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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 1 del 31 gennaio 2017
TELVE RIGO S.R.L. Cava di ghiaia e sabbia denominata "Cà Matta". Sistemazione dei versanti sud e sud-ovest. Comune di localizzazione: Vedelago (TV) - Procedura di V.I.A. e contestuale autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013).Improcedibilità della domanda.
Il presente provvedimento ratifica l'improcedibilità della domanda presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l. relativamente al progetto di sistemazione dei versanti sud e sud-ovest della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cà Matta" in comune di Vedelago (TV).
Il Direttore
PREMESSO che:
PRESO ATTO che l'istanza di progetto consiste nella sistemazione dei versanti sud e sud-ovest della cava di ghiaia e sabbia denominata “Cà Matta” in Comune di Vedelago (TV) e che gli interventi proposti interessano una porzione in disponibilità alla ditta proponente del distretto estrattivo ”Cà Matta-Bonelle” autorizzato con DGR n. 1429 del 08/06/2001 che è stata interessata nel tempo dai seguenti eventi:
PRESO ATTO che in sintesi il progetto prevede:
CONSIDERATO che il progetto comporterà una modifica della morfologia finale autorizzata, attuata tramite l’avanzamento dell’escavazione nel settore sud-ovest compensato dallo stralcio dell’area che interessava via delle Vallie, oggetto dell’evento franoso e prevede:
PRESO ATTO che il materiale estratto sarà in totale di 325.300 mc che verrà così impiegato:
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 1429/2001
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 550/2016;
CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA ha effettuato un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici del Settore VIA in data 10/02/2016, nella quale è emerso che l’istanza presentata dalla Ditta TELVE RIGO S.r.l., interessa un ambito estrattivo – la cava “Cà Matta – Bonelle” – autorizzato con DGR n. 1429/2001 la quale autorizzazione risulta intestata congiuntamente alle Ditte Telve Rigo srl, Telve Gianbruno Sas, Maccatrozzo Srl e Trentin Ghiaia Spa;
PRESO ATTO che in data 12/02/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 55634 del 12/02/2016, il proponente ha richiesto una sospensione dei termini della procedura, “per poter esaminare la questione legale della contitolarità della licenza e raccogliere la documentazione amministrativa necessaria per il proseguimento dell’iter di Valutazione di Impatto Ambientale” e che la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 85284 del 03/03/2016, ha comunicato la presa d’atto della richiesta di sospensione del procedimento per 90 giorni da parte della Commissione Regionale VIA nella seduta del 17/02/2016;
PRESO ATTO che in data 26/05/2016, con nota acquisita agli atti con prot. n. 207345 del 26/05/2016, il proponente ha trasmesso documentazione relativa alla presa d’atto dei cointestatari della concessione e richiesto “il riavvio dell’iter di Valutazione di Impatto Ambientale”;
CONSIDERATO che la Commissione regionale VIA nella seduta del 29/06/2016, preso atto della richiesta di riattivazione dell’istruttoria, formulata dal proponente con nota prot. n. 207345 del 26/05/2016 e, relativamente alla documentazione trasmessa, ha ritenuto di fare presente quanto segue:
e valutato pertanto che la domanda non può essere utilmente istruita mancando, tra l’altro, quella unità di intenti finalizzata alla sistemazione dei versanti prospettata dalla società Telve Rigo necessaria per intervenire sul provvedimento unitario di autorizzazione, demandando agli uffici l’espressione sulla procedibilità amministrativa dell’istanza presentata;
CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Attività Operative - Settore VIA, con nota prot. n. 256711 del 30/06/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’improcedibilità della domanda;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 261801 del 06/07/2016 le Ditte MACCATROZZO S.r.l. e TRENTIN GHIAIA Srl hanno presentato le proprie osservazioni alla suddetta nota prot. n. 256711 del 30/06/2016;
PRESO ATTO altresì che il proponente non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm.ii;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), secondo quanto di seguito indicato:
Solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso;
CONSIDERATO che con nota prot. 193328 del 17/05/2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso con nota prot. 0094505 del 11/11/2016, acquisito al prot. regionale 445294 in data 15/11/2016, ha comunicato “(…) l’impossibilità di esprimere momentaneamente un parere al progetto (…),” in quanto “(…) risulta già avviato da parte di codesta Regione, un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, in quanto la domanda presentata non può ritenersi ulteriormente procedibile, poiché manca la condivisione della stessa da parte delle Ditte cointestatarie” chiedendo pertanto “preliminarmente di conoscere l’esito del suddetto procedimento amministrativo ai fini del parere richiesto”;
decreta
Luigi Masia
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