 28/07/2011;
- parere favorevole (n. 576) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 17/02/2016;
- verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 17/02/2016.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • in data 28/07/2011 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla società Sabbia del Brenta S.r.l. con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263, domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009, D.G.R. n. 327/2009), acquisita con protocollo regionale n. 361084.
  • Contestualmente alla domanda è stato depositato presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica.
  • Con nota n. 371812 in data 05/08/2011, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. hanno chiesto alla Direzione Urbanistica un parere in merito alla compatibilità degli interventi proposti dal punto di vista paesaggistico e delle modalità ricompositive.
  • Con nota prot. n. 404380 in data 31/08/2011, l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento.
  • Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte della Ditta proponente agli adempimenti riportati nella succitata comunicazione, con nota in data 10/02/2014 – prot. n. 58051, gli Uffici regionali hanno sollecitato un tempestivo chiarimento in merito all’effettivo interesse al proseguimento o meno della procedura.
  • La Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. con nota acquisita agli atti in data 06/03/2014 – prot. n. 99809, ha comunicato il proprio interesse al proseguimento della procedura una volta superati alcuni vincoli di carattere urbanistico che interessavano l’area di progetto.
  • Non essendo pervenuta alcuna ulteriore informazione in merito alle intenzioni di prosecuzione della procedura da parte della Ditta proponente, né essendo stata depositata la documentazione riscontro a quanto comunicato dalla Regione Veneto con nota prot. n. 404380 in data 31/08/2011, in considerazione del notevole tempo intercorso, gli Uffici regionali hanno comunicato al proponente (con nota n. 373846 in data 18/09/2015) l’archiviazione dell’istanza qualora non fosse pervenuta alcuna documentazione utile al proseguo dell’istruttoria entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.
  • La Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. con nota acquisita agli atti in data 23/10/2015 – prot. n. 428109, ha ribadito il proprio interesse al proseguimento della procedura in quanto erano stati superamenti tutti i vincoli di carattere urbanistico che interessano alcune aree di progetto.
  • Il proponente ha pubblicato in data 28/10/2015, sul quotidiano "Il Gazzettino”, l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Montebelluna (TV), il Comune di Trevignano (TV), il Comune di Vedelago (TV), l’Area Tecnico-Scientifica della Direzione regionale di ARPAV.
  • In data 30/10/2015, presso l’auditorium della biblioteca comunale in Comune di Montebelluna (TV), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto, dello S.I.A. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/1999, secondo le modalità concordate dalla Provincia con i Comuni interessati, così come dichiarato con nota della Provincia di Treviso acquisita al prot. n. 441138 in data 02/11/2015.
  • Gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso (in data 01/08/2011 con prot. n. 365703) all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia dello studio di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 495909, acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 02/11/2011, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti.

A seguito dell’entrata in vigore della D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014, la Ditta Sabbia del Brenta S.r.l., con nota acquisita agli atti in data 26/01/2016 – prot. n. 29185, integrata successivamente con nota prot. n. 33732 in data 28/01/2016, ha presentato la Dichiarazione di non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale aggiornata alla nuova D.G.R.

In considerazione del fatto che l’area d’intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, è stata riconosciuta la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000.

  • Con nota in data 04/08/2011, prot. n. 371823, gli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive relativamente alla conformità dell’intervento con la Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982.

La Direzione regionale Geologia e Georisorse, con nota in data 21/09/2011 – prot. n. 435764 (acquisita dagli Uffici dell’Unità Complessa V.I.A. in data 26/09/2011) ha fornito i dati relativi alla superficie residua del Comune di Montebelluna (TV), ancora disponibile per la destinazione ad attività estrattiva, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982, sulla base dei dati in possesso risalenti all’anno 2007. In considerazione di quest’ultimo aspetto, nella medesima nota, è stato richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio un aggiornamento del computo della superficie di territorio comunale definita zona E ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come risultante dalla strumento urbanistico generale approvato del Comune di Montebelluna (TV).

Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l’iter valutativo da parte del gruppo di istruttorio della Commissione regionale V.I.A., il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con nota n. 36031 in data 29/01/2016, ha richiesto alla Sezione Geologia e Georisorse un aggiornamento in relazione alla quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio comunale di Montebelluna (TV), ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 44/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, comunicata in precedenza con nota prot. n. 21/09/2011 in data 21/09/2011.

  • Con nota in data 04/02/2016 – prot. n. 43815 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 08/02/2016), la Sezione Geologia e Georisorse ha chiesto nuovamente alla Sezione Urbanistica l’effettuazione della misurazione aggiornata della superficie della zona E agricola del Comune di Montebelluna (TV).
  • L’argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 17/11/2015. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’analisi tecnica del progetto.
  • Con nota prot. n. 471306 del 19/11/2015, il Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia comunicava che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi dell’art. 14 della n. 52/ 1978 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001.
  • Durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A del presente provvedimento.
  • In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita dagli Uffici regionali:
  • in data 26/01/2016 – prot. n. 29185;
  • in data 28/01/2016 – prot. n. 33732.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

  • La Sezione Geologia e Georisorse, con nota in data 09/02/2016 – prot. n. 49991 ha richiesto il nulla osta preventivo al Comune di Montebelluna (TV) all’avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.
  • Con nota prot. n. 55656 in data 12/02/2016 (acquisita dagli Uffici del Settore V.I.A. in data 01/03/2016), il Settore Forestale regionale di Treviso e Venezia ribadiva che l’area oggetto dell’intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi dell’art. 14 della n. 52/ 1978 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001.
  • Il Presidente della Commissione nella riunione del 02/03/2016 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame, comunicata al proponente con nota in data 05/04/2016 – prot. n. 131654.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTO il D.P.R. 09/04/1959

VISTA la L.R. n. 44/1982;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la D.G.R. n. 550/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 17/02/2016;

VISTO il parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il verbale della Commissione regionale V.I.A. in data 02/03/2016, di approvazione del verbale della seduta del giorno 17/02/2016;

CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, la Commissione regionale V.I.A., ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di:

  • ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
  • deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
  • approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
  • adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
  • modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
  • modifica del cronoprogramma di estrazione;

della cava “Campilonghi” in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d’incidenza ambientale;

CONSIDERATO che, successivamente all’espressione del parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, il Comune di Montebelluna (TV) ha trasmesso il proprio (parere datato 23/02/2016 e acquisito al protocollo regionale n. 76618 del 26/02/2016), richiesto dalla Sezione Geologia e Georisorse con nota in data 09/02/2016.

L’Amministrazione comunale si è espressa come segue:

“(…) - rimane valido quanto riferito alla via Campilonghi, si conferma cioè che è consentito l’avvicinamento al bordo stradale pubblico nella misura non inferiore a 10 mt. Rispetto al ciglio superiore di scavo della cava;

  • la scrivente Amministrazione esprime parere non favorevole all’avvicinamento del ciglio cava superiore del fronte sud rispetto alla via Schiavonesca, cioè non viene concessa la possibilità di avvicinamento degli scavi dai 20mt. stabiliti ai 10 mt. Richiesti, in quanto si vuole preservare una futura possibilità di allargamento viario con realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il margine nord della suddetta via.”.

Il parere del Comune, seppur acquisto successivamente all’espressine della Commissione regionale V.I.A. - n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, nella seduta del 17/02/2016 - può ritenersi superato in quanto, a seguito dell’introduzione della prescrizione:

  • l’avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013, potrà avvenire solo previa acquisizione di specifico nulla osta da parte della Sezione Geologia e Georisorse, da formulare dopo aver acquisito la prevista relazione tecnica e aver interessato l’ente gestore del manufatto. Per quanto attiene alla ricomposizione della cava, rispetto a Via Schiavonesca, ferma restando la geometria di scavo del progetto, si dovrà provvedere al ripristino della distanza di 20 m dall’infrastruttura stradale, attraverso il riempimento con materiali naturali o provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e correlata ricomposizione delle scarpate secondo le pendenze e le modalità di progetto;

il rappresentante dell’Amministrazione comunale ha espresso, nella medesima seduta, parere favorevole all’autorizzazione del progetto in questione e conseguente avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:

  • per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Provincie coinvolte territorialmente il parere della C.T.P.A.C. sul progetto.

Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

CONSIDERATO che con nota prot. 185090 in data 11/05/2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016.

CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale V.I.A. si è conclusa favorevolmente con parere n. 576 del 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. n. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi.

CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 4/2016 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”.

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

PRESO ATTO del parere favorevole al progetto di ampliamento della cava di ghiaia in questione con le seguenti prescrizioni, espresso dalla Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso (prot. 2016/0094516 in data 11/11/2016), acquisito al protocollo regionale 445290 in data 15/11/2016:

  1. in merito alla quota uniforme fissa del fondo cava (orizzontale) di progetto si fa presente che questo comporterebbe nel settore Nord della cava una profondità d’escavazione maggiore di quanto consentito dall’art. 44 lettera g) della L.R. n. 44/1982. Pertanto si propone di prescrivere che sia invece mantenuta costante la profondità di scavo rispetto al piano campagna di riferimento in modo tale che il fondo cava abbia un andamento inclinato parallelo allo stesso e conforme a quanto sopra detto;
  2. prima di procedere all’eventuale rilascio dell’autorizzazione deve essere verificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n. 44/1982, l’effettiva entità della superficie di escavazione ancora disponibile (4%);
  3. in fase di ricomposizione morfologica del lato Sud della cava la distanza dal ciglio scavo da Via Schiavonesca, invece che di 10 m come richiesto in progetto, deve essere riparata a 20 m, mediante apporto di materiali impiegati nella ricomposizione dei versanti;
  4. Realizzare, eventualmente in collaborazione con le ditte esercenti le cave limitrofe, una nuova rete cartesiana di riferimento plano-altimetrica locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale Gauss-Boaga foglio Ovest, su un caposaldo considerato baricentrico rispetto alla cava/cave a cui agganciare i rilievi topografici, in modo da non risentire della deformazione propria della proiezione Gauss-Boaga.

PRESO ATTO della comunicazione (in data 17/01/2017 – protocollo 18477) della Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, in esito alla misurazione aggiornata della superficie della z.t.o. E agricola ancora disponibile in Comune di Montebelluna (TV) per l’attività di cava, pari a 18.300 mq;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 576 in data 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull’istanza di:
  • ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
  • deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
  • approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
  • adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
  • modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
  • modifica del cronoprogramma di estrazione;

della cava “Campilonghi” in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;

  1. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di:
  • ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
  • deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
  • approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
  • adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
  • modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
  • modifica del cronoprogramma di estrazione;

della cava “Campilonghi” in comune di Montebelluna (TV), presentato dalla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l. (con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV), C.F. e P.IVA 00522010263), con le prescrizioni al fine del rilascio della compatibilità ambientale, indicate nel parere n. 576 in data 17/02/2016, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;

  1. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  2. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1461 del 21/06/2016, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico verrà adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Sabbie del Brenta S.r.l., con sede legale in Via Monsignor D’Alessi, 50 - 31040 Castagnole di Paese (TV) - C.F. e P.IVA 00522010263 (PEC: sabbiabrenta@pec.it) nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Montebelluna (TV), al Comune di Trevignano (TV), al Comune di Vedelago (TV), alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

(seguono allegati)

Allegato_DDR_4_04-04-2017_342870.pdf

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