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Bur n. 17 del 14 febbraio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 1 del 31 gennaio 2017

TELVE RIGO S.R.L. Cava di ghiaia e sabbia denominata "Cà Matta". Sistemazione dei versanti sud e sud-ovest. Comune di localizzazione: Vedelago (TV) - Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013).Improcedibilità della domanda.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento ratifica l'improcedibilità della domanda presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l. relativamente al progetto di sistemazione dei versanti sud e sud-ovest della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cà Matta" in comune di Vedelago (TV).

Il Direttore

PREMESSO che:

  • In data 16/10/2015 è stata presentata dalla Società TELVE RIGO S.r.l. con sede legale in via Borgo Padova, 30 – CAP 35012 Camposampiero (PD) (C.F. e P. IVA 02326660285) domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, e contestuale autorizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), acquisita con prot. n. 417311 del 16/10/2015 (successivamente precisata con nota prot. n. 437720 del 29/10/2015);
  • Contestualmente alla domanda il proponente ha depositato, presso il Dipartimento Ambiente – Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA della Regione Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Vedelago, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, provvedendo a pubblicare, in data 16/10/2015 sul quotidiano "La Tribuna", l’avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (DGR n. 575/2013) in data 27/10/2015, presso l’Hotel Ristorante Antica Postumia – via Monte Grappa, 36 – Fanzolo di Vedelago (TV);
  • Verificata la completezza formale della documentazione presentata, con nota prot. n. 458056 del 11/11/2015 la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA – ha comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 16/10/2015;
  • Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 17/11/2015 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
  • In data 14/12/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento;
  • Durante l’iter istruttorio è pervenuta agli Uffici dell’U.O. V.I.A. ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’osservazione formulata dal Comune di Vedelago con nota prot. n. 510031 del 15/12/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto consiste nella sistemazione dei versanti sud e sud-ovest della cava di ghiaia e sabbia denominata “Cà Matta” in Comune di Vedelago (TV) e che gli interventi proposti interessano una porzione in disponibilità alla ditta proponente del distretto estrattivo ”Cà Matta-Bonelle” autorizzato con DGR n. 1429 del 08/06/2001 che è stata interessata nel tempo dai seguenti eventi:

  • Settore Sud Ovest: l’area a sud-ovest della cava è stata oggetto di Permesso di costruire n.145/05 per la realizzazione di un impianto per la vagliatura e la selezione di inerti e costruzione di strutture di servizio. Il Permesso di costruire prevedeva lo sbancamento di un’area di 12.000 mq con un volume di scavo di circa 72.000 mc. Nel settembre 2005 la Ditta ha comunicato l’inizio lavori del solo sbancamento, ma l’impianto non è mai stato installato. Il titolo edilizio nel frattempo è decaduto. La Direzione Geologia con ordinanza del settembre 2012 intimava la sospensione dell’attività di cava limitatamente all’area in oggetto. L’ufficio cave della Provincia di Treviso e ARPAV, hanno evidenziato a seguito di sopralluoghi e rilievi successivi, difformità rispetto a quanto autorizzato con la DGR 1429/2001 e con il PdC 145/05 e la presenza di materiale di riporto talvolta con concentrazione di alcuni parametri superiori ai limiti di colonna A della Tabella 1, allegato 5 del D.Lgs. 152/06. Con ordinanza del dicembre 2012 il Comune di Vedelago ha richiesto la presentazione di un piano di indagine relativamente ai materiali di riporto per valutarne natura ed estensione. Il piano è stato approvato e autorizzato con nota del giugno 2013. A seguito delle analisi condotte, che hanno riscontrato il superamento dei parametri di colonna A in alcuni punti di indagine, il Comune con ordinanza del 21/05/2015 ha prescritto la rimozione dei riporti e il ripristino dello stato dei luoghi come da atti autorizzativi;
  • Area di frana: lungo il versante sud della cava, in data 17/08/2012, si è verificato un evento franoso da addebitarsi all’escavazione non corretta sotto falda. L’instabilità ha interessato l’intero versante della cava, sia la parte sommersa che emersa, e si è propagata verso l’esterno interessando la viabilità circumlacuale, rasentando la recinzione perimetrale e quindi la strada comunale via delle Vallie. La Provincia di Treviso, con ordinanza del 24/09/2012, a seguito dei sopralluoghi in loco, prescriveva la realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza del versante. Il progetto prodotto nel gennaio 2013 constava nel ripristino della morfologia dei luoghi come da DGR 1429/2001 e di ristabilire l’angolo di inclinazione della scarpata su valori non superiori a 25°;

PRESO ATTO che in sintesi il progetto prevede:

  • la movimentazione del materiale che costituisce il cumulo presente in prossimità del vertice sud-ovest, le cui analisi hanno evidenziato il rispetto dei limiti della colonna A per il suo riutilizzo per le operazioni di ripristino del piano campagna sempre nello stesso settore;
  • la rimozione dei materiali di riempimento le cui analisi hanno evidenziato il superamento dei limiti della colonna A ed il loro trasporto in altra sede;
  • il riporto di ghiaia nell’area di frana per la ricostruzione della scarpata a 25°

CONSIDERATO che il progetto comporterà una modifica della morfologia finale autorizzata, attuata tramite l’avanzamento dell’escavazione nel settore sud-ovest compensato dallo stralcio dell’area che interessava via delle Vallie, oggetto dell’evento franoso e prevede:

  • l’avanzamento dell’attuale ciglio di cava di circa 50 m verso ovest;
  • la realizzazione di una scarpata sommersa con angolo non superiore ai 25°;
  • la modifica del tracciato circumlacuale conseguente allo spostamento del ciglio cava;
  • il ripristino piano campagna a sud-ovest con eliminazione del cumulo presente.

PRESO ATTO che il materiale estratto sarà in totale di 325.300 mc che verrà così impiegato:

  • utilizzato per l’opera di ripristino del piano campagna nel settore ovest per circa 60.300 mc;
  • utilizzato per la stabilizzazione dell’area di frana per un volume di 83.100 mc;
  • commercializzato per un volume di 181900 mc;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 1429/2001

VISTA la D.G.R. n. 575/2013;

VISTA la D.G.R. n. 550/2016;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 10/02/2016, nella quale è emerso che l’istanza presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l., interessa un ambito estrattivo – la cava “Cà Matta – Bonelle” – autorizzato con DGR n. 1429/2001 la quale autorizzazione risulta intestata congiuntamente alle Ditte Telve Rigo srl, Telve Gianbruno Sas, Maccatrozzo Srl e Trentin Ghiaia Spa;

PRESO ATTO che in data 12/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 55634 del 12/02/2016, il proponente ha richiesto una sospensione dei termini della procedura, “per poter esaminare la questione legale della contitolarità della licenza e raccogliere la documentazione amministrativa necessaria per il proseguimento dell’iter di Valutazione di Impatto Ambientale” e che la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 85284 del 03/03/2016, ha comunicato la presa d’atto della richiesta di sospensione del procedimento per 90 giorni da parte della Commissione Regionale VIA nella seduta del 17/02/2016;

PRESO ATTO che in data 26/05/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 207345 del 26/05/2016, il proponente ha trasmesso documentazione relativa alla presa d’atto dei cointestatari della concessione e richiesto “il riavvio dell’iter di Valutazione di Impatto Ambientale”;

CONSIDERATO che la Commissione regionale VIA nella seduta del 29/06/2016, preso atto della richiesta di riattivazione dell’istruttoria, formulata dal proponente con nota prot. n. 207345 del 26/05/2016 e, relativamente alla documentazione trasmessa, ha ritenuto di fare presente quanto segue:

  • Il progetto presentato riguarda il bacino di cava denominato “Cà Matta – Bonelle”, la cui autorizzazione rilasciata con DGR n. 1429 del 08/06/2001, risulta congiuntamente intestata alle Ditte Telve Rigo S.r.l., Telve Gianbruno S.a.s., Maccatrozzo S.r.l. e Trentin Ghiaia S.p.a..
  • Sebbene quanto presentato con l’istanza in oggetto interessi aree su cui opera esclusivamente la ditta Telve Rigo S.r.l., l’eventuale autorizzazione all’esecuzione del progetto presentato, costituisce modifica e integrazione all’autorizzazione ex DGR 1429/2001 e, al pari di quest’ultima, dovrà essere intestata congiuntamente alle quattro ditte;
  • Stante quanto sopra, ogni azione o adempimento correlato all’esecuzione delle opere di progetto, comprese eventuali azioni sanzionatorie, non potrà che coinvolgere in solido tutte le ditte intestatarie;
  • L’istanza in parola avrebbe dovuto quindi essere presentata e sottoscritta da tutte le ditte congiuntamente stante la vigenza della DGR n. 1429/2001 di autorizzazione di un intervento unitario, coordinato e cointestato;
  • Al riguardo, si precisa che le clausole inserite negli allegati alla nota prot 207345 del 26/05/2016 a firma della Ditta Maccatrozzo S.r.l. e della Ditta Trentin Ghiaia S.p.a. con le quali, pur dichiarando di non opporsi all’iniziativa di Telve Rigo S.r.l., si vorrebbe far ricadere su quest’ultima ogni responsabilità in ordine ai lavori in parola, non possono ritenersi rilevanti in quanto, come detto, l’unicità del provvedimento autorizzativo implica la condivisione della domanda presentata da parte dei cointestatari e, nel caso di condivisione, non possono essere limitate le ricadute amministrative, anche di tipo sanzionatorio, alle singole ditte cointestatarie;

e valutato pertanto che la domanda non può essere utilmente istruita mancando, tra l’altro, quella unità di intenti finalizzata alla sistemazione dei versanti prospettata dalla società Telve Rigo necessaria per intervenire sul provvedimento unitario di autorizzazione, demandando agli uffici l’espressione sulla procedibilità amministrativa dell’istanza presentata;

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 256711 del 30/06/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’improcedibilità della domanda;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 261801 del 06/07/2016 le Ditte MACCATROZZO S.r.l. e TRENTIN GHIAIA Srl hanno presentato le proprie osservazioni alla suddetta nota prot. n. 256711 del 30/06/2016;

PRESO ATTO altresì che il proponente non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm.ii;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:

  • per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Provincie coinvolte territorialmente il parere della C.T.P.A.C. sul progetto.

Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso;

CONSIDERATO che con nota prot. 193328 del 17/05/2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso con nota prot. 0094505 del 11/11/2016, acquisito al prot. regionale 445294 in data 15/11/2016, ha comunicato “(…) l’impossibilità di esprimere momentaneamente un parere al progetto (…),” in quanto “(…) risulta già avviato da parte di codesta Regione, un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, in quanto la domanda presentata non può ritenersi ulteriormente procedibile, poiché manca la condivisione della stessa da parte delle Ditte cointestatarie” chiedendo pertanto “preliminarmente di conoscere l’esito del suddetto procedimento amministrativo ai fini del parere richiesto”;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l. (C.F. e P.IVA. 02326660285) con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – CAP 35012 Camposampiero (PD);
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta TELVE RIGO S.r.l. (C.F. e P.IVA. 02326660285) con sede legale in Via Borgo Padova, 30 – CAP 35012 Camposampiero (PD) (PEC: telverigo@pec.telverigogroup.it), nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Ditta Trentin Ghiaia s.r.l. (PEC: trentinghiaia@legalmail.it), alla Ditta Maccatrozzo S.r.l. (PEC: macbetonsrl@legalmail.it), alla Ditta Telve Gianbruno S.a.s. (PEC: telvegianpec@legalmail.it), alla Provincia di Treviso, al Comune di Vedelago (TV), alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
  4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

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