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Bur n. 30 del 24 marzo 2017


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 23 del 15 marzo 2017

Approvazione dei nuovi modelli regionali di domanda e di asseverazione tecnica, da presentare alla Provincia/Città metropolitana, tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere : villaggi albergo e residenze turistico alberghiere. Revoca del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 39 del 14.7.2015. Art.32 della l.r. 14 giugno 2013 n.11.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale per domandare alla Provincia/Città metropolitana la classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, con il relativo nuovo modello regionale di asseverazione tecnica. Si revocano i precedenti modelli di domanda di classificazione nonchè di asseverazione tecnica.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- le disposizioni del presente atto destinate alle Province si applicano anche alla Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art.3 della l.r. n.19/2015 e del comma 5 dell’art. 2 della l.r.n.30/2016 ;

- la l.r. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture ricettive, tra le quali anche i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere;

- in data 13 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27 maggio 2014, con oggetto: “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Deliberazione n.10/CR dell’11 febbraio 2014”;

- ai sensi dell’Allegato A della DGR n.807/2014 la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione deve essere presentata alla Provincia ove ha sede la struttura oggetto di classificazione, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi degli articoli 2 e seguenti del DPR 7 settembre 2010, n.160;

- l’art.8 dell’allegato A della citata DGR n.807/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;

RITENUTO OPPORTUNO

- applicare i criteri ed i requisiti previsti dalla citata DGR n. 807/2014 e relativi allegati, nella identificazione del contenuto del citato modello regionale di domanda;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art.8 dell’Allegato A della DGR n. 807/2014, la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione comprende i seguenti allegati tecnici, di contenuto edilizio ed igienico sanitario: l’asseverazione di un tecnico abilitato che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l’indicazione del numero dei posti letto per ciascuno dei locali di pernottamento; la relazione tecnico descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento; le planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1: 100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;

RITENUTO CHE

- il contenuto tecnico dei suddetti documenti e l’importanza della loro veridicità ai fini della formazione del provvedimento di classificazione tramite il silenzio assenso, inducono a renderli oggetto di un’apposita asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, secondo un modello regionale;

- la citata asseverazione tecnica, conforme al modello regionale e completa dei relativi allegati, deve essere allegata dal titolare della struttura ricettiva, alla domanda, che egli presenta, tramite SUAP, alla Provincia, ai fini del rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, fatto salvo il caso di cui al comma 2 dell’art.8 dell’Allegato A della DGR n.807/204;

- i suddetti modelli regionali di domanda ed asseverazione sono utilizzabili anche per presentare la domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione di ciascuna dipendenza dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere ove esistente;

DATO ATTO CHE

- il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 39 del 14.7.2015 ha approvato il modello regionale di domanda da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, nonché il relativo modello di asseverazione tecnica;

- nel citato Decreto n.39/2015 gli allegati modelli regionali di domanda di classificazione e di asseverazione tecnica delle residenze turistico alberghiere prevedevano l’inserimento dei dati di capacità ricettiva limitati alle camere ed alle unità abitative, in conformità alla definizione allora vigente, di residenze turistico alberghiere, contenuta nel comma 3 dell’art.25 della l.r.n.11/2013, che limitava i locali di pernottamento alle camere ed alle unità abitative;

- l’art. 15 della l.r. n.18/2016 ha modificato il comma 3 dell’art. 25 della l.r.n.11/2013, introducendo, anche per le residenze turistico alberghiere, quali locali di pernottamento, le suite e junior suite, e ciò nei limiti della capacità ricettiva residuale rispetto a quella prevalente nelle unità abitative;

- la DGR n. 69 del 27.1.2017, pubblicata sul BUR del 21.2.2017, ha conseguentemente aggiornato il testo dell’allegato C della citata DGR n.807/2014, integrando i requisiti minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere, prevedendo anche le suite e le junior suite quali locali di pernottamento e definendo i relativi requisiti dimensionali e strutturali;

- dall’11 dicembre 2016, anche per le strutture ricettive, la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità (SCIA) sostituisce la richiesta del certificato di agibilità e la attestazione di agibilità, come disposto dall’art.3 del D. Lgs n.222 del 25.11.2016, che ha modificato l’art.24 del DPR 380/2001;

RITENUTO OPPORTUNO

- aggiornare, a seguito della citata DGR n.69/2017, i modelli regionali di domanda di classificazione e di asseverazione tecnica delle residenze turistico alberghiere, prevedendo l’inserimento dei dati di capacità ricettiva riguardanti, oltre alle camere ed alle unità abitative, anche le suite e junior suite, in conformità alla definizione attualmente vigente, di residenze turistico alberghiere;

- inserire, nell’Allegato A al presente Decreto, nella sezione della capacità ricettiva in R.T.A. una tabella analoga a quella prevista per la classificazione di alberghi ed hotel, intitolata camere e suite, nella quale sono indicati anche i dati delle junior suite e delle suite;

- inserire, a seguito del citato D.lgs.n.222/2016, nell’Allegato A al presente Decreto, nella sezione A, la casella di dichiarazione di agibilità a seguito di SCIA, in conformità al nuovo testo dell’art.24 del DPR 380/2001;

- inserire nell’Allegato B al Decreto, nella sezione della capacità ricettiva in R.T.A. una tabella analoga a quella prevista per la asseverazione tecnica di alberghi ed hotel, intitolata camere e suite, nella quale sono indicati anche i dati delle junior suite e delle suite;

- revocare il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 39 del 14.7.2015, ai sensi dell’art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, per i sopravvenuti motivi di interesse pubblico richiedenti l’approvazione di nuovi modelli regionali di domanda di classificazione e di asseverazione tecnica conformi alle citate modifiche normative riguardanti le residenze turistico alberghiere;

CONSIDERATO CHE

- è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell’affidamento, la validità formale delle domande di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere nonchè delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n. 39 del 14.7.2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, ai sensi dell’art.32 della l.r.n.11/2013, della DGR n.807/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, ai sensi dell’art.32 della l.r.n.11/2013 e della DGR n.807/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

- disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli Allegati A e B siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

- inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI la legge n.241/1990; la l.r. n.11/2013, la l.r. n.33/2002; la l.r.n.19/2015; la l.r.n.30/2016; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.807/2014; la DGR n.69/2017; il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.39/2015;

decreta

  1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 39 del 14.7.2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  2. di confermare, per i motivi citati in premessa, la validità formale delle domande di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere, nonché delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;
  4. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Provincia tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione dei villaggi albergo e delle residenze turistico alberghiere;
  5. di disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli Allegati A e B al presente provvedimento siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it
  8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .

                   

Paolo Rosso

(seguono allegati)

23_Allegato_A_DDR_23_15-03-2017_341595.pdf
23_Allegato_B_DDR_23_15-03-2017_341595.pdf

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