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Bur n. 12 del 31 gennaio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 2 del 11 gennaio 2017

ACEGASAPS-AMGA S.p.A. Impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi Comune di localizzazione: Padova (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. e autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (DGRV n. 1539/2011) e procedura di A.I.A. ai sensi del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (Circolare regionale del 31/10/2008, D.G.R. n. 16/2014) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Note per la trasparenza

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizza l'intervento e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dell'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi in Comune di Padova (PD), presentato dalla società ACEGASAPS-AMGA S.p.A.

Il Direttore

PREMESSO    che:

  • Con nota prot. n. 436530 del 28/9/2012, è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla società AcegasAps S.p.A. con sede legale a Trieste in Via del Teatro 5 (C.F. 00930530324), domanda di procedura di V.I.A, autorizzazione e procedura di A.I.A. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. 10/1999, DGR n. 1539/2011.
  • Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.
  • Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 21/11/2012 sul quotidiano "Il Gazzettino" l’annuncio di avvenuto deposito del progetto, delle schede e degli elaborati relativi alla procedura di A.I.A. e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione Veneto, la Provincia di Padova e il Comune di Padova (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 10/12/2012 presso la Sala del Consiglio di Quartiere n. 3 Est a Padova.
  • Il proponente ha provveduto, contestualmente alla presentazione dell’istanza presso la Regione Veneto, a trasmettere la documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, ai fini dell’espressione, da parte del medesimo Ministero, del parere vincolante ai sensi dell’art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.
  • In data 28/11/2012 gli uffici dell’U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 540333 copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale al Servizio Pianificazione Ambientale dell’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), al fine di acquisire un parere in merito.
  • Il proponente ha presentato il progetto alla Commissione Regionale VIA durante la seduta del 5/12/2012.
  • In data 24/12/2012 è stata trasmessa, con nota prot. n. 583247, all’Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, copia della documentazione di progetto presentata dal proponente per l’espressione del parere ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della L.R. 16/02/2010, n. 11 e dalla D.G.R.V. n. 1210/2010.
  • In data 9/1/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’impianto.
  • La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota prot. n. 2290 del 1/2/2013 (acquisita con protocollo n. 68995 del 14/2/2013) ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità paesaggistica, subordinato al rispetto di prescrizioni, puntualmente recepite nel parere allegato alla presente.
  • L’Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso ha comunicato con nota prot. n. 17254 del 14/2/2013, ricevuta il 14/2/2013 con prot. n. 68510, il proprio parere non favorevole.
  • Il Servizio Pianificazione Ambientale dell’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con nota prot. n. 156199 del 11/4/2013 ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR 3173/2006.
  • Il Presidente della Commissione nella riunione del 24/4/2013 ha disposto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l’espressione del parere sul progetto in esame.
  • La società AcegasAps S.p.A., avendo ricevuto per conoscenza il parere non favorevole espresso dall’ARPAV, ha comunicato alla Provincia di Padova, con nota del 17/5/2013, ricevuta il 22/5/2013 con prot. n. 215599, l’intenzione di presentare osservazioni in merito al contenuto tecnico del suddetto parere e contestualmente ha richiesto la sospensione del parere del Consiglio Provinciale di cui all’art. 16 della L.R. n. 11/2010, fino al ricevimento delle osservazioni citate.
  • In data 24/5/2013 il proponente ha inviato le proprie osservazioni in merito al parere emesso dall’Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, ricevute in data 4/6/2013 con prot. n. 236924.
  • L’Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso ha confermato, con nota prot. n. 10150 del 30/1/2014, ricevuta il 30/1/2014 con prot. n. 42297, il proprio parere non favorevole a seguito del quale la Provincia di Padova ha espresso, con deliberazione consiliare n. 15 del 14/4/2014 (trasmessa con nota prot. n. 108077 del 1/8/2014 e ricevuta con prot. n. 348030 del 18/8/2014) il proprio parere non favorevole ai fini e per gli effetti di cui all’art. 16 della L.R. 11/2010.
  • Al fine dell’espletamento della procedura valutativa, si sono svolte, presso gli uffici della Regione Veneto, riunioni tecniche del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente, per approfondimenti istruttori in data 29/5/2013 e 20/2/2014.
  • E’ pervenuto il parere, di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ricevuto con prot. n. 16516 del 14/1/2013).
  • Il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva:
  • in data 21/8/2013, ricevuta con prot. n. 356097 del 26/8/2013.
  • Con nota del 30/6/2014, prot. n. 49501, AcegasAps S.p.A. ha informato che a decorrere dal 1/7/2014 la denominazione sociale di AcegasAps S.p.A. verrà modificata in AcegasApsAmga S.p.A. a seguito di fusione societaria, restando invariati i dati fiscali (giusta verbale Assemblea Straordinaria dd.25/6/2014 rep. 54514 – raccolta n. 34535 Notaio Federico Tassinari di Bologna).
  • In data 30/4/2015 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (pubblicato sul BUR in data 1/6/2015) nelle cui more era stato acquisito il parere espresso dall’Osservatorio Regionale Rifiuti del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e dal Consiglio Provinciale di Padova ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2010.
  • Ai fini dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 20/5/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.
  • Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.
  • La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R. 10/1999, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì all’unanimità dei presenti parere favorevole all’autorizzazione del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento.
  • La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 20/5/2015, integrata, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999 e del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzazione del progetto (parere n. 523 del 20/5/2015), con le prescrizioni e raccomandazioni in toto richiamate, ha espresso altresì all’unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento.
  • A seguito della richiesta avanzata dalla Giunta di motivare con maggior dettaglio la decisione presa dalla Commissione Regionale V.I.A. di approvare l’intervento in oggetto, nonostante l’espressione da parte dell’Osservatorio regionale Rifiuti dell’ARPAV e del Consiglio provinciale di Padova di  parere contrario, espresso ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11/2010 (articolo peraltro superato dall’approvazione del il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali), il gruppo istruttorio ha predisposto e illustrato alla Commissione regionale V.I.A. nel corso della seduta del 18/8/2016, la seguente relazione integrativa:

“Le principali motivazioni addotte dall’Osservatorio Rifiuti dell’ARPAV sono sostanzialmente riconducibili a:

-    adeguatezza della situazione impiantistica depurativa attuale rispetto ai quantitativi prodotti sul territorio regionale;
-    non necessità dell’intervento rispetto alle esigenze del territorio regionale in virtù della diminuzione di rifiuti prodotta nel biennio 2009-2010;
-    collocazione non positiva ai sensi della gerarchia dei rifiuti di cui alla Dir. 98/2008, recepita dal D.Lgs. 250/2010 riguardo alla necessità di privilegiare il recupero di materia rispetto allo smaltimento.

A seguito della comunicazione di parere negativo da parte dell’Osservatorio, il proponente ha richiesto all’ARPAV, in data 24/04/13, i dati relativi alla produzione e gestione in Veneto del rifiuto CER 190703 per gli anni 2009-2010.

In data 08/05/13 ARPAV ha trasmesso i dati richiesti riguardanti:

• la produzione di rifiuti CER 190703 suddivisi per Provincia e Comune di provenienza per l’anno 2009 e 2010;
• la destinazione dei rifiuti CER 190703 prodotti nel 2009 e 2010 suddivisi per Provincia e Comune.

Sulla scorta dei dati forniti da ARPAV, con riferimento al codice CER 190703, nettamente prevalente in massa e volume sul codice CER 200304, il proponente, partendo dall’analisi di dettaglio dei flussi di rifiuto, ha prodotto documentazione integrativa per dimostrare comunque l’utilità dell’infrastruttura depurativa proposta e la sua compatibilità ambientale.

Viene infatti evidenziato che nel 2010 sono state esportate fuori regione più di 90.000 t di rifiuti CER 190703 pari al 20.1% della produzione complessiva. La Provincia di Padova, in particolare, ha esportato circa 12000 t (14.1% del totale prodotto nella Provincia) ed ha trattato in regione la restante parte, ripartita tra destinazioni dentro e fuori Provincia. Situazioni similari sono tipiche delle Province di Verona e Treviso caratterizzate da un’aliquota molto elevata di rifiuti esportati fuori regione per lo smaltimento.

Nella documentazione integrativa il proponente ha pertanto proceduto ad analizzare i flussi di rifiuti CER 190703 nell’anno 2010, ha quantificato per ciascun flusso le distanze percorse nello scenario attuale e stimate le distanze da percorrere nello scenario di progetto ipotizzando di conferire ciascun flusso presso l’impianto di trattamento rifiuti liquidi oggetto del parere dell’Osservatorio. È stato stimato, quindi, un indice di Impatto Ambientale (IIA) per ciascun Comune di produzione nei due scenari considerati e individuati i luoghi di produzione caratterizzati da un valore di IIA minore nello scenario di progetto rispetto allo scenario attuale. Questo ha permesso di individuare i Comuni di produzione per i quali la realizzazione dell’impianto proposto risulterebbe vantaggiosa dal punto di vista ambientale poiché determinerebbe una riduzione dei chilometri annui percorsi.

Per ciascuna Provincia è stato quindi calcolato l’indice IIA:

• per lo scenario attuale l’indice a scala provinciale è calcolato come somma degli indici IIA di ciascun flusso dell’anno 2010;
• per lo scenario di progetto l’indice a scala provinciale è calcolato come somma del minore dei due indici IIA valutati per ciascun flusso nello scenario attuale e nello scenario di progetto.

Lo scenario di progetto, valutato individuando opportunamente i flussi da conferire all’impianto proposto, è caratterizzato da valori inferiori dell’indice IIA a scala provinciale e regionale lo scenario attuale e quello di progetto.

Emerge che la realizzazione dell’impianto proposto determina una riduzione dell’impatto ambientale. Le Province che trarrebbero in termini assoluti i benefici ambientali maggiori sono Treviso, Padova e Verona per le quali la riduzione di IIA e, quindi, dei chilometri annui percorsi per lo smaltimento dei rifiuti, supera il milione di t/anno/km; in termini percentuali le Province positivamente influenzate dall’intervento sono Treviso, Padova e Vicenza con una riduzione dell’indice IIA rispettivamente del 69%, 62% e 25%.

Sulla base delle analisi eseguite e delle considerazioni  riportate nel progetto è possibile affermare che il luogo individuato per la realizzazione dell’impianto di trattamento Acegas-APS risulta baricentrico rispetto alla distribuzione sul territorio regionale dei flussi di percolati, determinando una considerevole riduzione dell’impatto ambientale associato al trasporto dei rifiuti liquidi e interpretando al meglio il principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dalla L.R. 11/2010.

Il secondo aspetto trattato nella documentazione integrativa presentata dal proponente riguarda le soluzioni proposte nel progetto per il trattamento di rifiuti liquidi ad alta concentrazione di azoto per il loro smaltimento e recupero.

Le soluzioni tecnologiche per il trattamento di matrici liquide di questo tipo possono essere classificate in base alla tipologia in:

• chimiche;
• fisiche;
• biologiche.

Le principali BAT per il trattamento di flussi liquidi ad alta concentrazione di azoto, evidenziando in un quadro di sintesi i loro impatti dal punto di vista della sostenibilità ambientale riferita ai consumi di energia elettrica e termica e di reagenti chimici, nonché alla produzione di fango di supero.

Nella Tabella è riassunto il quadro valutativo delle diverse alternative tecnologiche per la rimozione dell’azoto sui rifiuti liquidi 190703 mediante sistemi di recupero o abbattimento.

 

Tabella 3: Quadro sinottico delle alternative tecnologiche di smaltimento e recupero di azoto da rifiuti CER 190703

Processo

Consumi
energia elettrica

Consumi
energia termica

Consumi
reagenti chimici

Produzione fanghi da smaltire
o sotto-prodotti da
collocare sul mercato

Smaltimento/recupero

Strippaggio a caldo

••

•••

•••

R

Trattamenti  fisici
sequenziali e strippaggio
a freddo

•••

••

•••

R

Precipitazione chimica
con formazione di struvite

•••

••

R

Trattamenti biologici
convenzionali

••

S

Trattamenti biologici
innovativi

S

Legenda

 

 

 

 

 

• : aspetto moderatamente negativo (crescente all'aumentare del numero di •)

 

– : aspetto non particolarmente influente ai fini della valutazione della tecnologia specifica

 

Dalla tabella si rileva che:

  • i trattamenti biologici convenzionali sono caratterizzati da consumi energetici abbastanza elevati e difficoltà legate alla bassa percentuale di COD biodegradabile presente nel percolato di discarica;
  • i trattamenti Anammox (adottati nel progetto) sono caratterizzati da contenuti costi di gestione (consumo di energia e di reagenti chimici) e ridotta produzione di fanghi di supero.

Questi aspetti risultano essere positivi rispetto alla tipologia di trattamento proposta nel progetto, tenuto conto che attualmente questi rifiuti liquidi provenienti dalle discariche vengono prevalentemente trattati in impianti biologici convenzionali destinati alla depurazione delle acque reflue di origine civile.

Le analisi eseguite dal progetto sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio per l’anno 2010 hanno permesso di dimostrare che:

  • l’impianto di trattamento rifiuti liquidi proposto da Acegas-APS è caratterizzato da una posizione baricentrica che permette di interpretare al meglio il principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento. Il conferimento presso l’impianto proposto determinerebbe una riduzione dell’impatto ambientale associato al trasferimento dei rifiuti CER 190703 in termini di chilometri percorsi annualmente e conseguente riduzione delle emissioni di gas serra. Inoltre, la particolare localizzazione consente di limitare le esportazioni di rifiuti CER 190703 nella logica di riduzione della mobilità fuori regione dei rifiuti prodotti;
  • i quantitativi di rifiuti CER 190703 conferibili, con riduzione dell’indice di impatto ambientale rispetto allo scenario attuale, presso l’impianto proposto da Acegas-APS ammontano complessivamente a 194 629 t/anno, pari a 533 t/giorno. Data la natura stessa del rifiuto da trattare, caratterizzato da forte variabilità delle caratteristiche qualitative e quantitative, l’impianto proposto è stato dimensionato su una potenzialità idraulica di 630 m3/giorno di 190703 per poter far fronte, nelle condizioni di esercizio, a picchi idraulici ed organici.

Relativamente alle motivazioni addotte dall’Osservatorio a giustificazione del parere negativo è opportuno evidenziare che:

  • la contestazione implicitamente legata alla diminuzione dei rifiuti CER 190703 prodotti nel biennio 2009-2010 ha una valenza relativa, poiché la produzione di percolati di discarica è funzione in primo luogo dei dati climatologici dell’area che ospita la discarica, che andrebbero valutate su scale temporali più lunghe. Tutte le valutazioni riguardanti la produzione di un rifiuto così fortemente dipendente dalle condizioni meteorologiche deve riferirsi necessariamente ad un orizzonte temporale più lungo dei due anni presi a riferimento dall’Osservatorio per l’espressione del parere;
  • il progetto proposto da Acegas-APS è caratterizzato da un alto grado di specificità tecnologica rispetto alla situazione attuale. Gran parte dei rifiuti CER 190703 prodotti sul territorio regionale vengono attualmente smaltiti presso impianti di depurazione di tipo civile la cui filiera di trattamento, pur compatibile con le caratteristiche del rifiuto liquido, risulta di efficacia limitata rispetto alla rimozione di macro-inquinanti (sostanza organica, azoto e fosforo) e di microinquinanti (metalli pesanti), nonché poco efficiente dal punto di vista energetico (processi a fanghi attivi convenzionali con elevati consumi di ossigeno per la nitrificazione biologica). Il quadro progettuale a base della proposta Acegas – APS è al contrario totalmente incentrato sull’adozione di tecnologie e macchinari a basso consumo di energia elettrica e ridotta produzione di sotto-prodotti di processo (processo Anammox, aerazione ciclica, soffianti a risparmio energetico).

Queste sono le motivazioni che, nella fase valutativa, il gruppo istruttorio incaricato aveva ritenuto condivisibili e fatte proprie, valutando pertanto che fossero superabili le motivazioni addotte dall’Osservatorio Rifiuti dell’ARPAV nell’espressione del proprio parere negativo.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 18/8/2016, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’approvazione delle motivazioni illustrate e proposte dal gruppo istruttorio.

VISTO                     il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO                     il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA                      la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO                     l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO                     il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTA                      la Legge n. 190/2012;

VISTO                     il D.Lgs. n. 42/2004;

VISTA                      la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO                     il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 in data 01 giugno 2015;

VISTA                      la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;

VISTA                      le DGR n. 1539/2011 e n. 575/2013;

VISTA                      la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO                     il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 20/5/2015;

VISTO                     il parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO                     il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 18/8/2016;

CONSIDERATO     che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con il parere n. 590 del 19/5/2016, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento;

CONSIDERATO     che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;

VISTO                     il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 che prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;

CONSIDERATO     che la D.G.R. n. 1461 del 21/09/2016 prevede che, per i procedimenti amministrativi che si sono conclusi favorevolmente nel periodo di vigenza della L.R. n. 10/99, qualora il proponente abbia fatto richiesta contestuale di rilascio del provvedimento di VIA, dell’autorizzazione del progetto e del rilascio dell’AIA, il provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia;

CONSIDERATO     peraltro che ai sensi del D.Lgs. 159/2011, la documentazione antimafia di cui all’art. 84 non è richiesta nei rapporti fra soggetti pubblici di cui al comma 1 dell’art. 83 del D.lgs.159/2011;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 523 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi in Comune di Padova (PD), presentato dalla società ACEGAS–APS-AMGA S.p.A., con sede legale a Trieste in Via del Teatro 5 (C.F. 00930530324) e del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per il medesimo impianto;
  3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento;
  4. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto comunicato dall’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) con la nota prot. n. 156199 del 11/4/2013;
  5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all'Unione Europea;
  6. di autorizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 23 della L.R. 10/99 (DGR n. 1539/2011), l'intervento in oggetto, fatta salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni di cui al parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento;
  7. di rilasciare alla società ACEGAS–APS-AMGA S.p.A., con sede legale a Trieste in Via del Teatro 5 (C.F. 00930530324), ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Parte II - Titolo III-Bis, l’Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di cui al parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento;
  8. di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 nel rispetto delle relative prescrizioni di cui al parere n. 523 del 20/5/2015, Allegato A e sub allegato A1 al presente provvedimento;
  9. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  10. di trasmettere il presente provvedimento alla società ACEGAS–APS-AMGA S.p.A., con sede legale a Trieste in Via del Teatro 5, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Padova, alla Sezione Urbanistica, alla Sezione Tutela Ambiente, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell’ARPAV e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;
  11. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Fortunato

(seguono allegati)

2_Allegato_A0__DDR_2_11-01-2017_338402.pdf
2_Allegato_A1_DDR_2_11-01-2017-dimens_338402.pdf

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